Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2002, n. 11863
CASS
Sentenza 23 gennaio 2002

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Il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione al provvedimento del Pubblico Ministero che abbia rigettato la richiesta di sospensione della pena prevista dagli articoli 91, comma 3 e 94, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), deve valutare il fatto nuovo sopravvenuto costituito dalla decisione del tribunale di sorveglianza che abbia nel frattempo rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e non può concedere la sospensione della pena allorquando il giudice competente abbia negato l'ammissione alla misura alternativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2002, n. 11863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11863
    Data del deposito : 23 gennaio 2002

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