Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggettc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza Dott. Vincenzo 04-69 2 /0 di SEZIONE TERZA CIVILE equità giudice Composta dagli Ill.mi Sigg.ri pace .N.31055/01 Presidence Dott. Ernesto LUPO Consigliere FINOCCHIARO Cons. Relatore Cron. 10652 Dott. Mario Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO AMATUCCI Consigliere C.C. 31/01/03 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente: S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ZA NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91, n. presso l'avv. Tommaso Esposito, che lo difende unitamente agli avvocati Angelo D'Onofrio e Pasquale Duraccio, giusta delega in atti;
e f e ricorrente
contro
DI VI;
- intimato avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 11863/01 del 9 12 marzo 2001 (R.G. 76082/00). Udita la relazione della causa svolta nella camera di 273 consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario 2003 1 Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Se- pe, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inam- missibilità dei primi due motivi del ricorso e il ri- getto del del terzo, per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI VI, premesso di essere proprietario di una autovettura Alfa 33 PV 634278, e che questa il 4 maggio 1999 era stata urtata e danneggiata, in Pomi - gliano d'Arco, dall'auto Fiat Ritmo NA G 63321 di pro- prietà di ZA NI, assicurata presso la compagnia MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli sia il ZA che la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti. Con sentenza 9 12 marzo 2001 il giudice di pace di Napoli, in contumacia dei convenuti, rigettata la domanda proposta nei confronti della MILANO ASSICURA- ZIONI s.p.a., perché non provata, ha dichiarato la re- sponsabilità del ZA in ordine al verificarsi del si- nistro di cui alla citazione introduttiva, condannando- lo al pagamento, in favore del DI, della somma di lire 1.200.000, oltre svalutazione monetaria dal 21 lu- 2 glio 1999 e interessi dalla pubblicazione della senten- za, nonché delle spese di lite. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 27 settembre 2001, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi ZA NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Come accennato in parte espositiva DI VI, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., ha proposto, innanzi al giudice di pace di Napoli, due distinte domande: una prima, ex art. 2054 C.C., nei confronti del ZA, quale proprietario della vettura che il 4 maggio era collisa, per fatto esclusivo del conducente1999, della stessa, con una vettura di sua proprietà, provo- candogli dai danni, di cui ha chiesto il risarcimento;
- una seconda, connessa alla precedente per l' og- getto, contro la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., ai sensi dell'art. 18, 1. 24 dicembre 1969, n. 990, e diretta a ottenere dalla predetta il risarcimento dei danni pati- ti in esito al sopra descritto sinistro, atteso che la convenuta MILANO ASSICURAZIONI aveva assicurato, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, la vettura di proprietà del ZA. Il giudice del merito, accolta la prima domanda (contro il solo ZA) ha rigettato la seconda (contro la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.) non essendovi in atti 3 alcuna prova che quest'ultima fosse assicuratrice della responsabilità civile della vettura del ZA. Pacifico, in linea di fatto, quanto precede è pale- in limine, che ancorché il ZA non abbia notifi- se, cato il proposto ricorso nei confronti della MILANO AS- SICURAZIONI s.p.a., non deve disporsi, ex artt. 331 c.p.c. e 23, 1. 24 dicembre 1969, n. 990 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della MILANO. Ciò alla luce delle seguenti considerazioni. In tema di assicurazione obbligatoria della respon- sabilità civile derivante dalla circolazione dei veico- li a motore, il danneggiato ha facoltà, alternativamen- te, o di agire direttamente contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 e, in р questa eventualità, a norma dell'art. 23 della stessa а legge n. 990 del 1969, la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno, che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale (cfr. Cass. 17 dicembre 2001, n. 15892, nonché Cass. 23 gennaio 2003, n. 725, specie in motivazione} 0, esclusivamente, 0, eventualmente, 103 c.p.c., come si è verifi- cumulativamente, ex art. cato nella specie, nei confronti del responsabile, ex art. 2054, per il risarcimento del danno aquiliano (Cass. 18 maggio 2001, n. 6824) e in quest'ultima eve- 4 nienza non sussiste alcun rapporto litisconsortile ne- cessario tra assicuratore e responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969 (Cass. 14 febbraio 2001, n. 2143). In questo secondo caso, infatti, la partecipazione al giudizio dell'assicuratore può avvenire ad iniziati - va dell'assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia impropria a norma dell'art. 106 c.p.c. senza che sussista, in assenza di sua iniziativa, alcun ob- bligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c. (Cass. 14 febbraio 2001, n. 2143). Certo quanto sopra e non controverso, ancora, che nella specie, da un lato, nessuna domanda di garanzia è stata proposta dal ZA nei confronti della MILANO AS- SICURAZIONI e, dall'altro, che la domanda nei confronti della MILANO ASSICURAZIONI è stata rigettata perché non provata e l'attore DI - rimasto sul punto SOC- combente non ha impugnato una tale statuizione, è pa- lese come sopra anticipato che non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. Con il primo motivo il ricorrente denunziando «vio- lazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia e in particolare dell'art. 22 della legge 5 n. 990 del 1969» censura la sentenza gravata perché il giudice di pace ha accolto la domanda omettendo la ve- rifica in ordine all'assolvimento dell'onere di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969. La censura non può trovare accoglimento perché inammissibile sotto diversi concorrenti, profili. In conformità a quanto pressoché pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare, deve ribadirsi in primis, che è inammissibile il ricorso proposto contro sentenza del giudice di pace, emessa secondo equità per viola- zione dei «principi regolatori della materia⟫>>> (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Deve affermarsi, infatti, che è venuto meno, con la formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c., il nuova vincolo all'osservanza di tali principi, che era stato introdotto nel testo previgente, dall'art. 3 1. 30 lu- glio 1984, n. 39, con riferimento alle sentenze del conciliatore (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716, cit.; Cass. 16 novembre 1999, n. 12692; Cass. 18 gen- naio 2000, n. 503; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105; Cass. 8 maggio 2001, n. 6385; Cass. 1° agosto 2001, n. 10486). Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che giusta quanto assolutamente pa- 6 cifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cas- sazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questio- ni nuove ○ nuovi temi di contestazione involgenti ac- certamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass., 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione - in altri ter- devono investire, a pena d'inammissibilità, que- mini stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove ○ nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass., 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere deduzione della que- non solo di allegare l'avvenuta 7 stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass., 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema dell'osservanza, о meno, da parte dell'attore dell'obbligo di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 e la questione, non prospettata in sede di merito non può essere sollevata per la prima volta in sede questa sede di legittimità, importando accertamen- ti di fatto con compiuti in sede di merito. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vio- lazione e falsa applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare degli artt. 145 e 101 c.p.c.» per non avere accertato il giudice di pace «legittimazione passiva>> dei convenuti, nonché verificato e riscontrato l'esattezza della notifica- zione degli atti», quanto, in particolare, alla notifi- ca dell'atto introduttivo nei confronti della ASSICURA- ZIONI MILANI. Al pari del precedente il motivo è inammissibile. 8 Come osservato sopra, la domanda spiegata nei con- fronti della MILANO ASSICURZIONI è stata rigettata e la relativa statuizione, non impugnata dall'unico soccom- bente (id est dall'attore) è al momento coperta da giu- dicato. E' palese, inoltre, anche a prescindere da quanto precede, che il ZA non può definirsi «soccombente»>, quanto alla domanda proposta dal DI contro la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. e lo stesso, pertanto, a norma dell'art. 100 c.p.c. è privo di interesse a censurare le statuizioni relative a altri soggetti. Quanto, ancora, alla posizione dell'attuale ricor- rente la circostanza che lo stesso sia, о meno, pro- prietario della vettura descritta nella citazione in- troduttiva la quale, giusta l'assunto della contropar- te, questa ha colliso con la vettura dell'attore DI, non integra una questione di «legittimazione» ma di ti- tolarità del rapporto controverso, verificato e accer- tato dal giudice del merito (e in alcun modo sindacato dal ricorrente). Con il terzo, e ultimo, motivo il ricorrente denun- ziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 18, 19, 23 della legge n. 990 del 1969» deduce che la propria compagnia di assicurazione della respon- sabilità civile era litisconsorte di esso concludente, 9 rispetto alla domanda ex art. 18 legge n. 990 del 1969 proposta da controparte e non essendo la stessa evocata in giudizio il giudice di pace avrebbe dovuto dichiara- re inammissibile la domanda, per cui avendo condannato solo esso concludente ha violato gli artt. 102 c.p.c. e 23 legge n. 990 del 1969. Il motivo è manifestamente infondato. A prescindere da ogni altra considerazione (la man- cata evocazione in giudizio di tutti i contraddittori necessari, nei casi di litisconsorzio necessario non determina come del tutto apoditticamente afferma il ricorrente la inammissibilità [o la improcedibilità] della domanda, ma solo l'obbligo, per il giudice di or- dinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte [o delle partil pretermessa [e]} come evi- denziato sopra sono state proposte, dal DI due di- stinte domande, una ex art. 18, 1. n. 990 del 1969 e una ex art. 2054 c.c. Pacifico quanto sopra, pacifico, altresì, che solo la seconda delle dette domande è stata accolta dal giu- dice di pace e che solo in ordine a questa l'attuale ricorrente è rimasto soccombente e che, ancora, la do- manda di risarcimento dei danni patiti in esito a un sinistro stradale proposta nei confronti del responsa- bile deve essere proposta solo nei confronti di questo 10 ultimo e non anche di terzi e, in particolare, dell' eventuale assicuratore della responsabilità civile del responsabile [cfr. considerazioni svolte all'inizio], è palese la manifesta infondatezza anche dell'ultimo mo- tivo di ricorso. Risultato totalmente infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi. Nulla sulle spese di lite di questo giudizio di le- gittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 31 gennaio 2003. il Consigliere relatore est. le il Presidente IL CANCELLIERE 01 KALLERIA MAR 2003 DEPOSITATOJN 28 MAR ZE ettista IL CANCELLIERE C1 Oggi EN IS 11