Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6824
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nella disciplina di cui alla legge n. 990 del 1969, l'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria (in un rapporto, cioè, di solidarietà interna con l'assicurato), con la conseguenza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310, primo comma cod. civ., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente (tra cui la costituzione in mora e la costituzione di parte civile) esplicano efficacia anche nei confronti dell'assicuratore.

In tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante, ex art. 2054 cod. civ., quanto del suo assicuratore, ex art. 18 della legge n. 990/1969, questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, stante la "eadem causa obligandi" rinvenibile nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria "ex lege" gravante sull'assicuratore (mentre nulla osta, in linea di principio, a che il danneggiato agisca esclusivamente nei confronti del responsabile, ex art. 2054, per il risarcimento del danno aquiliano).

Commentario1

  • 1L’azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioniAccesso limitato
    Giuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 3 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6824
Data del deposito : 18 maggio 2001

Testo completo