Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 2
Ha natura tassativa l'indicazione dei reati per i quali è prevista l'adozione del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive. (Fattispecie di annullamento senza rinvio di convalida di provvedimento adottato in relazione al reato di cui all'art. 18 T.U.L.P.S.).
Il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S. di cui all'art. 6 L. n. 401 del 1989 presuppone che il destinatario sia stato denunciato o condannato per uno tra gli specifici reati ivi indicati ovvero che il medesimo abbia partecipato ad episodi di violenza purché avvenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive. (Fattispecie di annullamento senza rinvio di ordinanza di convalida di provvedimento emesso in relazione alla partecipazione dell'interessato a manifestazioni di protesta occasionate dalla temuta adozione di provvedimenti legislativi volti a prevenire manifestazioni violente negli stadi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27284 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 898
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1047/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa l'11 novembre 2009 dal giudice preliminari del tribunale di Palermo;
udita nella camera di consiglio del 15 giugno 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo convalidò il provvedimento 2.11.2009 del questore di Palermo, che imponeva a NE AN l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia per la durata di tre anni in occasione di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Palermo, essendo stato denunciato per avere fatto parte di un gruppo di tifosi ripreso dinanzi l'ingresso dello stadio di Palermo, in occasione di un incontro di calcio il 20 settembre 2009, che aveva acceso fumogeni ed inneggiato contro temuti provvedimenti legislativi nonché esposto striscioni che diffamavano il CASMS. L'intimato propone ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione del provvedimento di convalida.
In particolare lamenta che il GIP non ha nemmeno preso in considerazione la memoria difensiva tempestivamente depositata ed ha travisato il provvedimento del questore.
Nella specie invero non sussistevano i presupposti legali per l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte Cost., 5 dicembre 2002 n. 512)" (Sez. Un., 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110). Alla luce di questo principio, il ricorso deve ritenersi fondato, anche per le ragioni puntualmente indicate dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.
Ed invero, l'ordinanza impugnata rileva che il ricorrente era stato sorpreso, in occasione di un incontro di calcio tenutosi il 20 settembre 2009, presso lo stadio di Palermo con fumogeni accesi e con striscioni diffamatori ed inneggianti contro temuti provvedimenti legislativi volti a prevenire manifestazioni violente negli stadi. In realtà risulta dagli atti che in quella data in Palermo non si teneva l'incontro di calcio (la squadra del Palermo giocava a Parma) e che i gruppi di tifosi, essendo stato loro impedito il viaggio a Parma, si erano radunati dinanzi allo stadio di Palermo per ascoltare la radiocronaca della partita e qui avevano inscenato una manifestazione di protesta contro adottati ed adottandi provvedimenti normativi nei confronti delle tifoserie.
Risulta anche che l'NE non era stato denunciato per la violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis bensì per la violazione dell'art. 18 t.u.l.p.s. (la quale non rientra tra i presupposti per l'emanazione del provvedimento impositivo dell'obbligo).
Deve quindi condividersi quanto osservato dal Procuratore generale, e cioè che nella specie è evidente la mancanza dei presupposti per l'emissione del provvedimento impositivo, dal momento che la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 dispone tassativamente che lo stesso può essere emesso nei confronti delle persone denunciate o condannate per gli specifici reati ivi indicati (fra i quali non è compreso l'art. 18 t.u.l.p.s.) "ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza".
Nella specie, a parte il fatto che nemmeno si da atto che siano avvenuti episodi di violenza o di incitazione o induzione o inneggiamento alla violenza (risultando soltanto manifestazioni di protesta contro temuti provvedimenti legislativi e striscioni diffamatori contro il CASMS), gli episodi di contestazione e di manifestazione del pensiero non sono chiaramente avvenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive, dal momento che la manifestazione sportiva si svolgeva a Parma e non a Palermo, bensì in occasione e a causa della prevista adozione dei provvedimenti normativi, che sono cosa distinta da una manifestazione sportiva. Per la stessa ragione non è applicabile l'art. 6 bis, il quale richiede che gli atti ivi previsti avvengano nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive o in quelli interessati al transito dei partecipanti alla manifestazione o nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva e sempre a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, circostanze queste che nella specie non ricorrono.
Può altresì aggiungersi che è pacifico che l'elenco dei reati indicati dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, prima parte è tassativo (cfr. Sez. 3^, 4.4.2002, n. 29078, Cini, m. 222037; Sez. 3^, 27.5.2009, n. 30779, Del Duca, m. 244563, per l'irrilevanza di una denunzia per il reato di cui all'art. 650 c.p.). D'altra parte, va anche ricordato che "non costituisce incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, l'esibizione nello stadio in cui si svolge una partita di calcio di una scritta offensiva della squadra avversaria, in quanto esulano dal campo di applicazione della suddetta norma - tenuto conto anche dell'interpretazione autentica contenuta nel D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 2 bis, comma 2, convertito in L. 19 ottobre 2001, n. 377 - alfine di non limitare al di là del necessario il diritto di manifestare liberamente, non contempla le offese e l'indiretta induzione alla violenza" (Sez. 1^I, 17.1.2002, n. 7534, Mannelli, m. 221370). Va infine rilevato che nel caso in esame è irrilevante, ai fini della legittima emissione del provvedimento impositivo, la circostanza che il ricorrente per i fatti in questione sia stato eventualmente denunciato anche per il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis e ciò perché, per le ragioni dianzi esposte, nei fatti stessi - che non sono avvenuti in un luogo in cui si svolgeva una manifestazione sportiva o in un luogo interessato al transito dei partecipanti, e che comunque non sono avvenuti in relazione alla manifestazione sportiva stessa - non sono chiaramente ravvisabili i presupposti del reato di cui all'art. 6 bis.
In conclusione, essendo totalmente mancante la motivazione della ordinanza impugnata sulle condizioni necessarie per l'emanazione del provvedimento restrittivo della libertà personale ed essendo anche palese la mancanza nella specie di queste condizioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del questore di Palermo in data 2.11.2009 (ovviamente soltanto in relazione alla imposizione dell'obbligo di presentazione alla autorità di PG).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 2 novembre 2009, limitatamente all'obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010