Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
Le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - che prevedono che la pubblicazione della sentenza sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attenendo alla definizione del contenuto della sanzione, possono essere applicate retroattivamente nei limiti indicati dell'art. 2, cod. pen. e, quindi, sempre che la sentenza di condanna non sia passata in giudicato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di sostituire, con riferimento ad una condanna per il delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, la pubblicazione della sentenza di condanna su di un periodico specializzato con quella sul sito internet del Ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 38935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38935 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 09/07/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1630
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3973/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
PA OL N. IL 01/04/1955;
avverso l'ordinanza n. 183/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/01/2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28.12.2012 ha respinto la richiesta formulata dal Procuratore generale della Repubblica volta ad ottenere la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia della sentenza in data 10.11.2010, irrevocabile l'8 marzo 2013, con la quale PA LO era stato condannato alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza per estratto su un quotidiano per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, ciò in quanto la modifica apportata all'art. 36 c.p., dalla L. 18 giugno 2009, n.69, costituisce una modalità esecutiva più favorevole in ragione delle minori spese a carico del condannato.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed osservando che la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal giudice dell'esecuzione attiene a casi diversi da quello in esame e si porrebbe in contrasto con le finalità delle modifiche legislative che non determinerebbero un aggravamento della sanzione, considerando la minore afflittività della pubblicazione telematica per ciò che concerne le spese a carico del condannato e la circostanza che l'inserimento sul sito internet ministeriale rischierebbe di privare la pena accessoria in questione del suo carattere afflittivo.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
3. In data 27.5.2013 il PA, tramite il suo difensore, ha depositato memoria con la quale chiede rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
La sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna era originariamente prevista, dall'art. 36 c.p., su uno o più giornali designati dal giudice e solo con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, è stata introdotta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.
Il successivo intervento ad opera del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha eliminato, con l'art. 37, comma 18, la pubblicazione sulla stampa, cosicché l'art. 36 c.p., prevede, nell'attuale formulazione, la sola pubblicazione in forma telematica.
La L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, prevedeva, al comma 4, lett. b), la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale ed in uno o più periodici specializzati, ma dopo le modifiche apportate dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), con l'art. 2, comma
217, prevede ora che la pubblicazione della sentenza avvenga ai sensi dell'art. 36 c.p.. 5. Ciò posto, deve rilevarsi che, come osservato correttamente dal giudice dell'esecuzione, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di valutare le conseguenze delle modifiche apportate all'art. 36 c.p., rilevando che la sostituzione della modalità di esecuzione della pubblicazione nei termini in precedenza indicati non comporta l'automatica applicazione della nuova disciplina alle condanne irrogate sotto il vigore della legge precedente, in quanto essa attiene alla definizione del contenuto della sanzione, poiché incide sulla relativa funzione afflittiva (anche sotto il profilo delle spese conseguenti) e sulla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena.
Da ciò deriva che, trattandosi di successione di leggi penali nel tempo, opera la disposizione dell'art. 2 c.p. e la formazione del giudicato, così come la clausola di salvezza di cui al comma 4 del medesimo articolo, escludono ogni incidenza delle novelle sulle sentenze divenute irrevocabili (Sez. 1^ n. 12924, 5 aprile 2012). Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 1^, n. 26900, 9 luglio 2012) con argomentazioni che la Corte territoriale ripropone pressoché integralmente nell'impugnato provvedimento. Entrambe le decisioni richiamate hanno peraltro evidenziato che la sostituzione del mezzo della pubblicazione incide sulla funzione afflittiva della sanzione e su quella di prevenzione e di difesa sociale della pena, affermazione non condivisa dal Pubblico Ministero ricorrente, il quale reputa invece meno afflittiva la nuova previsione normativa.
6. Osserva però il Collegio che non vi è motivo di discostarsi dai principi in precedenza richiamati e che le osservazioni formulate in ricorso non siano condivisibili.
Lo stesso ricorrente riconosce le difficoltà che comporta il recupero delle spese anticipate dall'erario per la pubblicazione della sentenza su supporto cartaceo ed, anzi, le colloca tra le ragioni che hanno determinato la modifica legislativa, riconoscendone così, implicitamente, un'incidenza quanto meno incerta sul condannato.
Al contrario, la pubblicazione telematica, che, secondo il ricorrente, rischierebbe di privare del carattere afflittivo la pena accessoria, invece la rafforza, poiché alla diminuzione o eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono la capillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico in ragione del libero accesso ai documenti pubblicati ed alla loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e la tempestività della pubblicazione che le diverse forme certamente non assicurano.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013