Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10453 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO /02 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION volusioux conhalto SEZIONE SECONDA herbhizione Recents concipetting mi10 1.ri Magistrat Composta dagli Dott. Franco - Presidente PONTORIERI R.G.N. 23021/99 Cron. 28056 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO - 2134Rep. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Dott. Vincenzo COLARUSSO Ud. 21/03/02 Dott. Francesco Paolo FIORE -b Rel. Consigliere CORTE SUPREMADIC ATION UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR dal Sig. S E NTENZA per diritti € 19 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLERE LI LO, AL MA TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA MASALA CANCELLERIA DETTORI, che li difende unitamente agli avvocati LUIGI GRITTI, ANTONELLA PODAVITTE, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
EL SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROEL, che lo difende all'avvocatounitamente 2002 "GIACOMO BONOMI giusta delega in atti;
474
- controricorrente -
-1- nonchè
contro
EL IP;
intimato avverso la sentenza n. 341/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato DETTORI MASALA Giovanna, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI per delega dell'Avv. ROEL dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 31 maggio 1990, ST e PO MA, deducendo che NG GL e AR RE AN si erano resi inadempienti all'obbligo di concludere le compravendite defini- tive di alcuni appezzamenti di terreno, di cui ai contratti preliminari del 20 agosto e 16 settembre 1980, li convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, e, previa risoluzione di quei contratti, ne chiedevano la condanna a restituire gli acconti del prezzo di vendita, loro corrisposti per complessive lire 100.000.000. NG GL e AR RE AN si costi- 7 tuivano e resistevano alla domanda. Con sentenza del 25 gennaio/22 aprile 1995, il Tribunale di Brescia dichiarava risolti i contratti per inadempimento di NG GL e AR RE AN e condannava questi ultimi a restituire a ST MA gli acconti ricevuti per lire 100.000.000, oltre interessi. Le parti interponevano gravame: GL e Andalo- ni, in via principale, ed i MA, in via inci- dentale. Con sentenza del 17 febbraio/25 maggio 1999, la Corte d'appello di Brescia rigettava i gravami. 3 In particolare, Osservava che la mancata verifica della scrittura privata, relativa al primo contrat- to del 20 agosto 1980, scrittura disconosciuta da AR RE AN in punto sottoscrizione, non aveva apprezzabile rilievo, atteso che la AN risultava avere manifestato consenso a quella scrittura, nel suo complesso, attraverso la sotto- disconosciuta, dalla stessa apposta scrizione non nel medesimo supporto cartolare e relativa ad ulteriore e successiva dichiarazione del 12 settem- bre 1980. Precisava, poi, che le emergenze documen- tali, di per sé comprovanti il fondamento della domanda dei MA, accolta in primo grado, trovavano ulteriore conferma negli elementi desumi- bili dalla prova testimoniale assunta. Per la cassazione di tale sentenza, NG GL e AR RE AN hanno proposto ricorso in forza di due motivi. ST MA ha resistito con controricorso, mentre PO MA non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2702, 1470, 1362 e 1188 C.C., nonché artt. 215 e 216 c.p.c.), i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia 4 preso in considerazione la scrittura privata del 20 agosto 1980, nonostante essa scrittura fosse stata disconosciuta dalla ricorrente AN, e l'abbia poi collegata, funzionalmente, tanto da sostanziar- ne il contenuto, con l'autonoma e diversa scrittura privata, che la AN aveva sottoscritto il successivo 12 settembre sullo stesso documento della scrittura disconosciuta. Il motivo non ha pregio. Ed invero, la Corte di merito non risulta essere t incorsa nelle violazioni e false applicazioni di legge, che i ricorrenti le attribuiscono, muovendo da una supposta autonomia delle volontà espresse nelle citate scritture, racchiuse in documento unico, così che, espunta la scrittura anteriore, perché disconosciuta, l'altra non potrebbe colle- garsi alla prima, né sarebbe di per sé rappresenta- tiva di valido contratto. La Corte di merito, infatti, lungi dall'ipotizzare un'autonomia delle volontà espresse nel corpo del documento in oggetto, che avrebbe portato agli errori denunciati dai ricorrenti, ha ritenuto, invece, nell'ambito di una giustificata e non viziata attività ermeneutica, che quel documento esprimesse una indivisibile logicità delle dichia- 5 razioni riferibili alla ricorrente AN, così da raffigurarne la volontà (unica) di negoziare la compravendita, anche quanto ad annessa quietanza, di cui alla iniziale dichiarazione. In effetti, la Corte di merito così si esprime sul bensì, vero che la sottoscrizione punto: E', attribuita a AR AN, in calce alla scrittu- è stata disconosciuta ra datata 20 agosto 1980, è altrettanto vero, peraltro, dall'interessata.. un'ulteriore sottoscrizione della AN, che apposta nel contesto del medesimo supporto cartola- re, è rimasta immune da disconoscimento.. con essa la convenuta ha fatto propria una dichiarazione del seguente tenore: Li 12 settembre 1980. Come accordo retro aggiungiamo un piò circa vicino ai venduti. Riceviamo quale acconto la somma di tredicimilioni. In fede.. Lo stretto collegamento logico fra la dichiarazione di volontà or ora trascritta e il retrostante negozio di compravendita, nonché l'espresso richiamo confermativo fatto dalla prima al secondo, valgono a conferire alla sottoscrizione in esame il carattere di manifestazione di consenso all'intera complessa scrittura cui accede e, quindi, anche al testo del regolamento contrattuale e della quietanza di pagamento di lire 30.000.000, 6 contenuti nella prima facciata e recanti la firma disconosciuta." Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della
contro
- versia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito "per rigettare l'appello proposto dagli odierni ricorrenti ha dovuto utilizzare non solo il documento di cui è stata disconosciuta la firma (e pertanto non attribuibile alla signora AN), ma anche le prove testimoniali illegittimamente introdotte nel giudizio di primo grado.” Il motivo non ha pregio. I ricorrenti, invero, impropriamente attribuiscono alla Corte di merito di aver dovuto utilizzare, al fine di rigettare l'appello da loro proposto, anche le prove testimoniali assunte, di cui assumono inammissibilità ed erroneità di valutazione. In effetti, tale attribuzione di influenza (decisi- va) delle prove testimoniali sul convincimento espresso dalla Corte di merito con riguardo alla infondatezza del gravame è smentita dalla stessa lettera della sentenza impugnata, laddove precisa che le prove testimoniali assunte hanno solo valore di contorno e di conferma delle prove documentali acquisite, e, in tali termini, sono appunto valuta- te, senza alcuna particolare efficacia causale sulla decisione resa, che ne resta quindi impregiu- dicata. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente, liquidate in euro 21211oltre euro 3.500,00 per onorari. Così deciso il 21 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. franco Fontain Il ns.Dest. presidente можело Кав Вое 10ST 129, 11 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 406T 20,66 TOT. 149,77 DEPOSITATO NI CANCELLERIA LUG. 2002 1.8 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma CANCE Registiden data17 SET.2002 4. alan.
3.8831 erie Versate C 149,77 (euro. CENTOQUAPANIANOVE/77 ..) p. Mogent Area So ( t.ssa Mano Grez PFO) 1 Responsabile Servi z i Dr. M. RACCICHA Де