Sentenza 19 aprile 2011
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. Ne consegue che eventuali prove di innocenza, non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione del giudice italiano, sono rilevanti purché risultino manifeste ed incontrovertibili. (Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Confederazione elvetica).
Commentari • 11
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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 08/02/2024) 08/04/2024, n. 14088 Composta da: Dott. DOVERE Salvatore - Presidente Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere Dott. CENCI Daniele - Consigliere Dott. ANTEZZA Fabio - …
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Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE ud. 18/07/2017 - deposito 08/08/2017, n. 39014 SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
Leggi di più… - 4. Ucraina: guerra impedisce estradizione? (Cass. 45527/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 dicembre 2022
La decisione sulla domanda di protezione internazionale non ha una efficacia diretta e 'automatica' sulla richiesta di estradizione, dato che in tema di estradizione per l'estero, non costituisce di per sé causa ostativa la pendenza della richiesta di protezione internazionale avanzata dall'estradando, non essendovi rapporto di pregiudizialità tra le due procedure: nel compiere l'autonoma valutazione ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. in ordine al rischio che l'estradando possa essere sottoposto agli atti di cui all'art. 698 cod. proc. pen. possono essere valorizzate le determinazioni che saranno adottate su quella istanza di protezione internazionale. L'autorità giudiziaria italiana …
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In tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e l'azione penale si sia definitivamente estinta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE sentenza depositata in data 14 luglio 2022, n. 27384 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2011, n. 16287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16287 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/04/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 613
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 9176/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XH RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/01/2011 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 gennaio 2011, la Corte di appello di Milano dichiarava la sussistenza delle condizioni favorevoli all'estradizione di RI XH, richiesta dalla Confederazione elvetica per il suo perseguimento penale per numerosi episodi di furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio.
2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione la persona richiesta in estradizione, con cui denuncia:
- la erronea applicazione della legge penale, in quanto l'autorità richiedente non avrebbe ottemperato con l'invio della domanda estradizionale alla previsione contenuta nell'art. 12, par. 1, lett. B) della Convenzione Europea di estradizione, non consentendo pertanto alla Corte di appello di svolgere un giudizio sui gravi indizi di colpevolezza o, quanto meno, un giudizio di probabilità della commissione del reato da parte dell'estradando. Secondo il ricorrente, anche la documentazione integrativa trasmessa in un secondo momento rende impossibile tale giudizio, per l'inidoneità degli indizi di colpevolezza indicati dall'autorità elvetica (segnatamente le dichiarazioni dei correi, i contatti telefonici, il rinvenimento di un'autovettura e gli oggetti personali dello XH e le immagini videoregistrate).
- la mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, quanto alla valutazione delle indagini difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di estradizione processuale, questa Corte Suprema ha affermato che, ancorché la Convenzione Europea di estradizione non consenta allo Stato richiesto di valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Conseguentemente, deve ritenersi che, mentre è in ogni caso preclusa all'autorità giudiziaria italiana la diretta valutazione degli indizi di colpevolezza esposti nella documentazione, è compito della stessa accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda di estradizione sia in concreto idonea a rappresentare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. A tale controllo si è correttamente attenuta la Corte di appello, che ha dato atto nella sentenza impugnata che dalla documentazione trasmessa figuravano numerosi indizi di colpevolezza a carico dello XH, il cui apprezzamento in termini di gravità ed attendibilità restava rimesso all'autorità giudiziaria elvetica. Nella relazione trasmessa il 2 novembre 2010, il Procuratore pubblico di Lugano ha invero ampiamente esposto i fatti per i quali è richiesta l'estradizione dello XH, evidenziando tanto le date quanto i luoghi dei reati per i quali è ricercato ed illustrando altresì i numerosi e gravi indizi di colpevolezza a carico di costui.
Alla luce di tali indizi, la Corte di appello ha valutato le prove allegate dalla difesa, ritenendole non dirimenti, posto che le stesse apparivano prima facie compatibili con l'ipotesi accusatola, non dimostrando con la necessaria evidenza l'innocenza dell'estradando. Va a tal riguardo ribadito che, nella procedura estradizionale, sono rilevanti le eventuali prove di innocenza dell'estradando, non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e portate la prima volta a conoscenza del giudice italiano, purché le stesse - proprio per la natura sommaria del controllo ad essa demandato - siano manifeste ed incontrovertibili (Sez. 6, n. 36550 del 01/07/2003, dep. 23/09/2003, Tumino, Rv. 227043).
2. Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011