Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nella disciplina di cui alla legge n. 990 del 1969, l'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria (in un rapporto, cioè, di solidarietà interna con l'assicurato), con la conseguenza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310, primo comma cod. civ., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente (tra cui la costituzione in mora e la costituzione di parte civile) esplicano efficacia anche nei confronti dell'assicuratore.
In tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante, ex art. 2054 cod. civ., quanto del suo assicuratore, ex art. 18 della legge n. 990/1969, questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, stante la "eadem causa obligandi" rinvenibile nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria "ex lege" gravante sull'assicuratore (mentre nulla osta, in linea di principio, a che il danneggiato agisca esclusivamente nei confronti del responsabile, ex art. 2054, per il risarcimento del danno aquiliano).
Commentario • 1
- 1. L’azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioniAccesso limitatoGiuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 3 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6824 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI CE DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR AN, elettivamente domiciliata in ROMA presso Cancelleria Corte di Cassazione, difesa dall'avvocato SICURELLA EMANUELE, con studio in 95128 CATANIA VIA AMORE, 19, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI ASSIC IND, DI MA CE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 06185/98 proposto da:
SAI ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dir. dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che lo difende unitamente all'avvocato DIANA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
RZ AN, DI MA CE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 61/97 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione Promiscua emessa il 01/7/1996, depositata il 01/02/97; RG. 276/1993,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato M.ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 25.1.1990 RZ TA conveniva davanti al Tribunale di Catania Di MA ES e la SAI, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia vittime della strada, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 24.7.1982.
Assumeva l'attrice che, mentre si trovava sul marciapiedi di via Umberto, in Catania, veniva investita dalla motocicletta Honda, di proprietà di Di MA ES, che, dopo essersi scontrata con altra auto, rimaneva senza il controllo del conducente AN ME ed investiva essa attrice;
che la suddetta motocicletta risultava priva di copertura assicurativa r.c.a.; che il AN veniva assolto dal reato di lesioni personali per intervenuta amnistia.
Resistevano sia il Di MA che la SAI.
Il tribunale di Catania, con sentenza del 5.1.1993, condannava in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di L. 78.696.555, oltre interessi e spese. Avverso questa sentenza proponeva appello la sola SAI. Si costituiva e resisteva all'appello la RZ.
La corte di appello di Catania, con sentenza depositata l'1.2.1997, dichiarava che nessuna somma era dovuta a titolo di danno patrimoniale;
che la somma dovuta dalla SAI era pari al massimale di L. 20 milioni, rivalutato in 41.648.000; che il danno biologico rivalutato era pari a 45.083.000 ed il danno morale rivalutato era pari a 9.295.000; che l'importo dovuto dal Di MA andava ridotto in L. 34.378.000, oltre interessi al tasso medio del 7%; che la RZ era tenuta a restituire la somma di L. 38.352.000.
Riteneva la corte di merito che non sussisteva la prescrizione, eccepita dalla SAI, in quanto entro il biennio dalla data (16.12.1986) di entrata in vigore del decreto di amnistia erano stati costituiti in mora i due convenuti;
che nella fattispecie il massimale di legge per il Fondo di garanzia era pari a L. 20 milioni;
che non risultava provato il danno patrimoniale da invalidità permanente;
che il danno morale (L.7.900.000) ed il danno biologico (L. 38.316.555) erano stati correttamente liquidati dal tribunale;
che, tuttavia, sussisteva la mala gestio del Fondo, per cui andava rivalutato il massimale minimo di legge.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RZ. Resiste la SAI nella qualità, che ha anche proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Ritiene questa Corte che vada, per motivi logici, esaminato anzitutto il ricorso incidentale dalla SA.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 2947 c.c. in relazione all'art. 360 n. 1, c.3 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza di appello ha fatto decorrere il termine prescrizionale biennale dal 16.12.1986, mentre esso avrebbe dovuto decorrere dal 24.2.1982, data dell'incidente, tenuto conto che l'inizio del procedimento penale non poteva costituire atto interruttivo nei confronti del Fondo di garanzia, che era rimasto estraneo a quel procedimento.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, anzitutto, osservato che in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione di veicoli, l'introduzione, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 990/1969, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (o del Fondo di garanzia a norma dell'art. 19 stessa legge), non ha esclusa l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti. Il danneggiato, quindi, potrà agire anche esclusivamente nei confronti dei responsabili ex art. 2054 c.c. per il risarcimento del debito aquiliano.
Qualora, invece, il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante ex art. 2054 c.c. che del suo assicuratore (ex art. 18 l. n. 990/1969), questi sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante l'eadem causa obbligandi ricorrente nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria ex lege (assunta dall'assicuratore) (Cass. 12.2.1998, n. 1471; Cass. 16.8.1988, n. 4950; Cass. 23.1.1987, n. 646).
Infatti, per quanto l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'assicuratore derivi da una complessa fattispecie alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto, il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo che grava sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà ancorché atipico, donde la proponibilità cumulativa delle due azioni.
Conseguenza di detta solidarietà (sostanziale) è che il pagamento effettuato dal responsabile o dal suo assicuratore ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro (Cass. 28.11.1988, n. 6402), essendo entrambi debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per fonti diverse.
2.2. Infatti il principio della solidarietà, di cui all'art. 2055 c.c., si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato, al cui risarcimento siano chiamati piu soggetti, a nulla rilevando in contrario la diversità delle fonti dalle quali le obbligazioni derivano. Poiché l'art. 2055 c.c. fa riferimento all'unicità del fatto dannoso. ai fini della solidarietà, essa va esaminata con solo riguardo alla posizione del danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche nei confronti dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche sulla cui base essi sono tenuti al risarcimento (Cass. 4.3.1993, n. 2605). La natura solidale o meno dell'obbligazione è una questione di diritto sostanziale e, pertanto, prescinde dal punto se l'azione sia stata proposta contro i vari obbligati solidali (con le azioni loro proprie) o contro uno soltanto di essi.
3.1. Premesso ciò va osservato che, come esattamente ritenuto dalla sentenza di merito, il fatto in questione integrava un reato di lesioni colpose, per il quale era stato anche iniziato procedimento penale, conclusosi poi con sentenza di applicazione dell'amnistia, con la conseguenza che il termine prescrizionale biennale, a norma dell'art. 2947, c. 3, seconda parte, c.c., incominciava a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di amnistia nei confronti di entrambi i debitori solidali (Di MA e la SAI).
Nè è sostenibile, quanto assunto dalla SAI, secondo cui nei suoi confronti il termine prescrizionale decorreva dalla data del fatto illecito, essendo essa rimasta estranea al processo penale. Infatti il termine prescrizionale del diritto al risarcimento, in tema di r.c.a., è eguale sia nei confronti del danneggiante che nei confronti dell'assicuratore o del Fondo di garanzia, per espresso disposto dell'art. 26, c. 1, l. n. 990/1969, nonostante la diversa fonte delle rispettive obbligazioni. Detto termine va fissato con riguardo alla posizione del danneggiante, che si estende, a questo fine, anche all'assicuratore.
Ciò comporta che se detto termine prescrizionale non è decorso nei confronti dell'assicurato, per effetto dell'applicazione dell'art. 2947, c. 3, c.c., egualmente non può essere decorso nei confronti dell'assicuratore.
Nella fattispecie la stessa SAI, che pure afferma essere intervenuta la prescrizione nei suoi confronti, non contesta l'assunto ritenuto in sentenza che, al momento in cui veniva interrotta la prescrizione nei confronti del Di MA, non era ancora decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c.. 3.2. Va, poi osservato che gli atti interruttivi compiuti nei confronti del responsabile dell'incidente (tra cui la costituzione in mora e la costituzione di parte civile), proprio perché si versa in ipotesi di obbligazione solidale, interrompono la prescrizione anche nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile, a norma dell'art. 1310, c. 1, c.c. (cass. 16.1.1987, n. 323). Nella fattispecie la sentenza impugnata non solo correttamente ritiene che la prescrizione nei confronti del Di MA non sarebbe maturata alla data della costituzione in mora dello stesso, non essendo decorso il biennio dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di amnistia, ma che l'interruzione infrabiennale (come sopra calcolata) si era verificata anche nei confronti del SA, nella qualità, essendo stata effettuata nei confronti del responsabile.
3.3. Peraltro la stessa ricorrente ammette che un atto interruttivo (sia pure tardivo, a suo parere, sostenendo la non operatività nei suoi confronti dell'art. 2947, c. 3 c.c.) fu effettuato contro di lei il 3.12.1988 (mentre la sentenza impugnata sostiene che esso sia stato effettuato il 12.12.1988), quindi prima del decorso del biennio dalla data di entrata in vigore del d.p.r. di amnistia (16.12.1988).
4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 19 lett. B l. n. 990/1969, in relazione all'art. 345, c. 1, c.p.c. ed art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente incidentale che erratamente è stata condannata al pagamento di interessi legali e rivalutazione per mala gestio, oltre i limiti del massimale, pur non essendo stata proposta detta specifica domanda in primo grado.
Ritiene, consequenzialmente, la SA che essa non poteva essere condannata oltre il limite del massimale, che all'epoca del sinistro era pari a L. venti milioni.
5.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Va, anzitutto, osservato che il massimale in questione è il cosiddetto massimale minimo, cui è tenuta l'impresa designata, a norma dell'art. 21 l. n. 990/1969. Detto massimale è quello relativo non all'epoca della decisione, ma all'epoca del sinistro (Cass. 4.8.1995, n. 8552). È pacifico tra le parti che detto massimale minimo fosse all'epoca del sinistro di L. 20 milioni, come ritenuto in sentenza. Detto limite del massimale previsto dall'art. 21 non opera in caso di mala gestio (nei confronti dell'assicurato) o di colpevole ritardo nel pagamento dell'indennizzo (nei confronti del danneggiato), sia dell'impresa designata sia dell'impresa in liquidazione coatta, con riguardo alle obbligazioni accessorie, quali interessi e rivalutazione, ove detto comportamento colposo dell'assicuratore nel pagamento dell'indennizzo, determini la sopravvenuta incapienza del massimale (Cass. 5.2.1998, n. 1163). Infatti l'ipotesi di ingiustificato rifiuto da parte del 1 assicuratore di effettuare il pagamento rientra nella violazione degli obblighi di cui all'art. 1175, 1176 e 1375 C.C. ed è, quindi, fonte di responsabilità per l'assicuratore, anche oltre il massimale per l'esborso cui la propria condotta inadempiente abbia costretto l'assicurato (Cass. 28.11.1995, n. 12302, Cass. 19.9.1996, n. 8355; Cass. 16.4.1996 n. 3565).
5.2. Va, tuttavia, rilevato che detta domanda del danneggiato contro l'assicuratore per la sua condanna oltre il massimale di polizza per interessi e svalutazione, non può ritenersi implicitamente contenuta nell'indicazione del "quantum" in misura superiore al massimale, perché la responsabilità ultramassimale è fondata su autonomo titolo (colpevole inerzia dell'assicuratore), che va dedotto dal danneggiato espressamente e tempestivamente, non potendo la durata del processo in sè costituire colpevole ritardo (Cass. 8.5.1998, n. 4677; Cass. 28.5.1996, n. 4910). Pertanto tale domanda è nuova rispetto a quella posta nei limiti del massimale, fondata sulla responsabilità diretta ex artt. 18 o 19 l. ass. rca e soggiace alle relative preclusioni processuali in primo ed in secondo grado (Cass. 24.2.1997, n. 1688). Da ciò consegue che sussiste il vizio di ultrapetizione se il giudice condanna l'assicuratore alla rivalutazione del massimale, per svalutazione monetaria ed interessi, ove il danneggiato in primo grado chieda il risarcimento di "tutti" i danni da sinistro, perché tale locuzione non può comprendere quelli conseguenti al colpevole ritardo dell'assicuratore, fatto costitutivo diverso rispetto all'illecito del danneggiante (Cass. 8.5.1998, n. 4677; Cass. 9.1.1998, n. 133).
5.3. L'inammissibilità della domanda di "mala gestio", se proposta per la prima volta in appello, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 345, c.p.c., e se il giudice di appello non si è pronunciato su di essa, detta inammissibilità è rilevabile anche dalla Cassazione.
5.4. Nella fattispecie, quindi, essendo stata avanzata solo in grado di appello nei confronti della SAI la domanda di risarcimento per ingiustificato ritardo nel pagamento del massimale, nella misura della rivalutazione ed interessi, detta domanda è inammissibile. Nè può ritenersi, come sostiene la ricorrente principale (pag. 6 del ricorso), che a seguito dell'eccezione riguardante il massimale, essa si vide "nella necessità di portare avanti il discorso sulla responsabilità aggiuntiva". Infatti, nella formulazione dell'art. 345 c.p.c. all'epoca vigente, ben potevano proporsi in appello nuove eccezioni, essendo inammissibili solo le nuove domande. Ed ai fini dell'inammissibilità di domande nuove in appello, non rileva affatto il momento in cui l'appellante sia venuto a conoscenza della situazione giustificativa della nuova domanda, in quanto il divieto al riguardo dell'art. 345, 1^ c., c.p.c.(nell'attuale e nella precedente formulazione) è tassativo e non consente deroghe (Cass. 18.6.1982, n. 3728). Ne consegue che nella fattispecie era inammissibile la domanda con cui si richiedeva in grado di appello la condanna della SAI, nella qualità, al pagamento, oltre il limite del massimale, del maggior danno da ingiustificato ritardo. La SAI è infatti tenuta al pagamento solo entro il limite del massimale di L. venti milioni.
5.5. La domanda di restituzione delle somme pagate oltre il massimale, prospettata dalla SAI nell'ambito di questo secondo motivo di ricorso, quale conseguenza di questa sentenza di Cassazione, è inammissibile, dovendo essere proposta davanti al giudice di cui all'art. 389 c.p.c.. Infatti per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione (apportata dall'art. 66 della l. n. 353/1990, con la nuova formulazione dell'art. 384 c.p.c. e con la possibilità - nei limiti ivi previsti - per la
Cassazione di decidere nel merito la causa) al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente (Cass. 7.1.1999, n. 49; Cass. 27.7.1996, n. 6984).
6. con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta la violazione delle norme riguardanti la par condicio di tutti i cittadini e la tutela del lavoro in tutte le sue forme, compreso quello svolto dalle casalinghe e soprattutto la violazione della l. 26.2.1977, n. 39, art. 4, c. 3.
Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di I grado, abbia escluso il risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente, mentre avrebbe dovuto riconoscerle almeno il danno alla sua attività di casalinga, calcolato a norma dell'art. 4 l. n. 37/1977 (triplo della pensione sociale).
7.1.Il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, mentre va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale.
In merito a questa eccezione va, infatti, osservato che ai fini della specialità della procura, di cui all'art. 365 c.p.c., non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento al giudizio di Cassazione, conseguendone che, qualora sia apposta al margine del ricorso, come nella fattispecie, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendo ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo di impugnazione, la specialità della procura è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto (Cass. S.U. 17.12.1998, n. 12625).
7.2. Osserva, poi, questa Corte che avverso la sentenza del tribunale propose appello solo la SAI ed il rigetto della domanda di risarcimento di danno patrimoniale della RZ, statuito dalla corte territoriale nella sentenza attualmente impugnata, attiene solo alla convenuta SAI, essendosi, invece, formato il giudicato, quanto al convenuto Di MA.
Va, preliminarmente, rilevato che la molteplicità dei vincoli che caratterizza l'obbligazione solidale, e la necessità per il giudice di adeguare alla richiesta delle parti la propria pronuncia in un campo in cui ha modo di esprimersi l'autonomia delle parti rendono possibili non solo diversi processi e diverse sentenze in ordine alla stessa obbligazione, ma anche diverse pronunce nello stesso procedimento. Infatti la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole fra il creditore ed altro coobbligato concerne l'ipotesi in cui sul rapporto obbligatorio sia stata pronunciata una sola sentenza i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limiti alla sua applicazione nell'eventuale esistenza nei confronti del medesimo condebitore del giudicato contrario sul medesimo punto (Cass. 6.11.1996, n. 9647).
7.3. Nè una diversa conclusione potrebbe derivare dall'art. 1306, c. 2, c.c., in merito all'opponibilità al creditore della sentenza favorevole emessa nei confronti di uno dei condebitori solidali. La norma, infatti, come sopra si è detto, presuppone che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, per cui gli altri condebitori solidali, che non hanno partecipato al giudizio, possono opporre al creditore la sentenza favorevole. Ciò è in armonia con il sistema, perché l'obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio, con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i debitori solidali, per cui i vari debitori solidali che abbiano partecipato al giudizio sono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato nei loro confronti.
7.4. Ciò comporta che la sentenza di primo grado, la quale riconosceva alla RZ L. 27.913.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente L. 3.864.300, a titolo di invalidità temporanea totale e 702.600, a titolo di invalidità temporanea parziale, è passata in giudicato nei confronti del debitore solidale Di MA, non appellante, nei cui confronti era stata proposta un'azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2054 c.c. (nè il giudice di appello ritiene diversamente).
8.1. Nell'ambito dell'azione diretta, cumulativamente a quella aquiliana proposta nei confronti dell'altro debitore (la SA nella qualità), essendo stata la statuizione del primo giudice impugnata, non vi è invece un problema di giudicato interno.
Sennonché, avendo la SAI eccepito il limite del massimale nella misura di L. venti milioni, ed essendo stato il danno morale liquidato, al netto della rivalutazione, nella misura di L. 7.900.000, e quello biologico nella misura di L. 38.316.555 (liquidazione riconfermata dal giudice di appello, che ha provveduto a rivalutare dette somme) già ampiamente superiori al limite del massimale predetto, non sussiste l'interesse della ricorrente principale all'impugnazione nei confronti della SAI, impresa designata dal Fondo, in merito al mancato risarcimento del danno patrimoniale da invalidità, in quanto, proprio per l'esistenza dell'eccezione del superamento del massimale, l'eventuale riconoscimento dell'esattezza del motivo di impugnazione, non comporterebbe alcuna conseguenza ai fini della condanna della SAI.
8.2. Infatti l'interesse ad agire (di cui quello all'impugnazione è un aspetto) va apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. 27.6.1986, n. 4267). Trattandosi, peraltro di una condizione dell'azione, detto interesse deve esistere al momento della decisione.
9.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta che l'impugnata sentenza non abbia ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta per valutare il maggior danno subito da lei per l'ingiustificato ritardo della SA nell'adempimento.
9.2. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, comporta il rigetto del presente motivo.
10. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la corte di appello, stabilendo il rimborso della somma di L. 38.352.000 ha privilegiato la SAI ed ha penalizzato essa ricorrente, non potendosi rivalere sul responsabile, nullatenente.
L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale e la ritenuta inammissibilità del primo motivo del ricorso principale nei confronti della SAI, comporta il rigetto del presente motivo. 11. L'ultima censura della ricorrente, attinente alla regolamentazione delle spese processuali, resta assorbita. Conseguentemente va accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ed avendo il giudice di appello statuito su domanda inammissibile (responsabilità oltre il massimale dell'assicuratore per ingiustificato ritardo), l'impugnata sentenza va cassata sul punto senza rinvio. Va rigettato il ricorso incidentale nel resto. Va rigettato altresì il ricorso principale.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello, nonché di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza, senza rinvio. Rigetta nel resto il ricorso incidentale, nonché quello principale. Compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, nonché quelle di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001