Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2011, n. 15578
CASS
Sentenza 11 febbraio 2011

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In tema di estradizione per l'estero, sussiste il divieto di consegna ai sensi dell'art. 705, comma secondo, cod. proc. pen., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.- per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un delitto di frode informatica, sanzionato dall'art. 212 del cod. pen. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati).

Commentario1

  • 1Se il processo penale diventa strumento di persecuzione politica, estradizione negata
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 26 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2011, n. 15578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15578
Data del deposito : 11 febbraio 2011

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