Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
A seguito della nuova formulazione dell'art.113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronuncia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art.360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360, è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie).
Commentario • 1
- 1. Cartello Rc auto: le Sezioni Unite dichiarano la competenza delle Corti d'AppelloAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10486 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Siggri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati PIETRO COLLINA, VINCENZO CERIONI, FULVIO DE GREGORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 140/97 del Giudice di pace di BERGAMO, emessa il 07/04/97 e depositata il 12/04/97 (R.G. 2618/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Aldo SEMINAROTI (per delega Avv. M. SERRA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 10.9.1996 l'Inps conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Bergamo l'Assitalia s.p.a. per sentire dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità del precetto notificatogli il 20.7.1996, per IVA ed accessori, pari a L. 1.555.730, a seguito della sentenza del tribunale di Bergamo n. 1132/1993, nonché l'inesistenza in capo alla predetta società del diritto di agire in executivis.
Assumeva l'attore che il pagamento dell'IVA all'Assitalia, per spese processuali, doveva ritenersi subordinato all'esibizione di idonea documentazione che detta società non avrebbe potuto recuperare a conguaglio l'IVA, dovuta per le prestazioni rese dal proprio professionista, nell'imposta a debito per operazioni imponibili effettuate nello stesso periodo.
Si costituiva l'Assitalia e resisteva alla domanda, assumendo che, a norma dell'art. 10 del d.p.r. 633/1972, tutte le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio erano esenti da Iva, perché sottoposte a diversa disciplina impositiva, per cui non poteva effettuare alcun recupero, non avendo alcun debito di IVA. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 12.4.1997, rigettava la domanda.
Riteneva il giudicante di condividere l'assunto della convenuta, circa la non possibilità di poter recuperare l'imposta pagata sulle spese di causa e che, in ogni caso, competeva all'attore accertarsi se l'Assitalia poteva recuperare detta imposta, a norma del d.p.r. n. 633/1972. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps. Resiste con controricorso l'Assitalia.
L'Inps ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 l. 26.10.1972, n. 633, nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2967 c.c., e l'insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Assume il ricorrente che, a norma dell'art. 19 l. n. 633/1972, il soggetto passivo, che effettua la prestazione di servizi, deve versare all'erario l'iva, per tutte le operazioni effettuate, al netto delle detrazioni previste;
che, di conseguenza, era necessario individuare esattamente se l'iva richiesta dall'avvocato rimanesse a carico dell'Assitalia, perché questa non aveva la possibilità di portarla in detrazione;
che era onere dell'Assitalia fornire la prova di ciò; che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto che era onere dell'opponente dimostrare la non possibilità da parte dell'Assitalia di poter recuperare l'imposta pagata e quindi l'inapplicabilità dell'art. 19 del d.p.r. 633/1972. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della decisione per difetto di motivazione. Ritiene il ricorrente che nella fattispecie il giudice di pace si è limitato a condividere le asserzioni della convenuta, senza indicarne i motivi.
2. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Osserva preliminarmente questa Corte che quando il valore, della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, c. 20, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della l. 21.12.1991,n. 374. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo, devono essere decise secondo diritto. Conseguentemente sono ammissibili motivi di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1,2 e 4 c.p.c.. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto - ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto - occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa.
Peraltro l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza tra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, c. 2^, c.p.c. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Non si tratta, quindi, di equità "integrativa" della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 20 e 30, c.p.c.. Sulla base di queste premesse diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità possono - per quanto concerne la decisione di merito - essere impugnate con ricorso per Cassazione.
Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed alle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede.
Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto.
Benché la regola equitativa applicata non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicché occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non esclude la configurabilità di censure attinenti alla motivazione, quale l'omissione di motivazione, che si risolva in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., quali la motivazione apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in se, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze processuali (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716).
3. Nella fattispecie il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 l. 26.10.1972, n. 633, per cui detta censura è inammissibile, vertendosi in tema di decisione emessa secondo equità, a norma dell'art. 113, c. 2, c.p.c.. Nè esiste una violazione dell'art. 91 c.p.c. (e quindi di norma processuale), in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di pace non ha ritenuto che sul soccombente gravi l'onere del pagamento delle spese processuali, in maniera superiore ai costi, ma solo che ai sensi del d.p.r. n. 633/72 le società assicuratrici non potevano recuperare l'iva. Non si tratta, qui, di una questione relativa all'onere della prova, in quanto non vi era alcun fatto storico da provare, ma solo di interpretazione delle norme giuridiche che regolano l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle operazioni di assicurazioni. Il giudice di pace ha ritenuto, facendo propria la tesi esposta dalla convenuta ed esposta nella parte narrativa della sentenza, che le società assicuratrici non avevano alcun debito di iva, da cui detrarre l'iva in questione, in quanto l'art. 10 del d.p.r. 633/1972 considera esenti da iva le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizi.
4. Infondata è anche la censura di difetto di motivazione. Infatti, a parte il rilievo che la suddetta motivazione non è ne' inesistente ne' apparente, in ogni caso va osservato che in generale per tutte le sentenze il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche (Cass. 9.4.1990,n. 2940). Ciò vale a maggior ragione nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, per i motivi sopra detti.
Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fondato il rigetto dell'opposizione sulla base di una ricostruzione fattuale, priva di motivazione, essendo pacifico tra le parti che l'Assitalia avesse richiesto anche il ristoro dell'IVA corrisposta al suo difensore, ma sulla base dell'interpretazione delle norme di cui al d.p.r. n. 633/72, nei termini suddetti, implicitamente ritenute conformi all'equità.
Il ricorso va, pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per questo giudizio di Cassazione, liquidate in L. 79.100 (settantanovemila), oltre L. unmilione per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001