Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 della legge 990/1969, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art.18 dell'anzidetta legge e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In questo secondo caso la partecipazione al giudizio dell'assicuratore può avvenire ad iniziativa dell'assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia impropria a norma dell'art. 106 cod. proc. civ. senza che sussista, in assenza di sua iniziativa, alcun obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. ES SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI ES DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA ES, IA UC, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato ES CAFORIO, difesi dall'avvocato BRUNO SOGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CI AR, DIEASS ASSICURAZIONI S.P.A., SAI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 676/98 del Giudice di pace di TARANTO, emessa l'11/5/1998, depositata il 12/05/98; RG.2181/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.2.96 e 1.3.96 MA SA esponeva che la sua autovettura, il 21.3.1995, era stata danneggiata da un motocarro e pertanto conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Taranto IA CE e IA NO, il primo quale proprietario e il secondo quale conducente del motocarro, nonché la D'EA Assicurazioni in L.C.A. in persona del Commissario Liquidatore e la "... S.A.I. spa (... omissis ...) in nome dell'INA, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia vittime della strada' ..." per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura di L 1.200.000 oltre interessi dal giorno del sinistro. Resistevano in giudizio la D'EA e IA CE. Il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza 11 - 12-5-98: - dichiarava l'improponibilità dell'azione nel confronti della SAI Assicurazioni S.p.A. per difetto di legittimazione passiva in quanto detta compagnia assicuratrice non era quella destinata a gestire il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- dichiarava che il sinistro era da ascriversi a responsabilità di IA NO;
- condannava i convenuti, ad eccezione della D'EA Assicurazioni in l.c.a., al pagamento in favore dell'attore della somma di 1.386.846, oltre gli interessi moratori dalla data della sentenza al soddisfo;
liquidava le spese di lite in complessive L.
1.430.800 e condannava i convenuti, ad eccezione della D'EA Assicurazioni in LCA, al pagamento in favore dell'attore di dette spese.
Nella motivazione esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. In via preliminare si deve rilevare, quale fatto notorio, che la SAI Assicurazioni S.p.A., contumace nel corso di tutto il giudizio, non è l'impresa territorialmente designata a gestire il Fondo di garanzia per le vittime della strada e pertanto si deve dichiarare l'improponibilità della domanda nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. Va quindi esaminata la richiesta del convenuto IA CE di ordine di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa della RAS Assicurazioni S.p.A., quale impresa territorialmente designata a gestire il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Sull'argomento si deve richiamare il parere della Suprema Corte che osserva: "Senza apposita domanda di risarcimento rivolta dal sinistrato, ai sensi dell'art. 19 L. 990/69, non può attribuirsi valore di supplenza alla funzione del fondo di garanzia per le vittime della strada. Dal momento che il fondo è stato istituito a protezione di tali vittime e non dei soggetti responsabili dei sinistri stradali sui quali ricade l'onere del risarcimento al sensi dell'art. 29 della citata Legge" (Cass. Civ. 111, 27.7.1993, n. 8384); e ancora "il giudice non può condannare una parte al pagamento di somme in favore dell'altra parte, senza una esplicita richiesta di pagamento di quest'ultima". Poiché quindi solo il danneggiato è legittimato a chiamare in causa la RAS S.p.A. quale impresa designata, una eventuale chiamata, iussu iudicis, sarebbe sterile e inutile, come osservato dal procuratore della D'EA in L.C.A., al fini del risultato della causa. La domanda quindi non può essere accolta.
Contro questa decisione ricorrono per cassazione con quattro motivi IA CE e NO.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 8 comma 1 e 2 della legge 24.11.1978 n. 738 nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento del danno inviata da SA MA alla SAI Assicurazioni S.p.A. anziché alla RAS Assicurazioni S.p.A., esponendo quanto segue. In verità, nella parte introduttiva della voce "svolgimento del processo" il Giudice di Pace indicava come convenuto la RAS S.p.A. Assicurazioni, ma trattosi di mero errore materiale del giudice giacché l'attore non ha mai chiamato in giudizio la RAS S.p.A. ma soltanto la SAI S.p.A.: quest'ultima vocatio in ius deve essere ritenuta tamquam non esset e quindi l'azione introdotta dal SA era improponibile ed il Giudice di Pace non poteva accoglierla. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 20 della legge 24.12.1969 n. 990 laddove prevede, al comma 5, la RAS S.p.A. quale impresa designato per la Puglia per la gestione del Fondo Vittime della Strada, osservando che il Giudice di Pace ha ignorato che la RAS S.p.A. non è stata, chiamata in causa e non è stata avvertita con lettera raccomandata;
e concludendo che la domanda andava dichiarata improponibile.
I primi due motivi sono inammissibili. In essi infatti gli IA sembrano parlare di improponibilità della domanda proposta dal SA contro la S.A.I. (ogni eventuale doglianza riguardante domande proposte contro altri soggetti dovrebbe ritenersi comunque inammissibile in quanto non ritualmente espressa); ma la S.A.I. non è stata condannata (donde l'insussistenza di interesse) e comunque i ricorrenti non potrebbero far valere diritti eventualmente spettanti a detta società.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 101 del c.p.c. laddove il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza impugnata, pur sapendo ed essendogli stato chiesto di integrare il contraddittorio con l'ordine di chiamata in causa della R.A.S. S.p.A., parte essenziale ed irrinunciabile del giudizio. Occorre premettere che, come questa Corte ha già rilevato in passato (v. Cass. n. 6074 del 30/05/1995) "Il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge, e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In questo secondo caso, la partecipazione al giudizio dell'assicuratore può avvenire ad iniziativa dell'assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia impropria, a norma dell'art. 106 cod.proc.civ., senza che sussista, in assenza di sua iniziativa, l'obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 cod.proc.civ.". Occorre anche rilevare che nella specie il SA ha pacificamente (e comunque indubbiamente) proposto congiuntamente sia l'azione diretta contro la compagnia assicuratrice in l.c.a e l'impresa designata, sia l'azione contro i responsabili del danno. Ciò premesso si osserva che gli IA non possono far valere diritti processuali con riferimento alla prima azione, non proposta contro di loro;
e quanto poi alla seconda azione, una volta assodato che rispetto a questa (v. il sopra citato principio di diritto già affermato nella sentenza n. 6074 del 30/05/1995) l'assicuratore non può essere considerato un litisconsorte comunque e sempre necessario, il motivo deve ritenersi privo di pregio in quanto detti IA non prospettano valide ragioni ulteriori (oltre quella sopra considerata) per la sussistenza di detto asserito litisconsorzio necessario;
e tra l'altro non sostengono (ritualmente, e cioè in modo specifico e compiuto) di aver mai proposto (o tentato di proporre), ad es. ex art. 106 c.p.c., domande giudiziali contro la R.A.S. (ma si limitano invece ad affermare genericamente ed apoditticamente che questa era "parte essenziale ed irrinunciabile del giudizio").
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 132 c.p.c. laddove il Giudice di Pace non ha, nella sentenza impugnata, motivato la ragione del rigetto della domanda avanzata da attore e convenuto, in sede di precisazione delle conclusioni, di chiamata in causa della RAS S.p.A..; ricordano gli IA che la domanda di chiamata in causa predetta era stato oggetto di ampia discussione totalmente ignorata dal Giudice di Pace. L'unico vizio ritualmente denunciato con detto quarto motivo (omessa motivazione) non sussiste, in quanto la sentenza contiene una motivazione sul punto in questione. Non sembra inutile aggiungere che il Giudicante ha implicitamente ma chiaramente affermato che il danneggiato non aveva chiesto di "... chiamare in causa la RAS S.p.A...." e che tale punto della motivazione non è stato oggetto di rituale doglianza (basata su uno specifico supporto argomentativo) ma (v. sopra) di una semplice ed apodittica affermazione (costituente pertanto una doglianza inammissibile) in senso contrario (e cioè nel senso che anche l'attore aveva formulato detta richiesta). Il ricorso va dunque respinto.
Non si deve provvedere sulle spese in quanto le controparti non hanno svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001