Sentenza 19 giugno 2006
Massime • 1
Sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, cod. proc. pen., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l'art. 4, comma secondo, della Convenzione europea - per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un fatto di frode - truffa secondo l'ordinamento italiano - sanzionato dall'art. 209 del cod. pen. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati).
Commentari • 2
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- 2. Estradizione e tutela dei diritti fondamentalihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2006, n. 23555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23555 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 19/06/2006
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 1355
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 028544/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PIATROU AN, N. il 08/12/1975;
avverso SENTENZA del 9/6/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza, ed il procedimento;
udita in Camera di Consiglio, la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSINI GIANGIULIO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Guidi Andrea, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Roma con sentenza 9.6.2005 dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione nella Repubblica della Bielorussia di RO AN, colpito da mandato di cattura 5.12.2003 del Tribunale di Minsk per il reato di truffa aggravata. Ricorre la difesa del RO per violazione degli artt. 698, 704 e 705 c.p.p. in quanto il Paese richiedente - non aderente alla Convenzione europea di estradizione - non offre sufficienti garanzie in ordine al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Ricorre inoltre per manifesta illogicità della motivazione in relazione alle medesime problematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 209 c.p. bielorusso, la cui traduzione in lingua italiana è allegata agli atti del processo, prevede al comma 2 il reato di "frode commessa ripetutamente oppure da un gruppo di persone" e la pena dei lavori forzati per un tempo fino a due anni oppure una limitazione di libertà per un tempo fino a quattro anni oppure della reclusione per lo stesso termine.
Lo stesso art. 209 prevede al comma 3, il reato di "frode dell'entità grande" e la pena della reclusione per un tempo da due a sette anni.
Infine il comma 4 prevede il reato di "frode commessa da un gruppo organizzato oppure quella dell'entità particolarmente grande" e la pena della reclusione per un tempo da tre a dieci anni.
2. Il mandato di cattura internazionale per cui è stata richiesta l'estradizione dal RO fa riferimento al reato di cui al comma 3, ma indica come pena quella prevista dal comma 4, ossia la reclusione fino a dieci anni di reclusione.
Vi è, all'evidenza, una incertezza obiettiva circa l'esatta qualificazione della frode (ossia della truffa, secondo l'ordinamento italiano).
Infatti, il riferimento espresso al comma 3 fa intendere che si tratti di "frode dell'entità grande"; d'altra parte il riferimento alla pena massima per un tempo di dieci anni lascia intendere che si tratti di "frode commessa da un gruppo organizzato" oppure "di entità particolarmente grande".
Quel che è certo è che il RO è colpito da un mandato di cattura del Tribunale di Minsk che ha ad oggetto un reato di frode salva ulteriore qualificazione, nel corso del procedimento, da parte dell'autorità bielorussa procedente della natura della frode (o delle sue aggravanti): se commessa da un gruppo di persone, da un gruppo organizzato delle stesse, di entità grande o di entità particolarmente grande.
3. Fra le pene previste per il reato di "frode", per l'Ipotesi meno grave di cui al comma 2 dell'art. 209 del codice penale bielorusso, vi è quella dei lavori forzati.
Nella incertezza sulla qualificazione giuridica del reato, non può aprioristicamente escludersi che l'originarla imputazione (comma 3 o comma 4) certamente più grave, possa essere qualificata come quella meno grave di cui al comma 2, con la condanna alla pena dei lavori forzati.
4. Il comma 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, prevede che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio".
La previsione del codice penale bielorusso si pone in netto contrasto con la norma convenzionale europea e tanto basterebbe per ritenere insussistenti le condizioni per l'estradizione ai sensi dell'art. 698 c.p.p., comma 2, laddove si stabilisce che non può essere concessa l'estradizione quando vi è ragione di ritenere che il condannato verrà sottoposto a pene "che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona". E i lavori forzati appartengono appunto a questa categoria.
5. Si deve aggiungere che l'ampia documentazione acquisita agli atti consente di affermare che la Bielorussia è uno Stato nel quale 11 rispetto dei diritti umani è di fatto violato (anche nell'ambito carcerario), e ciò non soltanto alla luce dei rapporti di Amnesty International - che, pur nella loro serietà e autorevolezza, sono sempre atti non riferibili ad autorità statali o internazionali - ma in base a risoluzioni ufficiali del Parlamento europeo (10 marzo 2005) secondo cui la Bielorussia è il solo Paese europeo a non avere rapporti contrattuali con l'Unione europea a causa delle massicce violazioni dei diritti umani.
D'altro lato la Bielorussia non ha aderito alla Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi 11 13 dicembre 1957. In presenza della situazione obiettiva di violazione dei diritti umani, in mancanza dell'adesione alla Convenzione europea di estradizione e non sussistendo una speciale Convenzione fra l'Italia e la Bielorussia in materia di estradizione, la norma applicabile è quella di cui all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), che non consente l'estradizione.
6. Un'ultima considerazione, sebbene il punto non sia esplicitamente affrontato dal ricorso, ma in relazione al quale questa Corte può d'ufficio interloquire anche come giudice di seconda istanza del merito dell'estradizione, riguarda i gravi indizi di colpevolezza. Di essi non è fatta alcuna menzione, cosi che, In assenza Convenzioni, viene in considerazione l'art. 705 c.p.p., comma 1, che pone un ulteriore limite alla concedibilità dell'estradizione.
7. Le considerazioni che precedono impongono la totale riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione di insussistenza delle condizioni per la concessione dell'estradizione. Consegue la scarcerazione del RO se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
In totale riforma della sentenza impugnata dichiara non sussistere le condizioni per l'estradizione;
ordina l'immediata liberazione di RO AN se non detenuto per altra causa;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006