CASS
Sentenza 16 giugno 2021
Sentenza 16 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2021, n. 23763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23763 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2021 |
Testo completo
Udito, per la parte civile, PAvv Udit i difensor Avv. SENTENZA sul ricorso proposto da: DU LA N. IL 02/10/1964 avverso la sentenza n. 1881/2018 CORTE APPELLO di MESSINA, del 09/09/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2021 la relazione fatta dal Consigliere Dott. .__ NA GA UTlifdil Procuratore Generale in persona del Dott. 7 che ha concluso per r;
.; ru) • o /T ezi,t " )(21,1 -, (---(2. )2-4 t e c: 4,-4 e r72 720),Ce l Penale Sent. Sez. 2 Num. 23763 Anno 2021 Presidente: RA GEPPINO Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 01/04/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE DU IC ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che il 9.9.2019 ha confermato la sentenza del Tribunale che lo aveva dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Deduce il ricorrente: 1. violazione di legge con riguardo la sussistenza del reato che doveva essere considerato un post factum non punibile del reato di furto della collana d'oro realizzato dal D'CO non ravvisando alcun contributo causale del DU nella transazione della refurtiva essendosi lo stesso limitato ad accompagnare il ladro presso il negozio Compra oro. Sottolinea anche che il D'CO gli diede una parte del denaro per mero spirito di liberalità; 2. erronea qualificazione del fatto che al più può essere qualificato come favoreggiamento reale;
3. mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte con cui reitera quelle presentate con il ricorso e chiede pronuncia ex art. 131 bis c.p. in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131- bis del codice penale, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, con i motivi sub 1 e 3 reitera doglianze già espresse in appello, limitandosi a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, puntualmente delibato dai giudici del gravame i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici di appello. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (sussistenza del reato, considerato che è indubbio che il DU si sia prestato, ricevendo un compenso, a vendere la collana rubata dal D'CO al negozio di Compra Oro e che il fatto considerati tutti gli elementi non poteva ritenersi di particolare tenuità) in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, il ricorrente ha finito per reiterare le 1 stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. Il secondo motivo è nuovo perchè non avanzato in appello e comunque manifestamente infondato. La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice, come è avvenuto nel caso in esame considerato che il ricorrente ha avuto per sé dall'operazione il profitto di C 50,00. ( così Cass. N. 3407 del 1994 Rv. 198264 - 01, N. 47171 del 2005 Rv. 232931 - 01, N. 30744 del 2014 Rv. 260025 - 01; n. 10980 del 22/01/2018 Ud. (dep. 12/03/2018 ) Rv. 272370 - 01. Inammissibile perchè manifestamente infondata è anche la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p.
considerato che
la ricettazione non attenuata - che ha una pena minima di 2 anni e massima di 8 anni - non è stata investita dalla pronuncia di illegittimità richiamata Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende , che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1.4.2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte NA GA GE RA
.; ru) • o /T ezi,t " )(21,1 -, (---(2. )2-4 t e c: 4,-4 e r72 720),Ce l Penale Sent. Sez. 2 Num. 23763 Anno 2021 Presidente: RA GEPPINO Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 01/04/2021 MOTIVI DELLA DECISIONE DU IC ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che il 9.9.2019 ha confermato la sentenza del Tribunale che lo aveva dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Deduce il ricorrente: 1. violazione di legge con riguardo la sussistenza del reato che doveva essere considerato un post factum non punibile del reato di furto della collana d'oro realizzato dal D'CO non ravvisando alcun contributo causale del DU nella transazione della refurtiva essendosi lo stesso limitato ad accompagnare il ladro presso il negozio Compra oro. Sottolinea anche che il D'CO gli diede una parte del denaro per mero spirito di liberalità; 2. erronea qualificazione del fatto che al più può essere qualificato come favoreggiamento reale;
3. mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte con cui reitera quelle presentate con il ricorso e chiede pronuncia ex art. 131 bis c.p. in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131- bis del codice penale, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, con i motivi sub 1 e 3 reitera doglianze già espresse in appello, limitandosi a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, puntualmente delibato dai giudici del gravame i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici di appello. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (sussistenza del reato, considerato che è indubbio che il DU si sia prestato, ricevendo un compenso, a vendere la collana rubata dal D'CO al negozio di Compra Oro e che il fatto considerati tutti gli elementi non poteva ritenersi di particolare tenuità) in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, il ricorrente ha finito per reiterare le 1 stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. Il secondo motivo è nuovo perchè non avanzato in appello e comunque manifestamente infondato. La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice, come è avvenuto nel caso in esame considerato che il ricorrente ha avuto per sé dall'operazione il profitto di C 50,00. ( così Cass. N. 3407 del 1994 Rv. 198264 - 01, N. 47171 del 2005 Rv. 232931 - 01, N. 30744 del 2014 Rv. 260025 - 01; n. 10980 del 22/01/2018 Ud. (dep. 12/03/2018 ) Rv. 272370 - 01. Inammissibile perchè manifestamente infondata è anche la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p.
considerato che
la ricettazione non attenuata - che ha una pena minima di 2 anni e massima di 8 anni - non è stata investita dalla pronuncia di illegittimità richiamata Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende , che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1.4.2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte NA GA GE RA