Ordinanza cautelare 15 maggio 2020
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 21/01/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da
GI MO, EL IR, OS TA CA, BI GI, CO CI, NN MB, rappresentati e difesi dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L. Giordano n. 15;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Palimento Valentina, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dei decreti di esclusione dal concorso, indetto con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per il reclutamento del personale docente, in danno dei candidati ammessi con riserva, siccome in possesso di abilitazione conseguita in Romania, ma depennati a causa del mancato riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero resistente;
- del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 3272 del 4 novembre 2019;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di destituzione dal servizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame in esame, i ricorrenti – tutti in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania – hanno impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione intimata ha disposto la loro esclusione dal concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1° febbraio 2018 per il reclutamento di personale docente, in quanto ammessi con riserva, ma depennati a causa del mancato riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero resistente.
1.1. Essi contestano la legittimità di questi provvedimenti, sostenendo di aver seguito un percorso formativo misto, conforme alle direttive europee, che dovrebbe essere riconosciuto in Italia.
1.2. In particolare, la difesa attorea - con vari ordini di censura - ha denunciato la violazione dei principi di ragionevolezza, legittimo affidamento, oltreché l’eccesso di potere e la manifesta ingiustizia, evidenziando la necessità di una valutazione individuale delle qualifiche professionali conseguite e l’erronea interpretazione delle informazioni fornite dal Ministero rumeno.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando relazioni difensive con documenti allegati.
3. Con ordinanza n. 3823/2020 del 15.5.2020 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, disponendo “la sospensione degli atti di esclusione impugnati e il conseguente reinserimento, con riserva, nelle relative graduatorie, nei limiti in cui i candidati esclusi posseggano i requisiti di cui all’art. 3, comma 4 del bando (conseguimento del titolo abilitante o della Specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 e presentazione della domanda di riconoscimento entro la data prevista nel bando)”.
3.1. Con atto depositato in data 4.11.2024, ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti, i ricorrenti EL IR, CO CI e OS TA CA hanno rinunciato al ricorso.
3.2. Con memoria dell’11.11.2024, formulata nell’interesse del solo ricorrente BI GI, la difesa attorea ha insistito per l’accoglimento del ricorso; a tal fine, ha evidenziato che, come dimostrato dagli elenchi depositati in data 31.10.2024, il Sig. GI è stato reinserito “con riserva” in graduatoria, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 3823 del 15.5.2020, e che – in conseguenza delle decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 19-22 del 29.12.2022 – egli ha ottenuto l’annullamento del decreto individuale di diniego, giusta sentenza favorevole n. 7731 del 6.7.2020, resa nel giudizio R.G. n. 10704/2019, promosso dinanzi a questo Tribunale.
4. All’udienza di merito straordinario del 13 dicembre 2024 la causa è stata riservata in decisione.
5. In limine , il ricorso va dichiarato estinto nei confronti dei ricorrenti EL IR, CO CI e OS TA CA, avendo gli stessi rinunciato al ricorso nelle forme di rito previste dall’art. 84 c.p.a.
5.1. Reputa il Collegio che il giudizio vada invece dichiarato improcedibile nei confronti delle ricorrenti GI MO e NN MB, per le quali – come da avviso dato in udienza – è possibile inferire il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sia dagli atti difensivi da ultimo depositati dalla difesa attorea ( v. memoria dell’11.11.2024 e istanza di passaggio in decisione, formulata nel solo interesse di BI GI ), sia dalla mancata dimostrazione del loro utile inserimento nelle graduatorie de quibus , con conseguente improcedibilità del giudizio (anche) in ragione della mancata impugnazione dei provvedimenti conclusivi della procedura concorsuale.
5.2. Nel merito, quanto al ricorrente BI GI, per il quale soltanto è residuato l’interesse alla decisione del ricorso all’esame, la domanda annullatoria è fondata e va accolta.
5.3. Invero, a seguito della sentenza TAR Lazio n. 7731 del 6.7.2020, che risulta non appellata, è da accogliere il motivo di censura con cui si denuncia in via derivata l’illegittimità del decreto di esclusione dal concorso per cui vi è causa, in quanto fondato su un presupposto – ossia il rigetto del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania – che, relativamente al predetto ricorrente, è stato oggetto di statuizione giudiziale di annullamento, con conseguente caducazione anche del provvedimento in questa sede impugnato.
6. Per le ragioni suesposte, il ricorso che ne occupa: i) va dichiarato estinto nei confronti dei ricorrenti rinunciatari, ossia EL IR, CO CI e OS TA CA; ii) va dichiarato improcedibile nei confronti delle ricorrenti GI MO e NN MB, stante l’accertato sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso; iii) va accolto quanto alla posizione del ricorrente BI GI, con conseguente annullamento del decreto di esclusione impugnato, nei limiti dell’interesse dallo stesso fatto valere.
7. Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo dichiara estinto nei confronti dei ricorrenti EL IR, CO CI e OS TA CA;
- lo dichiara improcedibile nei confronti delle ricorrenti GI MO e NN MB;
- lo accoglie quanto al ricorrente BI GI, con conseguente annullamento del decreto di esclusione impugnato, nei limiti dell’interesse dallo stesso fatto valere.
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Laura Patelli, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Laura Patelli |
IL SEGRETARIO