Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. - per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (Nella specie, l'estradizione era stata richiesta dalle autorità ucraine in relazione al delitto di lesioni gravi, punito nello Stato richiedente - in alternativa al carcere - con la pena del lavoro forzato),
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- 1. Convenzione europea di estradizione, indizi di colpevolezza e lavori forzati (Cass. 16018/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando; verifica che è stata affermata necessaria anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza. In tema di estradizione per l'estero che non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando …
Leggi di più… - 2. Lavori correzionali sono lavoro forzato? (Cass. 5757/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
I cd. "lavori correzionali" previsti da una ordinamento penale straniero non integrano il divieto di lavori forzati se possono essere sostituiti dalla pena della privazione della libertà per il solo fatto che l'interessato possa opporre sul suo rifiuto, quando un giorno di lavoro correzionale venga convertito in un giorno di detenzione. In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod.proc.pen., una sommaria …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 33578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33578 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/07/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1166
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 20561/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RH LO (OBBLIGO DI DIMORA) N. IL 10/07/1992;
avverso la sentenza n. 90/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 07/04/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 aprile 2015 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica Ucraina nei confronti del cittadino ucraino OR LO in relazione al provvedimento cautelare adottato dal Tribunale distrettuale e municipale di Mohyliv-Podilsky del 18 giugno 2014, per il reato di lesioni volontarie gravi.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'estradando, che ha dedotto tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione di legge ex art. 705 c.p.p. e vizi motivazionali, anche per travisamento, in relazione alla carenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, per non avere la Corte d'appello valutato la rilevanza decisiva delle prove a totale discarico prodotte dalla difesa e indicate in una memoria depositata ex art. 703 c.p.p., comma 5, da cui emergeva la presenza nel fascicolo estero di numerosi verbali di sommarie informazioni testimoniali che scagionavano del tutto il ricorrente dai fatti a lui attribuiti. Analoghe risultanze probatorie, inoltre, emergevano da missive olografe sottoscritte da testimoni presenti al momento del fatto, che avevano reso dichiarazioni in favore del ricorrente ed i cui verbali, ciò nonostante, non sono stati trasmessi dalle Autorità ucraine.
2.2. Violazione dell'art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 2, nonché degli artt. 3 e 4 CEDU, in relazione al mancato riconoscimento della presenza di condizioni ostative all'estradizione, per non avere la Corte d'appello valutato il rischio che l'estradando sia sottoposto a pene o trattamenti violativi dei suoi diritti fondamentali, avuto riguardo alla drammatica condizione carceraria del Paese richiedente - così come attestata in diverse pronunzie della Corte EDU e in numerosi rapporti di organizzazioni internazionali - ed alla possibilità, prevista dall'art. 51 c.p. ucraino, cap. 10, che per i fatti di reato in esame sia applicata, in alternativa al carcere, la pena del lavoro forzato. Non vi è, infatti, alcuna garanzia che il ricorrente possa essere sottratto a tale degradante trattamento sanzionatorio, legittimamente previsto quale tipologia di pena dal Paese richiedente.
2.3. Vizi motivazionali in merito al divieto di estradizione dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha presentato apposita domanda di protezione presso i competenti uffici territoriali della Questura di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. La prima doglianza non è fondata, prospettando censure in ordine alla presenza, ovvero all'incidenza probatoria, di atti processuali la cui valutazione deve essere propriamente effettuata dinanzi alle Autorità giudiziarie del Paese richiedente.
Nel caso in esame, infatti, la Corte distrettuale si è uniformata al quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 258810), secondo cui, nell'ambito del regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi di prova a carico dell'estradando, essendole in ogni caso preclusa la diretta valutazione degli indizi di colpevolezza esposti nella documentazione.
Sulla base di tali premesse, e avuto riguardo alla natura processuale dell'estradizione in esame, è agevole rilevare come nella motivazione della sentenza impugnata, sia pure con sintetici passaggi argomentativi, si dia logica giustificazione dell'esito del vaglio delibativo effettuato in merito al contenuto e all'oggetto della richiesta, in quanto basata su una precisa indicazione della natura del fatto, delle relative circostanze di tempo, di luogo e di azione, oltre che delle fonti di prova da cui le stesse sono state desunte. Ne consegue che, proprio per la natura sommaria del controllo demandato alle autorità del Paese richiesto, eventuali prove di innocenza, non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione del giudice italiano, potrebbero essere ritenute rilevanti solo se risultassero di manifeste ed incontrovertibile evidenza (Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, dep. 22/04/2011, Rv. 249648): evenienza, questa, che la Corte distrettuale ha implicitamente escluso all'esito di un complessivo apprezzamento degli elementi posti a sostegno della relativa domanda estradizionale.
Nè, peraltro, è necessario, a tal fine, che alla richiesta di estradizione siano allegati tutti gli atti di indagine, tenuto conto che, in generale, l'art. 700 c.p.p., comma 2, lett. a), prescrive che alla domanda sia allegata una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione di quei fatti, e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, lett. b), della Convenzione di estradizione contempla una disposizione analoga, parlando di "esposto" dei fatti: relazione che è sufficiente sia contenuta anche nel testo della domanda medesima, purché la relativa descrizione dei fatti consenta la verifica dell'assenza delle condizioni ostative per l'estradizione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 25182 del 16/06/2010, Prusik, Rv. 247778).
3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, ove si consideri, alla luce di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 23555 del 19/06/2006, dep. 06/07/2006, Rv. 234738; Sez. 6, n. 32625 del 19/06/2006, dep. 02/10/2006, Rv. 234769; Sez. 6, n. 15578 del 11/02/2011, dep. 18/04/2011, Rv. 250034), che sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705 c.p.p., comma 2, qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l'art. 4, comma 2, della Convenzione europea - per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - con l'art. 5, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., oltre che con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto in linea generale dall'art. 698 c.p.p., comma 1. Ora, nel caso in esame, tale profilo - e quello, logicamente connesso, delle garanzie da accordare circa il rispetto dei diritti umani qualora il ricorrente fosse condannato e dovesse scontare una pena detentiva in quel Paese (arg. ex Sez. 6, n. 49881 del 06/12/2013, dep. 11/12/2013, Rv. 258141) - non risultano esser stati adeguatamente presi in considerazione dalla Corte distrettuale, non emergendo con chiarezza dalla motivazione se il fatto per il quale l'estradando è chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con pene che, per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta ed esecuzione, siano effettivamente riconducibili alla nozione dei lavori forzati di cui all'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698 c.p.p., comma 1. L'accertamento in merito alla effettiva tipologia della sanzione applicabile ed ai criteri di scelta tra le diverse possibili sanzioni costituisce, infatti, alla luce delle implicazioni riconnesse al su indicato insegnamento giurisprudenziale, un aspetto determinante per la decisione, dovendosi peraltro escludere ogni profilo di incompatibilità quando quelle sanzioni, come pur precisato in questa Sede (Sez. 6, n. 28714 del 12/07/2012, dep. 17/07/2012, Rv. 253013), corrispondano a contesti e contenuti afflittivi omologhi agli istituti previsti dal nostro ordinamento (ad es., il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54).
4. Parimenti fondata deve ritenersi, infine, la terza censura formulata nel ricorso (v., supra, il par. 2.3.), ben potendo la Corte d'appello fondare la propria decisione contraria, ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), e art. 698 c.p.p., comma 1, sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione (v. Sez. 6, n. 3746 del 18/12/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258249).
Al riguardo, invero, deve considerarsi che il provvedimento che accorda allo straniero la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato o di quello inerente alla protezione sussidiaria viene emesso all'esito di un'istruttoria specificamente regolamentata, che accerta, sulla base di criteri di valutazione oggettivamente prestabiliti dal legislatore (ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 4 e 5; v., inoltre, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25), l'effettiva esistenza dei presupposti di fatto ivi tipizzati, compendiati nelle due distinte categorie degli "atti di persecuzione" e del "danno grave", che giustifichino il fondato timore, rispettivamente, di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità od opinione politica, oppure di subire un grave danno alla vita o alla persona.
È evidente che l'accertamento condotto dall'autorità amministrativa istituzionalmente chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti il riconoscimento della protezione internazionale non è vincolante per la giurisdizione a causa del principio della separazione dei poteri dello Stato: lo stesso, tuttavia, pur non determinando alcun effetto sospensivo della procedura estradizionale, ben può essere assunto dal Giudice come utile elemento di valutazione da porre a fondamento della propria decisione, ove sia ritenuto completo, certo e affidabile (arg. ex Sez. 6, n. 3746 del 18/12/2013, dep. 28/01/2014, cit.).
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015