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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025, nella causa iscritta al n. 4889 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] l'[...] , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 procura in calce al ricorso, dall' Avv. Cosimo Stefanelli e dall'Avv. Maria Silvia Esposito con studio in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11, ove sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Crescenzo Perrina e presso il suo studio elettivamente domiciliata alla via Nazionale 233 di Ariano Irpino (AV);
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato in Benevento, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto sito in Via Foschini n. 28;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da in data 6.11.24 per CP_3
l'omesso pagamento di n. 9 avvisi di addebito riferiti ad annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021 a titolo di contributi gestione commercianti.
In primo luogo il ricorrente ha esposto di avere cessato l'attività nell'anno 2015 e, pertanto, di non essere tenuto al pagamento dei contributi alla Gestione Commercianti. Ha, inoltre, eccepito la mancata ricezione della notifica di alcuna intimazione così previsto dalla legge.
Infine ha eccepito la prescrizione del diritto di richiedere le somme portate dagli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n.
46/1999. CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorrente deduce, in primo luogo, la nullità della comunicazione impugnata per mancata notifica dell'avviso di cui all'art.50 comma 2 d.p.r. 602/1973 La doglianza è infondata.
Sul punto le Sezioni Unite n.19667 del 2014 hanno statuito che «l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria...
L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973 della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente:
l'art. 21, d.igs. n. 546 del 1992, prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione… Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova deil'effettivo rispetto del termine di impugnazione). La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro,
l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione… 16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'ad. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione dei "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa…17. Nel quadro delineato, il comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R. n. 602. del
1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione «a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui a) comma 1», non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa dei contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario”.
Pertanto l'Amministrazione, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 DPR n.
602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine- che può essere determinato- in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo art. 77 bis DPR 602 del 1973) in trenta giorni- per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria (Sez. un. n. 196671 2014). Non osta a tal riguardo il fatto che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, circostanza che rende non necessaria la previa notifica dell'intimazione ex art. 50, ma che non impedisce comunque il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, il quale impone che l'iscrizione sia preceduta dalla comunicazione e dalla concessione del termine, a pena di nullità della iscrizione (Sez. 6, n. 23875 del 2015).
Tale obbligo è imposto dall'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente nonché dall'art. 6 dello Statuto del Contribuente che, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Nella specie l'Amministrazione ha adempiuto a tale obbligo in quanto il presente procedimento ha ad oggetto proprio la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che deve precedere l'iscrizione di ipoteca.
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In secondo luogo il ricorrente ha dedotto di non essere tenuto al pagamento dei contributi avendo cessato l'attività nell'anno 2015.
In punto di diritto, occorre precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n.
46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.). CP_ Tanto premesso si osserva che l' ha provato di avere notificato i seguenti avvisi di addebito: nr 31720160000562152000 in data 11.5.2016, nr 31720170001276518000 in data 11.10.20217,
nr 31720180001171668000 in data 27.7.2018 ,, nr 31720190002188987000 in data 22.1.2020 nr 31720210001084071000 in data15.12.2021.
Parte ricorrente nelle note di udienza contesta la mancanza di produzione della raccomandata informativa. L'eccezione è infondata.
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui é stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato ai quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed é superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29642, conforme Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15315, nonché , più risalenti, Cass. sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598 e Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111).
In sostanza la notifica con lo strumento adottato dall' non é altro che la Controparte_1 spedizione di una lettera raccomandata, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme della L. n. 890 del 1982 che si applicano, invece, nel caso di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta .
Ne consegue che una relata di notifica non esiste laddove venga seguita tale procedura e che la prova della notifica si deve potere desumere dall'avviso di ricevimento.
Analogamente avviene nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall' ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, secondo quanto reiteratamente CP_1 deciso dalla Suprema Corte (Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; conformi Cass. Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708, Cass. sez. 5, 6 marzo 2015, n. 4567, Cass. Sez. 3, 17 ottobre 2016, n. 20918) (Corte di Cassazione n. 13086 del 14/05/2021).
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Quanto agli avvisi di addebito nr 31720190001057627000, nr 31720220000570635000, nr CP_ 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000 l' ha depositato unicamente l'avviso di compiuta giacenza.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. : “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
In proposito, è opportuno premettere che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 lett. e).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente
"relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... ne' l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, ne' la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso il Comune e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla.
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa. Lo ha chiarito recentemente la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 8433 del 31 marzo 2017. CP_ Tanto premesso nella specie l' non ha fornito la prova di avere adempiuto alle formalità previste dalla norma.
L'avviso di ricevimento, infatti, costituisce “il solo documento idoneo a dimostrare sia
l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza”. (conf. Cass Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25985).
Di talché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art.140
c.p.c. comporta la nullità della notifica.
L' ha provato di avere notificato al debitore in data 04.05.2023 l'avviso di intimazione di CP_1 pagamento n. 01720229001453835000 contenente gli avvisi di addebito nr
31720160000562152000, nr 31720170001276518000, nr 31720180001171668000, nr
31720190001057627000, nr 31720190002188987000 e nr 31720210001084071000.
Alla luce di tali osservazioni vanno dichiarate inammissibili in quanto tardive le doglianze aventi ad oggetto i seguenti avvisi di addebito nr 31720170001276518000.
nr 31720180001171668000, 31720190001057627000nr 31720190002188987000, nr
31720210001084071000 essendo la parte decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni di merito non avendo impugnato nel termine di 40 giorni dalla notifica previsto dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999.
Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni. Ebbene l ha interrotto la prescrizione con la notifica dell'avviso di intimazione Controparte_4 di pagamento n. 01720229001453835000 in data 04.05.2023 e, pertanto, alcuna prescrizione maturata in relazione agli avvisi di addebito sopraindicati.
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Restano da esaminare le eccezioni di merito in relazione agli avvisi di addebito nr
31720220000570635000, nr 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000.
Parte ricorrente lamenta che l'Ente impositore avrebbe erroneamente richiesto ulteriori contributi riferiti alla Gestione commercianti esclusivamente sulla base di pregresse comunicazioni e non tenendo conto della cessazione dell'attività a decorrere dal gennaio 2015. CP_ Sul punto l' nulla contesta.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che CP_2 il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. CP_ Nella specie che l' non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione ed, in particolare, il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva negli anni 2020, 2021 e 2022 (anni ai quali si riferiscono gli avvisi di addebito in oggetto). Inoltre il ricorrente ha provato di avere comunicato in data 29.3.2023 la cessazione dell'attività con decorrenza dal 1.1.2015.
Il ricorso va, pertanto, accolto sul punto e, per l'effetto vanno annullati gli avvisi di addebito nr
31720220000570635000, nr 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000
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Le spese di lite vanno compensate attesa la soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito nr
31720220000570635000, nr 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000;
2. rigetta nel resto l'opposizione;
3. compensa le spese.
Benevento,13.12.2025
Il Giudice d.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025, nella causa iscritta al n. 4889 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] l'[...] , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 procura in calce al ricorso, dall' Avv. Cosimo Stefanelli e dall'Avv. Maria Silvia Esposito con studio in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11, ove sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Crescenzo Perrina e presso il suo studio elettivamente domiciliata alla via Nazionale 233 di Ariano Irpino (AV);
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato in Benevento, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto sito in Via Foschini n. 28;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da in data 6.11.24 per CP_3
l'omesso pagamento di n. 9 avvisi di addebito riferiti ad annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021 a titolo di contributi gestione commercianti.
In primo luogo il ricorrente ha esposto di avere cessato l'attività nell'anno 2015 e, pertanto, di non essere tenuto al pagamento dei contributi alla Gestione Commercianti. Ha, inoltre, eccepito la mancata ricezione della notifica di alcuna intimazione così previsto dalla legge.
Infine ha eccepito la prescrizione del diritto di richiedere le somme portate dagli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n.
46/1999. CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorrente deduce, in primo luogo, la nullità della comunicazione impugnata per mancata notifica dell'avviso di cui all'art.50 comma 2 d.p.r. 602/1973 La doglianza è infondata.
Sul punto le Sezioni Unite n.19667 del 2014 hanno statuito che «l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria...
L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973 della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente:
l'art. 21, d.igs. n. 546 del 1992, prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione… Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova deil'effettivo rispetto del termine di impugnazione). La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro,
l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione… 16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'ad. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione dei "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa…17. Nel quadro delineato, il comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R. n. 602. del
1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione «a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui a) comma 1», non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa dei contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario”.
Pertanto l'Amministrazione, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 DPR n.
602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine- che può essere determinato- in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo art. 77 bis DPR 602 del 1973) in trenta giorni- per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria (Sez. un. n. 196671 2014). Non osta a tal riguardo il fatto che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, circostanza che rende non necessaria la previa notifica dell'intimazione ex art. 50, ma che non impedisce comunque il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, il quale impone che l'iscrizione sia preceduta dalla comunicazione e dalla concessione del termine, a pena di nullità della iscrizione (Sez. 6, n. 23875 del 2015).
Tale obbligo è imposto dall'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente nonché dall'art. 6 dello Statuto del Contribuente che, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Nella specie l'Amministrazione ha adempiuto a tale obbligo in quanto il presente procedimento ha ad oggetto proprio la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che deve precedere l'iscrizione di ipoteca.
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In secondo luogo il ricorrente ha dedotto di non essere tenuto al pagamento dei contributi avendo cessato l'attività nell'anno 2015.
In punto di diritto, occorre precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n.
46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.). CP_ Tanto premesso si osserva che l' ha provato di avere notificato i seguenti avvisi di addebito: nr 31720160000562152000 in data 11.5.2016, nr 31720170001276518000 in data 11.10.20217,
nr 31720180001171668000 in data 27.7.2018 ,, nr 31720190002188987000 in data 22.1.2020 nr 31720210001084071000 in data15.12.2021.
Parte ricorrente nelle note di udienza contesta la mancanza di produzione della raccomandata informativa. L'eccezione è infondata.
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui é stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato ai quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed é superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29642, conforme Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15315, nonché , più risalenti, Cass. sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598 e Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111).
In sostanza la notifica con lo strumento adottato dall' non é altro che la Controparte_1 spedizione di una lettera raccomandata, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme della L. n. 890 del 1982 che si applicano, invece, nel caso di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta .
Ne consegue che una relata di notifica non esiste laddove venga seguita tale procedura e che la prova della notifica si deve potere desumere dall'avviso di ricevimento.
Analogamente avviene nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall' ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, secondo quanto reiteratamente CP_1 deciso dalla Suprema Corte (Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; conformi Cass. Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708, Cass. sez. 5, 6 marzo 2015, n. 4567, Cass. Sez. 3, 17 ottobre 2016, n. 20918) (Corte di Cassazione n. 13086 del 14/05/2021).
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Quanto agli avvisi di addebito nr 31720190001057627000, nr 31720220000570635000, nr CP_ 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000 l' ha depositato unicamente l'avviso di compiuta giacenza.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. : “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
In proposito, è opportuno premettere che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 lett. e).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente
"relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... ne' l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, ne' la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso il Comune e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla.
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa. Lo ha chiarito recentemente la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 8433 del 31 marzo 2017. CP_ Tanto premesso nella specie l' non ha fornito la prova di avere adempiuto alle formalità previste dalla norma.
L'avviso di ricevimento, infatti, costituisce “il solo documento idoneo a dimostrare sia
l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza”. (conf. Cass Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25985).
Di talché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art.140
c.p.c. comporta la nullità della notifica.
L' ha provato di avere notificato al debitore in data 04.05.2023 l'avviso di intimazione di CP_1 pagamento n. 01720229001453835000 contenente gli avvisi di addebito nr
31720160000562152000, nr 31720170001276518000, nr 31720180001171668000, nr
31720190001057627000, nr 31720190002188987000 e nr 31720210001084071000.
Alla luce di tali osservazioni vanno dichiarate inammissibili in quanto tardive le doglianze aventi ad oggetto i seguenti avvisi di addebito nr 31720170001276518000.
nr 31720180001171668000, 31720190001057627000nr 31720190002188987000, nr
31720210001084071000 essendo la parte decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni di merito non avendo impugnato nel termine di 40 giorni dalla notifica previsto dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999.
Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni. Ebbene l ha interrotto la prescrizione con la notifica dell'avviso di intimazione Controparte_4 di pagamento n. 01720229001453835000 in data 04.05.2023 e, pertanto, alcuna prescrizione maturata in relazione agli avvisi di addebito sopraindicati.
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Restano da esaminare le eccezioni di merito in relazione agli avvisi di addebito nr
31720220000570635000, nr 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000.
Parte ricorrente lamenta che l'Ente impositore avrebbe erroneamente richiesto ulteriori contributi riferiti alla Gestione commercianti esclusivamente sulla base di pregresse comunicazioni e non tenendo conto della cessazione dell'attività a decorrere dal gennaio 2015. CP_ Sul punto l' nulla contesta.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che CP_2 il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. CP_ Nella specie che l' non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione ed, in particolare, il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva negli anni 2020, 2021 e 2022 (anni ai quali si riferiscono gli avvisi di addebito in oggetto). Inoltre il ricorrente ha provato di avere comunicato in data 29.3.2023 la cessazione dell'attività con decorrenza dal 1.1.2015.
Il ricorso va, pertanto, accolto sul punto e, per l'effetto vanno annullati gli avvisi di addebito nr
31720220000570635000, nr 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000
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Le spese di lite vanno compensate attesa la soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito nr
31720220000570635000, nr 31720220001886278000 e nr 31720230001152268000;
2. rigetta nel resto l'opposizione;
3. compensa le spese.
Benevento,13.12.2025
Il Giudice d.ssa Adriana Mari