Sentenza 16 gennaio 2012
Massime • 1
È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei due difensori dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2012, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 16/01/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI IO - rel. Consigliere - N. 81
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 21193/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AT, n. a Messina il 17 settembre 1943;
avverso la sentenza del 10/02/2011 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per la parte civile CO UG l'avv. IO Li Destri, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
uditi per il ricorrente gli avvocati Giuseppe Renato Milasi e Armando Veneto, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 maggio 2010, il Tribunale di Messina condannava AT SA alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile UG CO, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 377 bis c.p., qualificato come tentativo, per avere, con offerte di denaro e altre utilità, tentato di indurre il m.llo dei Carabinieri Biagio AT a rendere, nella sua qualità di imputato di reato connesso, dichiarazioni mendaci davanti ai Tribunale di Catania nell'ambito del processo
contro
RI e altri, e in particolare a non reiterare (avvalendosi della sua facoltà di non rispondere) le dichiarazioni accusatorie rese al P.m. di Catania a carico del magistrato IO LE, in quel processo imputato di concorso esterno in associazione mafiosa (cosca mafiosa messinese già capeggiata da EL LF) e altri reati (in Messina, nel corso dell'anno 2003 e fino al 3 aprile 2004). Osservava il Tribunale che la responsabilità del SA doveva ritenersi provata sulla base, in particolare delle dichiarazioni del AT, della parte civile avv. CO, di vari testi e di dati obiettivi, rappresentati dalle utilità elargite dal SA al AT (viaggi o soggiorni pagati a Campione d'Italia, ingressi gratuiti al locale casinò, regalie, assunzione nella società SITAT s.r.l., facente capo al SA del figlio del AT, ME).
Risultava così dimostrato che il SA, imprenditore messinese, aveva cercato di indurre il AT a non ripetere in dibattimento (avvalendosi della facoltà di non rispondere o comunque rispondendo evasivamente) quanto di sua conoscenza sui torbidi legami tra il LE e ambienti mafiosi (su cui il AT aveva riferito durante le indagini agli inquirenti), temendo alcune ripercussioni sulla propria posizione, dati i suoi stretti rapporti con il LE, cui aveva tra l'altro venduto un appartamento in Messina;
vicenda sul quale aveva in precedenza riferito l'avv. CO. Doveva essere poi riconosciuto il risarcimento dei danni in favore della parte civile dato che il AT, su cui era stato esercitato un tentativo di subornazione, era stato indicato dall'avv. CO quale testimone, sicché sussisteva un interesse qualificato del CO alla genuinità della prova addotta nel processo.
2. A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute al SA le attenuanti generiche, riduceva la pena, dichiarata interamente condonata, a mesi dieci di reclusione, confermando nel resto.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori avvocati Armando Veneto e Giuseppe Amendolia, che espongono i seguenti motivi.
3.1. Violazione di norme in materia di notifiche con riferimento al decreto di citazione nel giudizio di appello, sia perché notificato all'imputato presso lo studio di uno solo dei due difensori, sia perché comunque avrebbero dovuto essere osservate le disposizioni dell'art. 157 c.p.p., tentando la notifica mediante consegna all'imputato.
3.2. Violazione dell'art. 185 c.p., e art. 74 c.p.p., essendo stata erroneamente rigettata la richiesta di esclusione della parte civile, che non aveva la qualità di persona offesa e nemmeno di danneggiato dal reato, considerato anche che questo era stato contestato nella forma tentata.
3.3. Violazione dell'art. 603 c.p.p., con riferimento al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione della istruzione dibattimentale mediante l'audizione del LE, che avrebbe potuto ben chiarire i suoi rapporti con il SA. La richiesta, proposta con i motivi nuovi, era collegata ai capi e punti investiti dall'appello principale.
3.4. Violazione dell'art. 192 c.p.p., per erronea valutazione di attendibilità del AT, a fronte di dettagliate censure difensive che evidenziavano le incongruenze delle sue dichiarazioni.
3.5. Violazione dell'art. 546 c.p.p., e art. 377 bis c.p., e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello fatto ricorso per la valutazione dei fatti ad atti di altri processi che non costituivano sentenze irrevocabili, per di più in modo parziale, non essendosi valorizzati i dati favorevoli alla tesi difensiva.
3.6. Vari profili di violazione di legge e vizio di motivazione:
- erronea valutazione di configurabilità del tentativo con riferimento all'art. 377 bis c.p.;
- erroneità del giudizio di sussistenza della qualità di teste del m.llo AT la cui citazione non era stata ancora autorizzata al momento dei fatti contestati, evenienza che seguì solo dopo nove mesi rispetto ai contatti tra il SA e il AT e che si colloca in un momento in cui i rapporti tra i due erano ormai cessati, e ciò per un recesso volontario del SA;
- carenza di originalità della motivazione, che si traduce in una supina riproduzione di ampi stralci di quella di primo grado;
- erronea valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni del AT e del CO, punto su cui erano state mosse specifiche critiche da parte della difesa;
- mancata considerazione del rilievo delle dichiarazioni del AG e dello IO, entrambi assolti dalle accuse loro mosse di correità con il SA.
3.7. Violazione di norme di legge in punto di mancato accertamento della intervenuta prescrizione del reato, essendo indiscusso che la condotta addebitata al SA si era interrotta nel luglio 2003, data dalla quale egli non aveva avuto più rapporti con il AT.
4. I medesimi difensori hanno poi depositato memoria, con la quale puntualizzano ulteriormente, con riferimento a vari passaggi della sentenza e a stralci di atti, che la condotta contestata era comunque cessata nel luglio del 2003.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad avviso della Corte, il ricorso, che si articola in motivi in larga parte inammissibili, è fondato solo con riferimento alla deduzione di prescrizione del reato, dovendo essere rigettato quanto alle statuizioni civili, ex art. 578 c.p.p.. 2. Non essendo stato l'imputato reperito nel domicilio dichiarato, la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello è stata correttamente effettuata a mani del difensore, a norma, dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (e non in base all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis,
erroneamente evocato dal ricorrente).
Non rileva che la formalità sia stata perfezionata con consegna dell'atto a solo uno dei due difensori (mentre la consegna all'altro difensore pur se ugualmente avvenuta, si è perfezionata senza rispetto del termine di legge), perché la norma ora citata, riferendosi "al difensore" non implica che nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori l'atto debba essere consegnato a entrambi (v., in analogo senso, Sez. 3, n. 4552 del 27/11/2001, dep. 2002, Di Lucente;
Sez. 6, n. 2733 del 08/06/1994, Kahric). Non è infatti qui in discussione il diritto di difesa: il consegnatario non riceve per sè, ma quale domiciliatario ex lege dell'imputato, al quale dunque è assicurata la conoscenza effettiva dell'atto per mezzo della doverosa informativa che deve rendergli il difensore consegnatario, essendo evidentemente superflua una ulteriore informativa, relativa allo stesso atto, da parte di un secondo difensore.
2. Correttamente è stata riconosciuta la legittimazione alla costituzione quale parte civile di UG CO, che, era parte civile nel procedimento in cui dovevano essere assunte le dichiarazioni del AT, dal CO indicato nelle liste. Egli, quindi, come rilevato dalla Corte di appello, aveva un interesse qualificato alla genuinità della relativa prova.
Il fatto, poi, che l'interferenza esercitata dal SA sia rimasta a livello di tentativo, non escludeva di per sè che il CO potesse avere subito un danno, quanto meno a livello morale, essendo questa una questione non di ammissibilità della costituzione di parte civile ma di esistenza e di quantum di un danno risarcibile.
Ma il ricorrente non ha posto una simile questione, limitandosi a dolersi solo della mancata esclusione della parte civile, senza impugnare specificamente il capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno.
3. Appare manifestamente infondato il motivo relativo al mancato accoglimento della rinnovazione della istruzione dibattimentale, con riferimento alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni di IO LE, imputato nel procedimento a quo.
La Corte di appello, infatti, ha esaurientemente illustrato le ragioni per le quali tale audizione, non sollecitata dalla difesa in primo grado, era stata ritenuta non assolutamente necessaria, osservando che erano del tutto chiariti la natura e l'oggetto dei rapporti intercorrenti tra il LE e il SA, concernenti la vendita dell'immobile fatta al primo dal secondo. Si tratta di valutazione che, in quando perfettamente logica e puntuale, non è suscettibile di sindacato in questa sede.
4. Le censure circa la inosservanza delle regole sulla valutazione dei dati probatori sono inammissibili, in quanto si risolvono nella sostanza in critiche sull'apprezzamento dei fatti operato dalla Corte di appello con motivazione diffusa, completa e priva di vizi logico- giuridici.
La sentenza impugnata, pur richiamando, talvolta superfluamente, ampi stralci di quella di primo grado nonché del procedimento presupposto e di altri procedimenti in vario modo collegati, rende ragione del convincimento circa l'affermazione di responsabilità penale del SA, fondandosi sul dettagliato racconto del AT, motivatamente giudicato soggettivamente ed oggettivamente attendibile, che ha riferito circa le incessanti pressioni del SA ad astenersi dal rendere dichiarazioni nel procedimento a carico del LE;
racconto riscontrato dalle dichiarazioni testimoniali de relato del CO, cui il AT aveva confidato tale condotta del SA, e, soprattutto, dai dati oggettivi rappresentati dai benefici di rilevante valore economico, diretti o indiretti, procurati dal SA al AT.
5. Infondato è il motivo che assume la non configurabilita del tentativo nella fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p.. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, quello di cui si discute è un reato di evento, integrato dalla condotta consistente in asserzioni mendaci o nel silenzio serbato dal soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'a.g., che sia effetto della induzione, consistente, alternativamente, nell'uso di violenza o minaccia o di offerte o promesse di denaro, da parte del soggetto agente.
Sicché, una volta che la condotta del soggetto agente sia stata, come nel caso di specie, realizzata, e sia da reputare idonea al condizionamento del soggetto su cui ricade la condotta antigiuridica, il fatto che quest'ultimo soggetto resista alla pressione materiale o morale esercitata nei suoi confronti integra appieno il paradigma dell'art. 56 c.p. (v., in questo senso, Sez. 6, n. 39749 del 19/07/2011, Motta;
Sez. 2, n. 44464 del 25/11/2010, AG;
Sez. 6, n. 45626 del 25/11/2010, Z.; Sez. 6, n. 32633 del 12/07/2006, Lucchetta).
6. Il AT, come risulta dai dati richiamati nella sentenza impugnata, aveva la qualità richiesta come presupposto dall'art. 377 bis c.p., prima di essere destinatario delle regalie del
SA, essendo stato indicato nella lista testimoniale ex art.468 c.p.p., ed essendone stata autorizzata la citazione, non rilevando che egli non fosse stato ancora materialmente citato ex art. 142 disp. att. c.p.p..
Ciò del resto è indirettamente, ma inequivocabilmente, confermato dal fatto che proprio con riferimento alla preannunciata deposizione del AT ex art. 210 c.p.p., venivano rivolte le reiterate pressioni da parte del SA per indurlo ad astenersi dal deporre.
7. Risulta sulla base dei dati univocamente richiamati dalla sentenza impugnata che la condotta induttiva del SA non può essersi protratta oltre il luglio 2003, epoca a partire dalla quale cessò ogni frequentazione con il AT.
Pertanto tenendo conto del tempo di prescrizione del reato, stabilito, in ragione della pena edittale stabilita per il reato in esame, dall'art. 157 c.p., pari a sette anni e sei mesi, aumentato di tre mesi e ventidue giorni per le sospensioni del corso della prescrizione complessivamente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, il reato deve ritenersi prescritto alla data del 22 aprile 2011.
8. In conclusione, ferme restando le statuizioni civilistiche, ex art. 578 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Il ricorrente va condannato a rifondere alla parte civile CO UG le spese del grado, che, in ragione dell'attività dispiegata, si ritiene di determinare in Euro 2.500, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile CO UG le spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 2.500, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012