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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere Istruttore dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
all'esito dell'udienza cartolare del 10.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento d'Appello iscritto al n. r.g. 902/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE Parte_1 C.F._1
CALLIPARI del Foro di Verona, giusta procura agli atti;
contro
(C.F. ), non costituita. Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L'Avv. Natale CALLIPARI (C.F. ) del Foro di Verona, quale difensore del SI. C.F._3
, in virtù dei poteri di cui alla procura dimessa in atti, ai sensi e per gli effetti Parte_1 degli artt. 306 - 359 c.p.c.
DICHIARA
1 di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio sopramenzionato avente R.G. n. 902/2025, nei confronti della SI.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Cavallini, il tutto a spese di causa integralmente compensate, e
CHIEDE che, per l'effetto, venga dichiarata l'estinzione del rapporto processuale con la predetta controparte, il tutto a spese di causa integralmente compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 06.05.2025 e depositato il 14.05.2025, Parte_1 ha proposto Appello avverso la Sentenza N° 2525/2024 resa dal Tribunale di Verona, Sezione Prima
Civile, in persona del Dott. Massimo Vaccari, pubblicata in data 07.11.2024 e mai notificata.
2. In data 23.05.2025, è stato emesso il Decreto di cui all'art. 349 bis c.p.c..
3. In data 05.11.2025, ha dichiarato di non essere più interessato alla prosecuzione della causa Pt_1 nei confronti della ed ha espressamente rinunziato agli atti - con spese di lite compensate - a Pt_2 mezzo del difensore munito di apposita procura alle liti in calce all'Appello.
4. Siffatta rinuncia è efficace di per sé, non necessitando di accettazione perché parte appellata non si è costituita in giudizio.
5. Nella fattispecie in esame, nulla osta all'accertamento dei presupposti di cui all'art. 306 c.p.c.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così decide:
1. DICHIARA l'estinzione del presente giudizio.
2. SPESE compensate.
Venezia, 11.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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