Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 38935
CASS
Sentenza 9 luglio 2013

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Le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - che prevedono che la pubblicazione della sentenza sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attenendo alla definizione del contenuto della sanzione, possono essere applicate retroattivamente nei limiti indicati dell'art. 2, cod. pen. e, quindi, sempre che la sentenza di condanna non sia passata in giudicato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di sostituire, con riferimento ad una condanna per il delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, la pubblicazione della sentenza di condanna su di un periodico specializzato con quella sul sito internet del Ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 38935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38935
    Data del deposito : 9 luglio 2013

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