Sentenza 25 maggio 2005
Massime • 1
Non è immediatamente ricorribile per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice respinge l'istanza di sostituzione della misura coercitiva in atto essendo tale rimedio esperibile solo contro il provvedimento che dispone la misura stessa e, pertanto, il ricorso proposto va qualificato come appello e trasmesso per la decisione al tribunale del riesame competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2005, n. 20935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20935 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 25/05/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 966
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 7676/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Torino del 28.12.2004;
sentita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;
sentite/lette le conclusioni del P.G., Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello e trasmettersi gli atti al giudice competente.
OSSERVA
Considerato che il LL, di persona, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza, in data 28, 12.2004, con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto nei suoi confronti;
considerato che il ricorso diretto per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e non per quelle che adottano disposizioni per le vicende successive;
considerato che per il principio di conservazione dei mezzi d'impugnazione, il presente ricorso va qualificato come appello avverso la citata ordinanza e va disposta la trasmissione degli atti al tribunale (della libertà) di Torino;
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2005