Sentenza 11 luglio 2012
Massime • 1
È legittima la notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art.161, comma quarto, cod. proc. pen., quando egli sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione e la notificazione sia stata eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2012, n. 30071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30071 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 11/07/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1229
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 44648/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/02/2011 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIOLA Alfredo P., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Oliviero Corrado, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado emessa il 23/06/2004 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di TI IA, riteneva la continuazione tra i reati di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. (capo A), artt. 110, 56 e 317 cod. pen. (capo B), oggetto di quel processo, ed il reato di cui all'art.346 cod. pen. per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna della medesima Corte distrettuale del 22/01/2008, e rideterminava così la pena complessivamente irrogata;
confermava nel resto la suddetta prima pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva condannato il IA in relazione ai citati delitti di concussione consumata e di concussione tentata, per avere - in Barcellona P.G. il 10/08/1993, quale pubblico ufficiale nella veste di consulente tecnico del P.M. nel procedimento penale concernente i reati connessi al fallimento della ditta individuale di AG NA, in concorso con IL LB, curatore di quel fallimento - abusando dei doveri e dei poteri inerenti alla carica, costretto MO NA, figlio di AG, a corrispondere la somma di 15.000.000 di lire, con la promessa che, con tale dazione, essi avrebbero sistemato la situazione concorsuale del padre;
e per avere - sempre in Barcellona P.G. il 14/11/1995 e con le anzidette qualità - compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare o farsi promettere da NA MO ulteriori somme di denaro, indicate in 20.000.000 di lire, di nuovo prospettando la possibilità di sistemare la posizione del di lui genitore nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di NA, non riuscendo nel loro intento per essersi i due NA rivolti all'autorità giudiziaria.
Rilevava preliminarmente la Corte di appello come la sua competenza fosse stata indicata dalla Cassazione che, con sentenza del 10/02/2005, aveva risolto un conflitto di competenza sollevato dall'imputato IA con riferimento a due processi, quello relativo agli episodi di concussione, consumata e tentata, oggetto della vicenda trattata dal Tribunale di Barcellona P.G., e quello relativo ad altro delitto di millantata credito per il quale il giudizio di primo grado si era svolto dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, competente ex art. 11 cod. proc. pen. essendo risultato persona offesa un giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di NA.
Nel merito osservava la Corte calabrese come la colpevolezza del IA in relazione ai due delitti di concussione fosse stata dimostrata dalle dichiarazioni delle persone offese, che avevano trovato riscontro tanto nel contenuto dell'assegno bancario di 15 milioni di lire che MO NA aveva consegnato all'imputato e che, a seguito di protesto, era stato restituito al primo, con la contestuale consegna di un pari importo in contanti;
quanto nel tenore delle intercettazioni telefoniche all'epoca eseguite dagli inquirenti, che avevano confermato l'esistenza di un anomalo interessamento confidenziale del IA ai problemi del padre di MO NA.
Aggiungeva la Corte reggina come le emergenze processuali non fosse risultate inficiate dalla diversa, e scarsamente attendibile, versione dei fatti offerta dall'imputato; come il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale del IA fosse derivato dal fatto che le richieste di consegna delle somme di denaro erano state rivolte a MO NA prima che il IA fosse sentito come consulente nel giudizio dibattimentale per il reato di bancarotta a carico di AG NA;
e come la prima ipotesi di concussione, quella consumata, concorresse con il millantato credito per il quale l'imputato aveva già riportato condanna in altra sede, e tali illeciti potessero essere unificati sotto il vincolo della continuazione con quello concernente l'altro episodio di concussione tentata.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'indagato, con atto personalmente sottoscritto, il quale ha dedotto in seguenti cinque motivi.
2.1. Violazione di legge processuale, in relazione all'art. 548 c.p.p., comma 3, per essere stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, esclusivamente ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato.
2.2. Violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 11, 21 e 24 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Reggio Calabria omesso di dichiarare la incompetenza del giudice di primo grado benché la Cassazione, risolvendo il conflitto di competenza denunciato, avesse dichiarato che i fatti di concussione consumata contestati al IA nel processo pendente dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. fossero in parte i medesimi per i quali già pendeva a carico dello stesso IA altro processo, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per il reato di millantato credito.
2.3. Violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto l'avvenuta celebrazione di due distinti processi in primo grado a carico del IA, neppure riuniti in seguito dinanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria, aveva comportato che il prevenuto fosse stato giudicato, in entrambi i processi, per un'attività di "mera agevolazione nella procedura liquidatoria avviata in seguito alla dichiarazione di fallimento", nonostante nei due processi gli fosse stata contestata fa diversa ipotesi di abuso della qualità di pubblico ufficiale "per aggiustare il processo penale a carico dei fallito".
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 649 c.p.p., comma 2, artt. 15 e 317 cod. pen., per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado in relazione alla ipotesi di concussione consumata, di cui al capo d'imputazione A), nonostante per gli stessi identici fatti il IA fosse stato già giudicato e condannato in altro processo, in relazione alla diversa fattispecie di millantato credito, avendo egli agito, secondo la contestazione, come "mero intermediario (...) con gli altri organi istituzionali del fallimento, all'acquisto dei loro favori per far conseguire risultati favorevoli al fallito nell'ambito della procedura concorsuale".
2.5. Vizio di motivazione, per avere la Corte reggina confermato la sentenza impugnata senza dare alcuna giustificazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'episodio di tentata concussione di cui al capo d'imputazione B).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile in quanto presentato senza il rispetto del termine per impugnare di cui al combinato disposto dell'art. 585 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata il 17/02/2011 e depositata il 18/05/2011 (nel termine dei novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544 c.p.p., comma 3), risulta essere stata notificata per estratto con avviso all'imputato contumace, ex art. 548 c.p.p., comma 3, in data 23/06/2011.
Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., commi 1, lett. c), e comma 2, lett. d), per la proposizione dell'impugnazione scadeva, dunque, il 22/09/2011 (considerata la sospensione per il periodo feriale dal 01/08 al 15/09/2011), mentre il ricorso del IA risulta essere stato depositato, come si è anticipato, il giorno successivo.
Non è di ostacolo alla declaratoria di inammissibilità la circostanza che quell'avviso di deposito con estratto contumaciale sia stato notificato, ex art. 161 c.p.p., comma 4, solo ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, in quanto questa Corte ha già avuto modo di chiarire come non sia affetta da alcuna nullità la notificazione di un atto eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 2, ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 6, n. 6934 del 16/01/2012, Siracusano, Rv. 252038; Sez. 3, n. 32259 del 19/06/2007, Albanese, Rv. 237214). E ciò vale anche per il caso di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, laddove costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione, in quanto la notificazione è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto (Sez. 1, n. 16001 del 25/03/2004, Giannavola, Rv. 227810; Sez. 3, n. 4552/02 del 27/11/2001, Di Lucente, Rv. 220939). Nè è sostenibile, così come è stato fatto nel ricorso, che l'omessa notifica di quell'avviso con estratto ad uno dei due difensori di fiducia avrebbe impedito per lo stesso la decorrenza di un autonomo termine per proporre impugnazione, in quanto per entrambi i patrocinatori dell'imputato quel termine era iniziato a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto per il deposito della motivazione della sentenza;
mentre lo spostamento in avanti della decorrenza, derivante dalla operatività della speciale regola stabilita dall'art. 585 c.p.p., comma 3, (secondo cui "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo"), non poteva che riguardare il termine previsto per l'imputato, decorrente, come si è visto, dalla notifica ad uno dei suoi difensori, ex art. 161 c.p.p., comma 4, dell'avviso di deposito della sentenza con relativo estratto contumaciale.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012