Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
L'art. 653 cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97, nel prevedere l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, non introduce alcun obbligo di sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale, rimanendo, perciò, tale obbligo circoscritto alle sole ipotesi contemplate dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AR, elettivamente domiciliato in ROMA ,VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO, PROSPERI MANGILI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FREZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 16306/01 proposto da:
CASSA RISPARMIO VERONA VICENZA BELLUNO ANCONA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI N. 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI SETTE, giusta proc. spec. Not. P. Sormani di Milano del 10/12/2002 rep. n. 271903;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
NT AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 183/01 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 22/02/01 - 2486/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI per delega FREZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 1998, LO NT, premesso di essere stato assunto il 22 marzo 1965 con la qualifica di impiegato di terzo livello alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Verona IC UN ed AN S.p.A. (poi RO NC S.p.A.) e di essere stato promosso funzionario di primo grado nel 1990, adiva il Tribunale di OV, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere - previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con comunicazione del 26 maggio 1997 - la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ex art. 18 legge n. 300 del 1970. Dopo avere precisato che dal 1981 aveva svolto l'attività di collettore presso la Concessionaria del Servizio di riscossione, dapprima a OV e poi a Verona e IC ed infine dal 1995 nuovamente a OV, il ricorrente esponeva che la NC con lettera del 9 maggio 1997 gli aveva contestato vari addebiti (ovvero di essersi appropriato o aver tentato di appropriarsi di somme di denaro) e con altra lettera di pari data lo aveva sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 73 del c.c.n.l. Ciò premesso, il NT, eccepita preliminarmente l'irregolarità della procedura disciplinare, contestava l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, negando di essersi mai appropriato di somme di pertinenza della NC e precisando che le operazioni poste in essere - di cui la datrice di lavoro era perfettamente a conoscenza - erano state realizzate in ossequio ad una prassi della società consolidata da anni, diretta a creare una certa disponibilità di denaro da destinare ad omaggi o regalie di varia natura a funzionari dell'Intendenza di Finanza.
Costituitasi in giudizio, la società contestava le deduzioni del ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudice adito, disattese le istanze istruttorie delle parti in quanto superflue, con sentenza del 6 settembre 1999 rigettava la domanda.
La decisone veniva confermata in appello dal Tribunale di OV (in composizione collegiale), con sentenza del 22 febbraio 2001. I giudici di gravame, disattesa l'istanza del NT di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale instaurato a suo carico per i medesimi fatti, osservavano che, in relazione ad un primo episodio di appropriazione accaduto a OV il 25 febbraio 1997, consistente nell'ordine dato ad un collaboratore di effettuare un'operazione di scarico dal conto creditori di un importo di circa 12 milioni di lire (con contestuale monetizzazione della somma e suo inserimento in busta chiusa da caricare a "titolo di terzi a custodia e garanzia" per il valore di una lira), era irrilevante, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso, la dedotta revoca dell'ordine prima della sua esecuzione, e che, quanto alle operazioni irregolari poste in essere a IC nel periodo 1993-1995, consistenti nell'avere disposto lo "scarico" di importi per circa 16 milioni di lire registrati a "sospesi" e la consegna a se stesso della relativa somma, il NT non aveva provato ne' dedotto circostanze idonee a dimostrare l'esistenza della asserita prassi aziendale, che autorizzava simili operazioni al fine di creare una certa disponibilità di denaro da destinare ad omaggi e regalie a favore di pubblici funzionari.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il NT deducendo due motivi di impugnazione.
La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi devono essere preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi insufficiente e contraddittoria motivazione, si lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto non decisive, e quindi non abbiano ammesso, le prove orali puntualmente dedotte in relazione alla avvenuta revoca dell'ordine concernente l'episodio di OV ed in relazione alla destinazione delle somme riguardanti le operazioni contabili effettuate a IC: da un lato, la dimostrazione della revoca avrebbe configurato una condotta oggettivamente diversa e meno grave, ai fini della configurabilità della giusta causa;
dall'altro, la prova che le somme "scaricate" erano destinate a funzionari pubblici avrebbe rivelato la consapevolezza dei dirigenti della società circa lo svolgimento e le finalità delle operazioni contestate e, quindi, avrebbe escluso la configurabilità di un'indebita appropriazione. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., si lamenta che il Tribunale non abbia proceduto alla richiesta sospensione del giudizio, che sarebbe stata imposta dall'art. 653 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001), applicabile nella specie in ragione della connotazione pubblicistica del rapporto di lavoro intercorso con la NC.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato, la resistente, denunciando omessa e insufficiente motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia preventivamente rilevato la novità dei capitoli di prova articolati in appello dal NT, mancando di pronunciare sulla relativa deduzione della società in riferimento all'episodio di OV e ritenendo erroneamente non nuove le circostanze articolate con riferimento agli altri episodi;
deduce, poi, l'ammissibilità della propria prova diretta e contraria, per il caso di accoglimento del ricorso principale.
Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. In ordine alla mancata ammissione di mezzi di prova, il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che la sentenza di merito - la quale, appunto, abbia statuito sulla domanda prescindendo dalla prova dedotta - sia censurabile ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. a condizione che le circostanze, in relazione alle quali la prova era stata richiesta, avrebbero potuto determinare una diversa decisione e che la motivazione, con cui la richiesta è stata rigettata, sia affetta da vizi logici o giuridici (cfr. ex multis Cass. n. 11154 del 1995). Tale condizione non ricorre nella specie, avendo i giudici di merito fornito una esauriente spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori.
Quanto all'episodio del febbraio 1997, nella sentenza impugnata si è osservato che anche la revoca dell'ordine di prelevamento, quando anche fosse stata provata, non avrebbe mutato i termini della condotta del dipendente ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso, in relazione alle responsabilità connesse alle sue funzioni, essendo autonomamente sufficiente, a tal fine, che lo stesso dipendente, fosse incorso nella grave violazione dei suoi doveri d'ufficio consistente nel sostanziale prelevamento di cospicue some di denaro mediante l'eliminazione delle stesse dalla contabilità ufficiale.
La mancata ammissione della relativa prova è dunque puntualmente e logicamente motivata, tenuto conto che la valutazione riguardo all'accertamento della gravità della condotta, ai fini della configurabilità della giusta causa, è a sua volta immune da vizi logici e non è quindi censurabile in questa sede.
Quanto alle operazioni contabili del periodo 1993-1995, i giudici di merito hanno escluso la rilevanza delle prove dedotte dal dipendente, sul presupposto che le circostanze ivi articolate non valessero comunque a dimostrare il consenso dell'azienda alla effettuazione di ciascuna delle operazioni medesime. Si tratta, anche in tal caso, di una spiegazione congrua e coerente, fondata sull'esame puntuale dei capitoli dedotti e su una valutazione di non rilevanza che appare del tutto conseguente, dato che solo la specifica e rigorosa dimostrazione che le somme fossero state prelevate di volta in volta per disposizione dell'azienda, o comunque con il consenso di questa, avrebbe potuto eventualmente giustificare i comportamenti contestati, senza che, peraltro, la mera destinazione delle somme a funzionari pubblici potesse valere ex se a configurare una sorta di autorizzazione tacita oppure una prassi aziendale.
Parimenti infondato è il secondo motivo del medesimo ricorso. L'art. 653 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97, prevedendo l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, non introduce alcun obbligo di sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale, obbligo che rimane circoscritto alle sole ipotesi contemplate dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen.. La disposizione invocata dal ricorrente, d'altra parte, non potrebbe comunque trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il rapporto di lavoro era regolamentato da contratto collettivo di diritto privato, così come accertato dai giudici di merito. Il ricorso del NT deve essere quindi rigettato. Consegue l'assorbimento del ricorso incidentale subordinato proposto dalla società resistente.
Il ricorrente principale deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente NT al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 35,00 oltre euro tremila per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003