Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9937 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
E N A L O I L Z E A D R " T 9 7 IS 1 . T 3 G R . E IN NOME DEL1 993 7 0 1 A N EPUBBLICA ITALIANA ' R L 7 L A 6 E D 9 ☑ 1 D - E I 5 T - S N 3 N E E E CORTE SUPR. ICASSAZION S S G E Oggetto " I G A E L SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3923/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 22540 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Ud. 30/04/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI BRINDISI, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MI IU;
· intimato - avverso la sentenza n. 25/97 del Pretore di BRINDISI, depositata il 29/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Mario 1144 ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo In data 6.2.1996 la Polizia della strada di Brindi- si elevava a carico di US GR verbale di contravvenzione, per avere violatoil disposto dell'art. 142/8 del c.d.s. avendo superato di oltre quaranta kmh il limite di velocità, ivi esistente. Avverso la conseguente ordinanza ingiunzione con la quale gli veniva irrogata oltre alla pena pecuniaria anche la pena accessoria di un mese di sospensione del- la patente di guida il GR proponeva opposizione, con ricorso depositato in data 5.4.1996, assumendo di non avere commessa l'infrazione ascrittagli e comunque di non avere superato di oltre 40kmh il limite di velo- n e l l i M cità, previsto per la strada percorsa. Costituitasi in giudizio la Prefettura di Brindisi instava per la reiezione dell'opposizione. Con sentenza in data 29.12.1997 il Pretore di Brin- disi accoglieva l'opposizione, limitatamente alla parte attinente alla sospensione della patente. Per la cassazione della sentenza del Pretore propo- ne ricorso fondato su unico motivo il Prefetto di Brin- disi. 2 Non svolge attività difensiva US GR. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, articolato in tre doglianze, il Prefetto di Brindisi censura l'impugnata applicazione deglisentenza per violazione e falsa artt. 2700 c.c. e 23 comma 12 della L.24.11.1981 n 689, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Assume, con la prima doglianza, che erroneamente il giudicante ha ritenuto che la Amministrazione non aves- se fornito la prova del proprio assunto, non avendo considerato che la prova dell'infrazione si potev a e doveva desumere dal verbale redatto dai verbalizzanti, il cui valore probatorio avrebbe potuto essere inficia- to solo con la querela di falso, non proposta dall'op- ponente. Con la seconda doglianza rileva il ricorrente che, fine di escludere il valore probatorio del verbale al in questione non avrebbe dovuto il giudice di merito ritenere sufficiente la prova testimoniale, non poten- dosi provare la velocità di un veicolo con valutazioni soggettive. PREFETTO Con la terza doglianza infine Osserva il GR che il Pretore contraddittoriamente ha ritenuto rile- vante il verbale de quo, per quanto attiene all'irroga- zione della pena pecuniaria, mentre ne ha escluso la 3 rilevanza in riferimento alla sospensione della paten- te. Riguardo alla prima censura si osserva che questa Corte Suprema ha già precisato che l'efficacia probato- ria dei rilievi effettuati a mezzo di autovelox può es- sere esclusa mediante la dimostrazione di un non per- fetto funzionamento dell'apparecchio, e non necessaria- mente quindi mediante proposizione di querela di falso avversO il verbale di contravvenzione, per cui, avendo il ricorrente censurato l'impugnata sentenza solo in riferimento al profilo del valore privilegiato del ver- bale redatto dalla Polizia della Strada, la doglianza va disattesa. ( Cass. civ. sez. I, 5.6.1999 n 5542 ) La prima censura va quindi respinta. Fondata è al contrario la seconda doglianza. Invero rettamente il ricorrente si duole che il y r Pretore abbia escluso la sussistenza dell'infrazione a l l e B addebitata al GR sulla base di dichiarazioni te- stimoniali. Questa Corte suprema infatti ha più volte chiarito che la efficacia probatoria delle risultanze desunte dall'autovelox perdurano fino a quando non sia dedotto dall'opponente e debitamente provato il difettoso fun- dell'apparecchio✗( Cass. civ. zionamento in concreto sez. I 5.6.1999 n 5542 ) ' 4 Inoltre è ius receptum il principio che le dichia- razioni dei testi sono idonee a fondare la decisione solo se rese in relazione a fatti o circostanza ma non se vertano su valutazioni del teste, come nell'ipotesi in cui il teste medesimo indichi, secondo sua personale valutazione, la velocità di un veicolo. Pertanto il secondo motivo va accolto. La terza censura infine tenuto conto delle argomen- tazioni in precedenza svolte va dichiarata asorbita. Pertanto in accoglimento della seconda censura 1 1'impugnata sentenza va cassata e, giudicando ex art. 384 c.p.c. va respinta l'opposizione avverso l'ordinan- " za ingiunzione del Prefetto di Brindisi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata th mel ment art. 384 c.p.c respinge l'oppo- sentenza e, decidendo sizione proposta da US GR avverso l'ordi- nanza ingiunzione del Prefetto di Brindisi%; condanna il GR al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione di cui £ 1.000.000 per onorari, oltre alle spe- se prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30.aprile.2001 5 Il Consigliere estensore Mario Adamo Paris daug LUG. 2001 2 6 Il Presidente lomar lamene Corrado Carnevale IL CANCELLIERE E N ZIO DELLA ISTRA 9 EG RT. 317" R DELL'A DA . N E 3-5-1967 ENT SENSI "ES E AI G LEG