Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 28714
CASS
Sentenza 12 luglio 2012

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, non sussiste il divieto di consegna ai sensi degli artt. 698 e 705, comma secondo, cod. proc. pen., ove il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con le pene dei lavori "pubblici" e dei lavori "correzionali" (nel caso di specie previste dagli artt. 122 e 296 del cod. pen. ucraino), se per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta ed esecuzione, sia possibile escluderne la riconducibilità alla nozione dei lavori forzati di cui all'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen.

Commentari2

  • 1Estradizione negata per rischio diritti fondamentali in Ucraina (Cass. 38421/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 marzo 2022

    Vi è il rischio di costante e sistematica violazione dei diritti umani in Ucraina, con casi di illegittima ed arbitraria detenzione, di detenzione in luoghi segreti e di torture e trattamenti inumani, specie nelle strutture di detenzione per i detenuti in fase cautelare, anche in ragione del conflitto armato non ancora pacificato. Nel prpocedimento estradizionale verso l'Ucraina chi sia filo-russo, anche in forza dell'attuale conflitto russo-ucraino possa essere sottoposto, in sede di esecuzione della pena, a trattamenti disumani e degradanti, ovvero a forme di lavoro forzato, come pure danno conto i rapporti annuali di organizzazioni come "Amnesty International" e "Human Rights Watch". …

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  • 2Convenzione europea di estradizione, indizi di colpevolezza e lavori forzati (Cass. 16018/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020

    In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando; verifica che è stata affermata necessaria anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza. In tema di estradizione per l'estero che non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 28714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28714
Data del deposito : 12 luglio 2012

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