Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non sussiste il divieto di consegna ai sensi degli artt. 698 e 705, comma secondo, cod. proc. pen., ove il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con le pene dei lavori "pubblici" e dei lavori "correzionali" (nel caso di specie previste dagli artt. 122 e 296 del cod. pen. ucraino), se per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta ed esecuzione, sia possibile escluderne la riconducibilità alla nozione dei lavori forzati di cui all'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Estradizione negata per rischio diritti fondamentali in Ucraina (Cass. 38421/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 marzo 2022
Vi è il rischio di costante e sistematica violazione dei diritti umani in Ucraina, con casi di illegittima ed arbitraria detenzione, di detenzione in luoghi segreti e di torture e trattamenti inumani, specie nelle strutture di detenzione per i detenuti in fase cautelare, anche in ragione del conflitto armato non ancora pacificato. Nel prpocedimento estradizionale verso l'Ucraina chi sia filo-russo, anche in forza dell'attuale conflitto russo-ucraino possa essere sottoposto, in sede di esecuzione della pena, a trattamenti disumani e degradanti, ovvero a forme di lavoro forzato, come pure danno conto i rapporti annuali di organizzazioni come "Amnesty International" e "Human Rights Watch". …
Leggi di più… - 2. Convenzione europea di estradizione, indizi di colpevolezza e lavori forzati (Cass. 16018/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando; verifica che è stata affermata necessaria anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza. In tema di estradizione per l'estero che non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 28714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28714 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/07/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1224
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 324/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARAMIDZE ZAUR N. IL 01/05/1983;
avverso la sentenza n. 3/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci V. per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Montanino per l'accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza dell'8.11.2011 ha deliberato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dallo Stato dell'Ucraina nei confronti di BARAMIDZE ZAUR, per fatto riconducibile al nostro reato nazionale di concorso in omicidio preterintenzionale.
2. Ricorre nell'interesse dell'estradando il difensore avv. Montanino, con motivi di violazione di legge ed "erronea valutazione nel merito". Assume il ricorrente che uno dei reati per i quali è richiesta l'estradizione (in particolare la "lesione personale di media gravità", previsto dall'art. 122 c.p., comma 1 ucraino) prevede come possibile sanzione anche i lavori correzionali fino a due anni. Ciò determinerebbe la violazione degli artt. 705 e 698 c.p.p., anche alla luce dell'art. 4, comma 2 della Convenzione
europea del 4.11.1950. Richiama in proposito giurisprudenza di merito pertinente.
Con autonoma deduzione ripropone poi il disatteso motivo di (diversa e ulteriore) violazione dell'art. 698 c.p.p., in relazione alle informazioni disponibili tramite Organizzazioni internazionali in ordine al pericolo concreto che siano violati i diritti umani.
3. Il secondo motivo è infondato, per le condivise ragioni di cui alla sentenza Sez. 2, n. 26588/2011, specificamente relative alla Repubblica Ucraina, anche tenendo conto della sostanziale genericità delle deduzioni svolte e della documentazione richiamata, che fa riferimento a situazioni contingenti ed occasionali ma non a condotte istituzionalmente, e tantomeno normativamente, previste o favorite.
4. In esito alle informazioni assunte da questa Corte di legittimità, tramite il Ministero della giustizia, presso la competente autorità ucraina, deve essere giudicato infondato anche il primo motivo.
4.1 La Corte distrettuale aveva sul punto argomentato che "nella richiesta di estradizione lo Stato richiedente ha indicato le pene comminabiii per il delitto in contestazione, e si tratta di pene detentive non diverse dalla reclusione". L'assunto, nella sua sinteticità pur a fronte di specifico diverso rilievo della difesa dell'estradando, non consentiva tra l'altro di comprendere il percorso logico compiuto dal Giudice distrettuale, a fronte della documentazione rinvenibile in concreto in atti. Infatti, di pena della (sola) reclusione fino a quattro anni sembrava parlarsi solo nelle comunicazioni iniziali dei vari uffici della polizia di Stato. In particolare, la richiesta estradizionale indicava trattarsi di consegna per la celebrazione di processo e per tre reati, tra i quali appunto quello di cui all'art. 122.1 c.p. ucraino (lesione personale intenzionale di media gravità). Il testo di tale norma, allegato all'istanza ufficiale di consegna, indica che tale condotta è sanzionata con "i lavori con lo scopo sociale" per il periodo fino a due anni oppure con la reclusione fino a tre anni. Il medesimo testo di legge, nella traduzione allegata dalla difesa, fa riferimento a "lavori correzionali" (oltre che alla "restrizione della libertà fino a tre anni o alla reclusione fino a tre anni"). Da ultimo, il testo dell'art. 51 c.p. ucraino, come risulta dalla medesima traduzione prodotta dalla difesa, prevede tra le possibili sanzioni del sistema penale sia i "lavori pubblici" che i "lavori correzionali" (in distinte lettere).
La motivazione della Corte d'appello sul punto del tipo di sanzione prevista ed irrogabile nel caso di condanna in esito ad eventuale processo in Ucraina, conseguente all'estradizione risultava, pertanto, solo apparente.
Per contro, tale punto - l'accertamento del tipo effettivo di sanzione possibile, la sua natura ed il suo contenuto se anche diverso dalla reclusione, i criteri per la scelta tra le diverse possibili sanzioni - era determinante per la decisione. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente insegnato (con riferimento ad estradizione richiesta dalla Bielorussia) che la pena dei lavori forzati o obbligatori è incompatibile con l'art. 698 c.p.p., comma 1 e con l'art. 4, comma 2 della CEDU (Sez. 6, sent. 15578/11 e 23555/06). Ovviamente, va precisato, quando non corrispondano a contesti e contenuti omologhi agli istituti pur previsti dal nostro ordinamento (es. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54).
4.2 Alla conseguente richiesta di informazioni, deliberata all'udienza del 27.2.2012 in ordine ai concreti contenuti delle sanzioni riconducali alle previsioni normative di pena afflittivà e di lavori con lo scopo socialè ed ai criteri di scelta tra le varie sanzioni previste dagli artt. 296 e 122 cod. pen. ucraino, la competente Procura Generale dello Stato richiedente ha comunicato che:
- la limitazione della libertà è tipo di pena che viene scontata presso istituti penitenziari di tipo aperto, senza l'isolamento dalla società che caratterizza la pena della reclusione, con obbligo di lavoro che tuttavia viene svolto secondo la generale disciplina pertinente, con salario;
- i lavori correzionali sono pena meno severa rispetto alla limitazione e privazione della libertà; consistendo in pena che viene scontata presso impresa, ente, organizzazione già luogo di lavoro del condannato, consistendo nella trattenuta dal dieci al venti per cento del salario (secondo quanto statuito con la sentenza di condanna) a favore dello Stato. In sostanza, il condannato continua a lavorare nell'occupazione e nel luogo precedente la condanna, venendogli trattenuta parte del salario;
- i criteri per la individuazione della sanzione tengono conto della inadeguatezza della pena minore, dell'assorbimento della pena minore in quella maggiore ed eventualmente del cumulo delle pene applicate;
la Procura Ucraina ha ritenuto di rappresentare che uno dei coimputati dell'estradando è stato processato e già condannato alla pena della reclusione/privazione della libertà.
Alla luce delle precisazioni fornite dallo Stato richiedente, deve escludersi che le pene dei lavori pubblici e dei lavori correzionali, previsti dal codice penale ucraino, possano essere ricondotti alla nozione dei lavori forzati, considerati dall'art. 4 CEDU e comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698 c.p.p., comma 1. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012