Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 33578
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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In tema di estradizione per l'estero, non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. - per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (Nella specie, l'estradizione era stata richiesta dalle autorità ucraine in relazione al delitto di lesioni gravi, punito nello Stato richiedente - in alternativa al carcere - con la pena del lavoro forzato),

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 33578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33578
Data del deposito : 1 luglio 2015

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