Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione al provvedimento del Pubblico Ministero che abbia rigettato la richiesta di sospensione della pena prevista dagli articoli 91, comma 3 e 94, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), deve valutare il fatto nuovo sopravvenuto costituito dalla decisione del tribunale di sorveglianza che abbia nel frattempo rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e non può concedere la sospensione della pena allorquando il giudice competente abbia negato l'ammissione alla misura alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2002, n. 11863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11863 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 23/01/2002
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere - N. 235
3. Dott. COGNETTI CARLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - N. 036664/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NODARI ADRIANO N. IL 13/08/1965
avverso ORDINANZA del 01/08/2001 GIP TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE IN FATTO IN DIRITTO.
NODARI ADRIANO, con istanza 29/9/2000, richiedeva ai sensi dell'art. 94.1 DPR 309/90 di essere affidato in prova al servizio sociale, previa sospensione dell'esecuzione della pena. Il P.M e, sull'opposizione, il G.E. rigettavano la richiesta, mentre la Corte di Cassazione, in data 4/6/2001, annullava l'ordinanza di rigetto rinviando al tribunale di Bassano per nuovo esame.
Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, con l'ordinanza in data 1/8/2001, rigettava nuovamente istanza di sospensione. Ricorre per cassazione il NODARI, prospettando l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 627.3 cpp., in quanto il Tribunale di Sorveglianza al quale il P.M. aveva trasmesso gli atti per competenza, in data 13/3/2001, tre mesi prima della decisione della Corte di legittimità, aveva rigettato l'istanza di affidamento al servizio sociale.
Secondo il ricorrente, quando la Corte aveva annullato il provvedimento aveva escluso che il procedimento potesse ritenersi concluso a seguito della decisione di rigetto dell'istanza di affidamento da parte del Tribunale di Sorveglianza. In caso contrario avrebbe essa stessa annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
La Corte di Cassazione, in data 4/6/2001, aveva annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Bassano del Grappa, in quanto il P.M., ai fini della sospensione dell'esecuzione avrebbe dovuto limitarsi ad un esame estrinseco dell'istanza, verificando solamente l'entità della pena da espiare e la presenza di documentazione allegata, senza esprimere valutazioni sulla congruità e idoneità della stessa, per cui il Giudice dell'esecuzione aveva esorbitato dai limiti di sindacato spettantigli, avendo operato valutazioni demandate dalla legge al giudice di sorveglianza, mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'esistenza dei presupposti formali per la concessione della richiesta di sospensione della esecuzione, con conseguente scarcerazione.
Si osserva.
Ai sensi dell'art. 91.3, richiamato dall'art. 94.2 D.P.R. n. 309/90, il pubblico ministero al quale è presentata l'istanza "se non osta il limite di pena di cui all'art. 90.1 dello D.P.R." sospende l'esecuzione "fino alla decisione del tribunale di sorveglianza," al quale vanno trasmessi immediatamente gli atti.
È, pertanto, evidente che la sospensione dell'esecuzione è funzionalmente legata alla decisione di merito sull'affidabilità in prova del condannato al servizio sociale.
Nella specie, il giudice dell'esecuzione, pur prendendo atto del principio stabilito dall'ordinanza di annullamento della Corte di Cassazione, aveva doverosamente valutato il fatto nuovo sopravvenuto della decisione di merito (rigetto) del tribunale di sorveglianza, al quale il PM aveva trasmesso gli atti e che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova "in tal modo, superando la valutazione meramente formale alla quale il P.M. era tenuto" correttamente aveva rigettato l'istanza di sospensione ormai obiettivamente superata e che non costituiva oggetto di valutazione della sentenza della Corte di Cassazione.
Pertanto, va affermato il principio di diritto secondo il quale, il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione al provvedimento del P.M. che abbia rigettato l'istanza di sospensione della pena ai sensi dell'art. 91.3 D.P.R. n. 309/90, deve necessariamente tener conto dei fatti sopravvenuti che incidano sulla sussistenza dei presupposti per la concessione di tale beneficio.
Infatti, l'eventuale sospensione è temporalmente limitata al tempo necessario al tribunale di sorveglianza, per decidere nel merito e, quindi, essa non può essere concessa quando, come nella presente fattispecie, nel frattempo sia sopravvenuta una decisione in senso sfavorevole per l'istante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2002