Sentenza 8 settembre 2016
Massime • 1
In tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.) nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, trattandosi di condotta, che, da un lato, provoca un coinvolgimento emotivo che incide gravemente sullo sviluppo psicofisico della vittima, dall'altro determina uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione propria della figura genitoriale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva escluso l'attenuante con riferimento alla condotta dell'imputata che realizzava materiale pedoporgrafico utilizzando il figlio infradecenne, con il quale posava in atteggiamenti sessuali).
Commentario • 1
- 1. L’attenuante della minore gravità nella disciplina del reato di atti sessuali con minorenne: una ricognizione della giurisprudenza di legittimità…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 19 dicembre 2017
di Giuseppe Migliore - Studio penale a Roma L'articolo 609 quater del Codice Penale, che disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne, contiene – precisamente al comma quarto – la previsione di una circostanza attenuante ad effetto speciale secondo la quale “Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. L'importanza dell'attenuante della minore gravità appare evidente se solo si consideri la severa cornice edittale collegata al delitto di atti sessuali con minorenne, che prevede l'applicazione delle pene previste per il reato di violenza sessuale (articolo 609 bis del Codice Penale), ovvero la reclusione dai cinque ai dieci anni. Trattandosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 51895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51895 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2016 |
Testo completo
5 1 8 9 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n..2602 - Presidente - sez. Domenico Carcano UP - 08/09/2016 Vito Di Nicola - Relatore - R.G.N. 45386/2015 Aldo Aceto Alessio Scarcella Alessandro María Andronio In caso di diffusione del presente pro- vedimento ità e om gli 52 a ubito: d.lgs # dis ☐ a nich e di parte ha pronunciato la seguente ✓ imposto dalla legge SENTENZA IL GAI Luan Ma Sui ricorsi proposti da OMISSIS G.S.C. nata ad [...]V. nato a [...] avverso la sentenza del 09-06-2015 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Balsamo che ha per rinunzia e concluso per l'inammissibilità del ricorso della G. l'inammissibilità del ricorso G.V. per manifesta infondatezza;
l'avvocato Roberto Brizio che ha concluso per udito per il ricorrente l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO e V.G. ricorrono per cassazione 1. S.C.G. impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania, in riforma di quella emessa a seguito di giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare, ha rideterminato la pena irrogata nei loro confronti rispettivamente in anni cinque di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per la G. ed in anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 54.000.00 di multa G.V. il reato (capo a) previsto dagli articoli 110, 600-ter, comma 1 n. per il G.V. 1, e 602-ter, commi 5 e 6, del codice penale perché il richiedendo alla G. di realizzare materiale pedopornografico utilizzando il figlio minore di anni dieci ovvero provvedendo esso stesso G.V. a realizzare fotografie e video G. ed il figlio minore nelle in seguito indicate pose osceneriproducenti la - con la G. materiale pedopornografico;
in produceva, in concorso G. si ritraeva ovvero si faceva ritrarre dal G. con particolare la macchina fotografica digitale mentre compiva atti sessuali con il figlio minore ovvero effettuava e faceva effettuare dal G.V. scatti del predetto minore in pose di nudo e oscene (precisamente realizzando fotografie che ritraevano il minore che le leccava e succhiava il seno, le toccava i glutei con un fallo in ven plastica, le inseriva in vagina un non meglio precisato oggetto, le baciava i genitali, le toccava i genitali con un crocifisso ovvero fotografie che ritraevano il minore mentre orinava su un crocifisso ovvero si portava ai genitali un fallo in plastica o ancora tratteneva in mezzo ai glutei un crocifisso od ancora simulava un rapporto orale con una piccola statua della Madonna, immagini tutte rese disponibili sul Web ed ivi rinvenute dal personale operante). Con le aggravanti di aver agito la G. quale ascendente in danno del figlio minore e, per entrambi, di aver agito in danno di soggetto infra sedicenne nonché del reato (capo b) previsto dagli articoli 110, 61 n. 2, 609-quater comma 1 e n. 1, 609- septies, comma 4, numeri 1 e 2, del codice penale perché, | G.V. richiedendo 番 alla G. di realizzare materiale pedopornografico utilizzando il figlio minore di anni dieci ovvero provvedendo con esso G.V. a realizzare fotografie e video riproducenti la G. ed il minore nelle pose oscene già specificate al capo a), il G.V. determinava la G. a compiere atti sessuali con il figlio minore G.ovvero rafforzava il proposito criminoso di compierli;
la su indicazione e richiesta del G.V. compiva atti sessuali, in precedenza indicati al capo a), con figlio minore di anni dieci. Con l'aggravante di aver agito allo scopo di commettere il delitto di produzione di materiale pedopornografico di cui al capo a). Fatti commessi tra il mese di giugno e il mese di dicembre dell'anno 2010. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il G.V. solleva, tramite il difensore, i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 2 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), con riferimento al capo a) dell'imputazione per essere stati violati i consolidati presupposti per l'integrazione della fattispecie di cui all'articolo 600-ter, comma 1, del codice penale, essendo stato erroneamente ritenuto perfezionato il detto delitto e con motivazione in sé illogica e per di più fondata su palese travisamento della prova. Assume il ricorrente che, ai fini della ritenuta integrazione della più grave fattispecie tra quelle indicate all'articolo 600-ter del codice penale, la Corte territoriale sembra essersi riferita al mero dato del rinvenimento in rete e nel cosiddetto "deep web", a cura della polizia postale, delle fotografie incriminate, riferendo oltretutto la asseritamente comprovata volontà di divulgazione a circostanze totalmente travisate ed inerenti all'attività di prostituzione, anche on line, della sola coimputata e pur in pose blasfeme. ve Secondo il ricorrente il reato ritenuto in sentenza non sarebbe configurabile in mancanza di una richiesta, ancorché embrionale, struttura organizzativa, ma ancor prima per l'accertata incapacità dell'imputato di accedere alla rete informatica e di veicolare in essa qualsivoglia contenuto, laddove la Corte territoriale ha superato ciò richiamandosi ad intercettazioni telefoniche di due anni successive ai fatti ed aventi ad oggetto, con ogni evidenza, l'attività di meretricio della coimputata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 609-quater del codice penale nonché l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al quarto comma della disposizione incriminatrice, tanto sulla scorta di profili già costituenti ex se parte della condotta tipica (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene il ricorrente che, lungi dal richiamarsi a tutti i profili del fatto e della condotta in grado di precisare entità e livello di compromissione anche psichica determinato alla sfera sessuale del minore, la Corte territoriale ha ritenuto di dover escludere l'attenuante della “minore gravità" in ragione del rapporto di filiazione con l'imputata e della presenza di aspetti sacrileghi, a nulla evidentemente rilevando i numerosi e in parte pure indicati elementi che, oggettivamente, testimoniavano come non vi fosse stata rilevante lesione del bene giuridico protetto. 3 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in relazione agli articoli 62 n. 6 e 185 del codice penale nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla generica ed illogica obliterazione degli effetti scaturenti dall'avvenuto ed integrale risarcimento del danno prima del giudizio, con revoca della costituzione di parte civile, per "l'impossibilità di valutare in detta somma le effettive conseguenze negative sul piano psicologico subite dal minore", così introducendo aprioristicamente una sfera di esclusione dell'invocata attenuante per questa tipologia di reato. Sostiene il ricorrente che prima del giudizio gli imputati avevano risarcito in termini seri e congrui il danno, corrispondendo la somma complessiva di € 60.000,00 e così determinando una correlata attestazione e conseguente revoca della costituzione di parte civile poco prima perfezionata, laddove i giudici del merito hanno affermato che l'attenuante di portata generale non può nel caso di specie essere riconosciuta "in ragione della giovanissima età della persona offesa, di soli dieci anni, e dell'impossibilità di valutare in detta somma delle effettive conseguenze negative sul piano psicologico subite dal minore ... perché ven molto più elevato è il danno morale subito dal minore in considerazione delle rilevanti conseguenze psicologiche che lo accompagneranno nel suo futuro percorso di vita".
3. La G. ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, allegata alla nota datata 17 agosto 2016 depositata dal difensore dell'imputata con l'acclusa procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Il ricorso della G. è infatti inammissibile per intervenuta rinunzia a coltivare l'impugnazione.
3. Il primo motivo del ricorso G.V. è invece inammissibile perché manifestamente infondato e presentato nei casi non consentiti.
3.1. La doglianza fonda principalmente su una lettura degli atti processuali avulsa dagli accertamenti in fatto conseguiti, con logica ed adeguata motivazione, attraverso la doppia conforme decisione dei giudici di merito. avesse, nel corsoLa Corte territoriale ha premesso come la G. dell'interrogatorio di garanzia, ammesso i fatti e chiamato in correità il G.V. D A Peraltro, oltre alla circostanziata chiamata in correità proveniente dalla coimputata, la Corte territoriale ha ricordato come dalle indagini svolte dalla polizia postale fossero stati individuati i siti Internet, sui quali comparivano le fotografie oggetto dei capi di imputazione, che hanno condotto all'identificazione del G.V. come soggetto coinvolto nella produzione e diffusione del materiale pedopornografico. Dal testo della sentenza impugnata si evince che lo stesso minore, persona offesa sentito con l'assistenza della neuropsichiatra, haN.S. $ affermato che il "cugino G.V. nella sua casa in OMISSIS aveva effettuato foto e filmini con lui e la mamma senza vestiti. Altre fotografie erano state OMISSIS e, secondo il minore, la realizzate invece nell'abitazione familiare di a volere quelle foto. Tali circostanze V. madre gli aveva detto che era "lo zio N. M. 24 anni, il quale ha riferito sono state confermate dal fratello di che in passato aveva scoperto delle foto "particolari” e la madre aveva ammesso che erano state fatte per lo zio V. soggetto del quale lo stesso M. conosceva le inclinazioni "pedofile", che si estrinsecavano nella ricerca di immagini pedopornografiche sul web. van e il G.V. la medesima imputata haQuanto ai rapporti tra la G. spiegato che esisteva tra loro uno stretto legame, e che lei si recava spesso a OMISSIS dove il G.V. le aveva addirittura acquistato una casa per consentirle soggiorni più lunghi (circostanza confermata dal figlio M. ed inoltre le aveva sovvenzionato le spese mediche per l'intervento di plastica al seno, oltre ad occuparsi, in quanto odontoiatra, delle cure dentali di tutta la famiglia. La G. ha dichiarato di essere stata indotta dal G.V. ad effettuare le fotografie oscene con il figlio N. che poi gli consegnava per via telematica, riferendo di essere stata a conoscenza delle tendenze pedofile del G.V. associate ad una pulsione sacrilega che soddisfaceva nell'accostare scene erotiche ad immagini religiose ed ammettendo infine, che il G.V. forniva il suo numero di cellulare a potenziali acquirenti, contattati in rete, interessati a quel genere di materiale pornografico. In siffatto quadro, le doglianze espresse in ordine alla diffusione via internet del materiale pedopornografico sono state disattese, avendo la Corte del merito ritenuto adeguatamente provata la volontà dell'imputato di divulgare tale materiale, sul fondamentale rilievo che il ricorrente non richiedeva le foto solo G.per sé, ma dava precise indicazione alla su potenziali acquirenti, per i quali quest'ultima avrebbe dovuto realizzare materiale “su soggetto" ed essendo ciò risultato da una conversazione intercettata, nella quale, tra l'altro, il G.V. affermava "c'è un altro per le foto che paga... io adesso lo contatto ancora, gliene mando qualcuna senza volto o col volto abbastanza...". 5 Inoltre la G. ha dichiarato, e la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fossero motivi validi per dubitare della sincerità della dichiarazione, attesa la complessiva attendibilità della chiamata in correità, che era appunto il G.V. а creare e gestire gli account (uarrac, mariaavergine, mariacaffa) sui quali erano state rilevate dalla Polizia postale le foto dalle quali era scaturita l'indagine, restando invero una pura illazione difensiva la circostanza secondo la quale il G.V. fosse in realtà soggetto privo delle competenze tecnologiche necessarie. A tale ricostruzione motivata attraverso il puntuale richiamo delle fonti di prova utilizzate dal giudice del merito per fondare il proprio convincimento, nella quale non è riconoscibile alcuna lacuna argomentativa o vizio di illogicità manifesta, le doglianze del ricorrente, oltre a reiterare appunti critici già disattesi dalla Corte d'appello, si risolvono sostanzialmente in censure fattuali tendenti a sostenere, mediante un generico riferimento al travisamento della prova, un'interpretazione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Fermo il principio che la Corte di cassazione è giudice della motivazione del provvedimento impugnato e non giudice delle prove acquisite nel corso del procedimento, va ricordato che il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in va tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Infatti, come più volte affermato dalla Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente 6 confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3.2. Manifestamente infondata è poi in diritto la tesi secondo la quale il reato di produzione di materiale pedopornografico richiederebbe una struttura organizzativa, sia pure embrionale, per essere integrato nei suoi elementi tipici. Siccome con la previsione del delitto di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600-ter cod. pen. l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il delitto di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600-ter cod. pen. ha natura di reato di pericolo concreto, cosicché la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia va una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto, precisando che è compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta quali l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale pornografico, dovendosi considerare la pluralità di minori impiegati non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta, i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile nonché gli altri indizi significativi suggeriti dall'esperienza (Sez. U, n. 13 del 31/05/2000, PM, Rv. 216337). Trattandosi quindi di elementi sintomatici, non è necessario che essi ricorrano congiuntamente per l'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600-ter, comma 1, cod. pen., essendo sufficiente che il giudice di merito accerti, in presenza di alcuni dei suddetti indici, se la condotta del soggetto agente abbia o meno una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di W diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia 7 destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore (Sez. 3, n. 35295 del 12/04/2016, R., Rv. 267546; Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015, M., Rv. 263355; Sez. 3, n. 49604 del 01/12/2009, M.M., Rv. 245749; Sez. 3, n. 1814 del 20/11/2007, dep. 2008, M., Rv. 238566). Contrariamente all'assunto del ricorrente e per come si evince dal testo della sentenza impugnata, è stata evidenziata l'esistenza una struttura organizzativa, sia pure artigianale, laddove è stata sottolineata la presenza di un supporto logistico in OMISSIS procurato e finanziato dal ricorrente stesso in favore della coimputata. A parte ciò, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto dell'avvenuta diffusione, in concreto, del materiale pedopornografico prodotto e dunque della disponibilità da parte dell'imputato di apparecchiature e mezzi idonei alla diffusione e circolazione di esso.
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha spiegato come, ai fini del reclamato riconoscimento del fatto di minore gravità, non potesse assumere alcun rilievo la circostanza che il ricorrente avesse, in una singola occasione, realizzato personalmente foto e video, dovendosi considerare pienamente responsabile, in qualità di istigatore, anche di tutte le altre foto scattate dalla G. Più in particolare, con ven riferimento all'attenuante di cui all'articolo 609-quater, quarto comma, del codice penale la Corte d'appello ha evidenziato che, seppure non vi sia stata una concreta coartazione né alcun tipo di violenza fisica sul minore, l'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato i fatti di causa (in particolare il rapporto di filiazione tra l'imputata e il minore, gli aspetti sacrileghi, particolarmente inquietanti, che costituivano l'elemento di maggiore impatto della produzione pedopornografica in esame) impedivano di qualificare i reati commessi come di minore gravità. A tale corpo motivazionale, il ricorrente muove censure completamente avulse dalla ratio decidendi logicamente connessa con la motivazione resa in proposito dal primo giudice e con la crítica che il ricorrente aveva sollevato nei confronti della sentenza del Tribunale che, nel negare l'applicabilità della rivendicata attenuante, aveva posto in rilievo come, in tema di reati sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità, dovesse farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che avevano caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla persona offesa e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche. Su tali basi, il tribunale aveva correttamente ritenuto non configurabile nel caso in esame l'attenuante della minore gravità ex art.609- quater, comma quarto, cod. pen. perché il fatto era stato commesso più volte ai danni di un minore di anni dieci ed era stato realizzato peraltro nel contesto di 8 un rapporto fiduciario di affidamento tra un soggetto adulto legato da rapporti di parentela di cui il minore si fidava, la mamma ed il figlio. A tutto ciò, la Corte territoriale ha aggiunto, a dimostrazione della ritenuta sussistenza del danno arrecato al minore, l'invasività dell'impatto dovuto alle modalità concrete della condotta caratterizzate dal compimenti degli atti sessuali sul minore accompagnati da aspetti sacrileghi, particolarmente inquietanti. Pertanto, i giudici del merito si sono attenuti al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, in quanto, ponendo in essere tale condotta, il genitore lede la libertà di autodeterminazione sessuale di quest'ultimo, così determinando uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione, tipica della figura genitoriale (Sez. 3, n. 1190 del 08/11/2007, dep. 2008, G., Rv. 238550), tanto più in presenza di condotte reiterate nel tempo (Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, T., Rv. 263749) e gravemente invasive della sfera sessuale, come è stato desunto, per le ragioni in precedenza ricordate, dalle concrete e devastanti modalità della condotta, che in un bambino infradecenne, fragile, determinano, sulla base di massime di esperienza generalizzate e considerate dallo stesso van legislatore nella stesura e graduazione del trattamento sanzionatorio, un coinvolgimento emotivo ed emozionale produttivo di gravi conseguenze sullo sviluppo psicofisico della vittima.
5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di impugnazione. Quanto all'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno (preso in considerazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche), la Corte d'appello ha reputato pienamente condivisibili le considerazioni espresse dal giudice di primo grado. Ed invero l'entità del risarcimento a carico degli imputati nella misura di euro 30.000,00 per ciascuno non è stato ritenuto esaustivo, quantunque accettato dal genitore esercente la patria potestà sul minore, in ragione della giovanissima età della persona offesa, di soli 10 anni, e dell'impossibilità di valutare in detta somma le effettive conseguenze negative sul danno psicologico subito dal minore, oggetto di abusi sessuali da parte della stessa madre. Il ricorrente obietta che, in tal modo, la Corte di appello avrebbe ritenuto impossibile, nella vicenda in esame, la determinazione equitativa o meno del danno, posto che il nocumento avrebbe l'attitudine a manifestarsi in termini importanti in futuro e quindi non quantificabile allo stato, pervenendo così a negare l'applicazione dell'attenuante in tutte quelle vicende nelle quali la condotta punibile incida sulla futura sfera psichica e sessuale della persona offesa. 9 Il rilievo del tutto privo di fondamento posto che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini Rv. 265831), conseguendo da ciò che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508). Poste queste coordinate, va detto che, secondo un non recente ma condivisibile orientamento al quale occorre dare continuità, all'imputato spetta, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno, l'onere di provare l'avvenuto risarcimento allegando tuttavia gli elementi che consentano al giudice di controllare l'integralità del risarcimento stesso, trattandosi di una condizione, tra le altre, essenziale per la concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (Sez. 4, n. 6161 del 03/03/1984, Parmeggiano, Rv. 165119), non essendo sufficiente che la mera corresponsione di una somma n soggettivamente ritenuta elevata possa essere considerata pienamente va satisfattiva della riparazione del danno morale e materiale, risolvendosi il contrario orientamento del giudice di merito in un giudizio di fatto che, se adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto leva sull'età della vittima e sui notevoli e notori pregiudizi che la persona offesa soffre nella crescita e, in prospettiva, nelle relazioni quotidiane di vita, anche in considerazione della gravità del reato, senza che ciò possa ritenersi preclusivo, come a torto opinail ricorrente, per una quantificazione, in siffatte vicende, dell'obbligazione risarcitoria, che deve tuttavia contenere le indicazioni dirette a giustificare il quantum debeatur. In mancanza di ciò, correttamente la Corte distrettuale ha negato la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, non essendo stata comprovata la sua piena satisfattività, ed ha valutato il pagamento nei confronti della vittima ai fini della concessione delle attenuanti generiche stimate dapprima equivalenti e poi addirittura prevalenti sulle contestate aggravanti.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi 10 siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi rispettivamente la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00 (la G. di euro 2.000,00 (il G.V. in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500,00 S.G. della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle e V.G. Ammende. Così deciso il 08/09/2016 Il Consigliere estensore 1 Presidente Domenico Carcano Vito Di Nicola To curare In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. n.196/2003, in quanto imposto dalla legge. Coun DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 DIC, 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 11