Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando.
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- 1. Ingiusta detenzione estradizionale e non luogo a provvedere (Cass. 14088/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 luglio 2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 08/02/2024) 08/04/2024, n. 14088 Composta da: Dott. DOVERE Salvatore - Presidente Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere Dott. CENCI Daniele - Consigliere Dott. ANTEZZA Fabio - …
Leggi di più… - 2. Assenza temporanea dal territorio nazionale e procedimento estradizionale (Cass. 21319/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 giugno 2025
La accertata assenza dal territorio italiano non comporta l'estinzione del procedimento estradizionale qualora sia temporaneo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE (data ud. 28/04/2025) 06/06/2025, n. 21319 Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere Dott. IANNICIELLO Mariella - Relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., n. N (Svizzera) il (omissis); avverso la sentenza n. 50004/25 della Corte di appello di Torino del 23/01/2025; letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco …
Leggi di più… - 3. Indizi di colpevolezza nell'estradizione convenzionale (Cass, 29014/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2024
Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE ud. 18/07/2017 - deposito 08/08/2017, n. 39014 SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 4. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
Leggi di più… - 5. Ucraina: guerra impedisce estradizione? (Cass. 45527/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 dicembre 2022
La decisione sulla domanda di protezione internazionale non ha una efficacia diretta e 'automatica' sulla richiesta di estradizione, dato che in tema di estradizione per l'estero, non costituisce di per sé causa ostativa la pendenza della richiesta di protezione internazionale avanzata dall'estradando, non essendovi rapporto di pregiudizialità tra le due procedure: nel compiere l'autonoma valutazione ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. in ordine al rischio che l'estradando possa essere sottoposto agli atti di cui all'art. 698 cod. proc. pen. possono essere valorizzate le determinazioni che saranno adottate su quella istanza di protezione internazionale. L'autorità giudiziaria italiana …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/01/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO P. - Consigliere - N. 229
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 45047/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA ND N. IL 09/07/1961;
avverso la sentenza n. 12/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 23/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fusaro Natale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 agosto 2013 la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di RU RE, richiesta dalla Repubblica di Moldavia in relazione all'ordine di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Centra il 8 dicembre 2010 per il reato di truffa aggravata continuata, commesso tra l'agosto ed il dicembre 2008 e sino al 16 settembre 2009.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il RU, deducendo una palese violazione del diritto di difesa nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello, dove egli non ha ottenuto audizione pur avendo chiesto di essere sentito in ordine ai fatti per cui è accusato. La base indiziaria a suo carico è insufficiente ed artificiosa, mentre il procedimento penale avviato nei suoi confronti, come pure la successiva richiesta di estradizione, sono determinati da ragioni politiche. Sussistono, infine, rischi di possibili persecuzioni politiche e lesioni della propria sicurezza ed integrità personale, con la conseguente violazione dell'art. 698 c.p.p.. 3. Con memoria difensiva dell'Avv. Marius Lazar, pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data odierna, si richiede il rigetto della richiesta di estradizione avanzata nei confronti del RU, titolare di doppia cittadinanza, sia moldava che romena, assumendo che la richiesta è stata proposta dalle autorità moldave senza che egli fosse a conoscenza del processo e potesse dunque dimostrare la sua innocenza. Vengono citate, al riguardo, la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea, unitamente a quelle in tema di rifiuto dell'esecuzione di cui alla Decisione quadro 2009/299/GAI, ed alle norme contenute nell'art. 47 e art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E..
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
5. Dalla motivazione dell'impugnata pronunzia risulta che la Corte d'appello ha puntualmente considerato le obiezioni difensive in tema di violazione dei diritti della difesa nel procedimento dinanzi all'A.G. moldava, escludendone la fondatezza sul rilievo, contestato solo genericamente dall'estradando, che egli è stato in realtà assistito da un difensore che ha potuto interloquire sulla vicenda, chiedendo il rigetto della richiesta del Procuratore della Repubblica.
Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi come la Corte d'appello abbia correttamente ritenuto l'infondatezza delle deduzioni e dei rilievi contenuti nella memoria difensiva - del tutto analoga a quella successivamente trasmessa anche a questa Suprema Corte - osservando come le questioni ivi sollevate ineriscano, propriamente, all'applicazione della diversa normativa in materia di mandato di arresto europeo, laddove nel caso in esame deve ritenersi, con ogni evidenza, applicabile la normativa estradizionale, atteso che la Moldavia non fa parte dell'U.E. ed ha invece aderito alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
6. Non sono emerse, ne' sono state specificamente allegate, situazioni concrete, oggettivamente idonee a ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per i motivi delineati nell'art. 698 c.p.p., comma 1. Al riguardo, peraltro, è noto l'indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi - nel caso di specie non prospettate, ne' in alcun modo ravvisabili - in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (da ultimo, Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, dep. 07/03/2013, Rv. 254768).
7. Sulla base della documentazione inviata dallo Stato richiedente, la Corte d'appello ha coerentemente ravvisato la presenza di ragioni giustificative poste a fondamento del mandato di cattura provvisorio emesso in ordine alla realizzazione del reato contestato all'estradando, rilevando, sulla stregua delle fonti di prova indicate dallo Stato richiedente (deposizioni delle parti lese), che la richiesta estradizionale è stata formulata per avere egli, nella sua qualità di direttore di una società commerciale con sede legale in Ungheni, in concorso con la moglie, amministratrice della medesima società, posto in essere attività fraudolente in danno di ditte terze, conseguendo ingiusti profitti pari a complessivi Lei 3.278.563,60 nel lasso temporale sopra indicato.
Procedendo in tal guisa, dunque, deve ritenersi che la Corte di merito abbia fatto buon governo del quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (da ultimo, Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, dep. 22/04/2011, Rv. 249648).
8. Per le contrazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter nonché a quelli previsti dall'ari. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 m favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 20143.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014