Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non rileva che la esposizione dei fatti per i quali la richiesta è formulata sia contenuta nei provvedimenti cautelari allegati e non già nella richiesta medesima, perché quel che è essenziale è che dagli atti risultino descritti i fatti in modo da consentire la verifica dell'assenza delle condizioni ostative per l'estradizione.
Commentari • 2
- 1. Estradizione, stesso fatto e doppia incriminabilita' (Cass. 3079/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2020
Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, ma l'eventuale omissione non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità. L'omessa traduzione della documentazione trasmessa dallo stato richiedente ai fini estradizionali può incidere sui profili di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, qualora il mancato espletamento dell'incombente sia tale da pregiudicare la possibilità stessa di effettuare il necessario vaglio delibativo sulle ragioni per le quali le Autorità dello Stato richiedente hanno ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a carico …
Leggi di più… - 2. Estradizione con rischio di trattamento inumano richiede informazioni specifiche (Cass. 49549/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2010, n. 25182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25182 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento