Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma secondo, lett. c), e 698, comma primo, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile.
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SENTENZA sul ricorso proposto da: NN, nato il 10/10/1992 in Moldavia avverso la sentenza del 20/05/2020 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Nicola Canestrini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 maggio 2020 tb la Corte di appello di Trieste ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della …
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La pendenza della procedura di protezione internazionale non fa divieto della concessione della estradizione, ma impone soltanto alle autorità nazionali di non effettuare la consegna fintanto che sia pendente la domanda. Quanto ai rapporti tra procedura estradizionale e procedura in materia di protezione internazionale, che la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria all'estradizione in presenza di un provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni, che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato …
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Non osta alla estradizione la circostanza della sola pendenza del procedimento volto all'esame della sua richiesta di protezione internazionale, procedimento rispetto al quale non è stabilita alcuna forma di pregiudizialità rispetto a quello estradizionale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 12/06/2019) 08-07-2019, n. 29910 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere - Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: T.M., nato il (OMISSIS); avverso la sentenza del …
Leggi di più… - 5. La pendenza del procedimento volto all’esame della richiesta di protezione internazionale non determina alcuna forma di pregiudizialità rispetto a quello…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2013, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/12/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1987
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 33777/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso la sentenza emessa il 12 luglio 2013 dalla Corte d'appello di Firenze nei confronti di:
AY KE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tito Garribba;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze dichiarava insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Turchia nei confronti del proprio cittadino AY KE, imputato di falsità in assegni bancari e truffa, osservando:
1. che, con atto del 25.6.2013, gli era stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, per il motivo che, se rientrasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti;
2. che, alla stregua della documentazione da lui prodotta, risulta che, a causa dell'appartenenza a un partito politico di opposizione, potrebbe correre il pericolo, tornato nel Paese di origine, di un danno grave alla persona sotto forma di trattamenti inumani o degradanti.
Contro la decisione ricorre il pubblico ministero, che denuncia mancanza di motivazione, censurando che la Corte fiorentina abbia recepito la valutazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché le dichiarazioni dell'estradando senza compiere al riguardo alcun autonomo accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello ha pronunciato sentenza contraria all'estradizione, ritenendo sussistente la condizione prevista dall'art. 698, comma 1, a cui rinvia l'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), ossia il pericolo che la persona estradanda, ove sia consegnata allo Stato richiedente, sarà sottoposta per motivi di opinioni politiche ad atti persecutori ovvero a trattamenti disumani o degradanti. Tale convinzione l'ha desunta dal provvedimento con cui la competente Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, ha riconosciuto all'estradando lo status di protezione sussidiaria "in quanto il suo rientro in Turchia potrebbe esporto a trattamenti disumani e degradanti". Il ricorso con cui il pubblico ministero censura che il giudice a quo abbia ritenuto la sussistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 698 c.p.p., comma 1, rimettendosi alla decisione dell'autorità amministrativa, senza condurre autonomi accertamenti, è infondato.
Invero l'art. 704 c.p.p., comma 2, disponendo che la corte d'appello decide sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione "dopo avere assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari", affida alla valutazione discrezionale del giudice il compito di stabilire se e quali accertamenti siano necessari ai fini della decisione. Nel caso concreto, la corte territoriale ha recepito il risultato degli accertamenti effettuati dalla Commissione preposta al riconoscimento della protezione internazionale e ha altresì ritenuto di condividerne la valutazione conclusiva e tale decisione non merita censura.
Occorre infatti considerare che il provvedimento che accorda allo straniero la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria viene emesso all'esito di un'istruttoria specificamente regolamentata, che accerta sulla base di criteri di valutazione prestabiliti (v. D.Lgs. cit., art. 3, commi 4 e 5) l'effettiva esistenza dei presupposti di fatto tipizzati dalla legge, compendiati nelle due distinte categorie degli "atti di persecuzione" e del "danno grave", che giustifichino il fondato timore, rispettivamente, di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità od opinione politica oppure di subire un grave danno alla vita o alla persona.
L'accertamento condotto dall'autorità amministrativa istituzionalmente chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti il riconoscimento della protezione internazionale, pur non essendo vincolante per la giurisdizione a causa del principio della separazione dei poteri dello Stato, può essere però assunto dal giudice come utile elemento di valutazione da porre a fondamento della propria decisione, ove ritenuto completo, certo e affidabile. A tal fine assume particolare rilievo la motivazione del provvedimento amministrativo, nella parte in cui illustra i fatti addotti e le prove esibite dal richiedente la protezione, gli accertamenti compiuti d'ufficio e il relativo risultato probatorio, sul quale si innesterà l'autonoma - anche se generalmente coincidente - previsione circa il pericolo che quella persona, se ritornasse nel Paese di origine, potrebbe subire atti persecutori o trattamenti disumani o degradanti.
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha condiviso accertamento e valutazione contenuti nel provvedimento amministrativo la cui tenuta e coerenza logica il pubblico ministero ricorrente non ha posto in discussione, cosicché l'impugnazione deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014