Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1005
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Sentenza 23 gennaio 2003

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L'art. 653 cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97, nel prevedere l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, non introduce alcun obbligo di sospensione del giudizio civile in pendenza del procedimento penale, rimanendo, perciò, tale obbligo circoscritto alle sole ipotesi contemplate dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1005
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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