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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
dr. Stefano Mambretti Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3192/2022 promossa in grado d'appello
DA
HOTEL VILLA BELVEDERE LARIO INVEST S.R.L. (C.F. 03423470131), con il patrocinio dell'avv. ELIA DI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTOLLI, 5
22100 COMO presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI ARGEGNO (C.F. 80010240135), con il patrocinio dell'avv. VIRGINIA
MANZI, elettivamente domiciliato in VIALE ROOSEVELT, 17/A 22100 COMO presso il difensore
E
AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), con il patrocinio ex lede dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in
VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
RESISTENTI n. 3192/2022 r.g.
Conclusioni:
Per HOTEL VILLA BELVEDERE LARIO INVEST S.R.L.:
“In via preliminare e pregiudiziale:
1. disporre la estromissione dal giudizio del Comune di Argegno, unitamente agli atti e ai documenti depositati dal Comune nel fascicolo di causa perché il difensore del Comune, sin dalla Comparsa di costituzione del 20.10.2020 davanti al primo Giudice - Tribunale Ordinario di Como – si era dichiarato non proprietario dell'area oggetto di causa. Hotel Belvedere, preso atto delle dichiarazioni del difensore comunale, aveva chiesto la estromissione dell'Ente dalla causa;
istanza reiterata anche in sede Tribunale Regionale Acque Pubbliche – TRAP – all'udienza del 19.03.2024 con la conseguente dichiarazione di rinunciare alle domande nei confronti del Comune di Argegno. Nonostante ut supra, il Comune attraverso il medesimo difensore ha, poi, continuato e continua a contestare le domande e le richieste di parte attrice, perfino, nel foglio di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024 che dovrà essere, per l'effetto, ignorato ed estromesso. Hotel Belvedere chiede all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Voler dichiarare estinto il giudizio tra Hotel Belvedere e il Comune di
Argegno, disponendo la integrale compensazione delle spese di causa tra Hotel Belvedere e
Comune di Argegno;
la compensazione delle spese è corretta e motivata, perché il Comune, seppure consapevole di non avere alcun interesse al contenzioso, ben avrebbe potuto non costituirsi nell'anno 2020 nel giudizio promosso davanti al Tribunale Civile di Como e davanti al TRAP e, se costituito, abbandonare il giudizio come più volte richiesto da Hotel Belvedere.
Il Comune di Argegno attraverso il proprio difensore insiste (contraddittoriamente e sine titulo) nel reiterare contestazioni di diritto e di merito rispetto alle quali è privo di legittimazione e di interesse, così come dallo stesso Ente riconosciuto.
Nel merito - In via principale, subordinata e gradata:
1. accertare e dichiarare che l'ex mappale n. 1051, Foglio 9, C.T. Comune di Argegno (soppresso e accorpato dall'anno 2003 nel mappale n. 4, Foglio 9, Comune di Argegno), quale mappale di terreno – giardino sopraelevato nella disponibilità di fatto e di diritto da sempre e, comunque, da oltre 150 anni, della società Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l. e, per l'effetto, negare ogni diritto dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, sul mappale 1051, Foglio 9, C.T. Comune di Argegno (ora mappale n. 4, Foglio n. 9) e far cessare ogni molestia;
la intestazione del mappale n. 4 è provata e documentata anche dal rogito – atto di cessione di quote e modifica di patti sociali di società in nome collettivo - per atto Notaio Enrico Girola di Como Rep. n. 19.507/13.468 del
31.01.2013 in atti (All.to 05 atto di citazione); atto pubblico che, unitamente alle certificazioni catastali storiche (All.to 02 atto di citazione) del mappale n. 4 (ex-1051) costituiscono atti fidefacenti che provano e documentano la cessione del mappale a Hotel Belvedere;
2. accertare e dichiarare la pertinenzialità naturale, fisica e morfologica dello spazio de quo
(l'ex mappale n. 1051, Foglio 9) al compendio immobiliare dell'Hotel Belvedere e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'interesse/uso pubblico e/o di diritti dell'Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, sul terreno destinato pagina 2 di 12 n. 3192/2022 r.g.
a giardino-verande della società Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l., ordinando contestualmente la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; la domanda di parte attrice/Hotel Belvedere è fondata nel merito e in diritto perché lo spazio oggetto di causa - mappale n. 4 - è costituita da un giardino/veranda antistante la struttura alberghiera e di ristorazione che, comunque, da tempo immemorabile, ha perso le caratteristiche per poter essere considerata area demaniale. L'area oggetto di causa - mappale n.
4 - per le sue attuali connotazioni fisiche-morfologiche non presenta alcuna utilità pubblica e non risulta idonea a soddisfare alcuna finalità di interesse pubblico sia sotto il profilo fisico- territoriale perché inaccessibile e non fruibile da parte di soggetti terzi sia sotto il profilo temporale perché da sempre utilizzata in via esclusiva dalla struttura alberghiera - ora denominata Hotel Belvedere - trattandosi dello spazio giardino/veranda antistante e di pertinenza dell'hotel in posizione sovrastante e sopraelevata di circa tre/quattro metri dal livello del Lago di Como, come tale fisicamente posato sulla superficie terrazzata sorretta da un muraglione in pietra lungo circa 100 metri e alto circa tre/quattro metri. A conferma di quanto sopra, negli “Atti disciplinari”, risalenti all'anno 1849/1960 (All.to 10 atto di citazione), risulta documentato che lo spazio oggetto di causa, pur essendo stato erroneamente titolato come
“spiaggia”, non ha mai avuto le caratteristiche di “spiaggia” perché trattavasi di uno spazio sopraelevato di circa tre/quattro metri dal livello del Lago di Como, di pertinenza dell'allora piccola struttura alberghiera;
3. ordinare all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della società Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l.;
4. in ogni caso, accogliere integralmente le istanze e le domande di Hotel Belvedere e respingere le domande e istanze del Comune di Argegno, perché illegittimamente reiterate anche nel foglio di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024, e dell'Agenzia del Demanio, con ogni conseguente statuizione in fatto e diritto. L'interesse della società Hotel Belvedere Lario Invest
S.r.l. sussiste anche a tutela del diritto di proprietà tra fondi confinanti: a tal fine propone l'azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. e quella di apposizione di termini ex art. 951 c.c.;
5. nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga non sussistente in capo alla società attrice il diritto di proprietà sulla porzione di giardino pertinenziale alla struttura alberghiera e di ristorazione (mappale n. 4, Foglio 9) di pertinenza del compendio immobiliare dell'Hotel Belvedere e l'assenza su di essa di ogni diritto in capo all'Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, Hotel Belvedere si rende disponibile all'acquisto con diritto di prelazione dell'area per cui è causa che si trova all'interno del compendio immobiliare dell'Hotel Belvedere, atteso che lo spazio giardino/veranda antistante la struttura alberghiera e di ristorazione - Hotel Belvedere, da tempo, immemorabile, ha perso le caratteristiche per poter essere considerata area demaniale.
In via istruttoria:
6. Hotel Belvedere chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Voler istruire la causa disponendo
Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata ad accertare ed a confermare la domanda attrice, di pagina 3 di 12 n. 3192/2022 r.g.
cui alle effettuate ricerche di carattere storico-catastale, l'effettiva natura privata dello spazio giardino/veranda, atteso che detto spazio (= mappale n. 4, Foglio n. 9, in Comune di Argegno) giace in posizione sopraelevata e interposta tra le sottostanti acque del Lago e la retrostante struttura fisica ed edilizia Hotel Belvedere. In ogni caso, Hotel Belvedere chiede all'Ill.mo
Tribunale adito di Voler disporre ogni utile e necessaria integrazione istruttoria.
7. Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l. si riserva su tutto e, comunque, di ulteriormente illustrare e documentare con le successive memorie difensive in vista dell'udienza di discussione davanti al Collegio.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. Hotel Belvedere si oppone sin d'ora ad eventuali nuove e/o diverse domande e istanze delle controparti”.
Per il COMUNE DI ARGEGNO:
“Il Comune di Argegno come rappresentato e difeso, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta, dichiarando sin da ora di opporsi ad eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte sulle quali dichiara di non accettare il contraddittorio, chiede che l'Ill.mo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche adito voglia:
In via preliminare/pregiudiziale:
*dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Argegno atteso che lo stesso non
è titolare di diritto di proprietà dell'area demaniale di cui trattasi, che fa parte del demanio
Statale;
*dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore a proporre la domanda di regolamento di confine per insistenza di alcun titolo legittimante;
Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: con più ampia riserva nei termini di legge.
Spese rifuse”
Per AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA:
“Voglia l'Ecc.mo Trap adito respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, ordinando al competente Ufficio del territorio conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate il rispristino delle corrette intestazioni catastali a spese di parte attrice.
Con vittoria delle spese di giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di declaratoria di incompetenza funzionale emessa dal Tribunale di Como, originariamente adìto, con sentenza n. 999/2022, l'Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante OV TI RO, ha riassunto la causa pagina 4 di 12 n. 3192/2022 r.g.
innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, convenendo in giudizio il
Comune di Argegno e l'Agenzia del Demanio per sentir accertare e dichiarare che l'ex mappale n. 1051 del Fg. 9 del Comune di Argegno (soppresso e accorpato dal 2003 al mappale n. 4 del
Fg. 9), corrispondente ad un'area di circa mq. 428,63 su cui insistono la veranda ed una porzione del proprio giardino, è di sua proprietà e per sentire di conseguenza negare ogni diritto e/o interesse pubblico su tale area del Comune di Argegno e/o dell'Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale Lombardia, con ordine a questi ultimi di cessare qualsivoglia turbativa al legittimo e pacifico esercizio del proprio diritto.
Parte attrice nega in particolare che all'area indicata possa riconoscersi natura di bene pubblico comunale o demaniale, sul rilievo che “il terreno dove insiste l'Hotel Belvedere e tutto il terreno antistante destinato a giardino/veranda (compreso il mappale n. 1051) sorge da sempre in posizione sovrastante e sopraelevata di circa 3/4 metri rispetto al sottostante livello naturale delle acque del lago (zero idrometrico)” ed inoltre “l'intero compendio immobiliare turistico alberghiero trovasi diviso e separato anche dalle sottostanti e profonde acque del lago… da un muraglione in pietra lungo circa 100 metri e alto circa 3/4 metri”, sicché difetterebbero “ab origine (art. 943 c.c.) i presupposti territoriali e morfologici (spiaggia, livello lago etc.) e, perfino, i presupposti normativi o di legge (art. 822 c.c. e seguenti) funzionali all'utilizzo della predetta porzione di terreno ad un determinato interesse demaniale o pubblico”. Inoltre, il mappale in questione “non potrebbe essere considerato demaniale perché non … funzionale nemmeno (in via residuale) all'accesso o al transito diretto al lago (qui, alto, profondo e inaccessibile oltre che separato dal muraglione in pietra) e tanto meno per recarsi ad una sottostante spiaggia che non c'è …”. Dunque, si dovrebbe al più ritenerlo ricompreso nel patrimonio disponibile del Comune di Argegno, essendo “come tale alienabile, usucapibile e usucapito”, senza che rilevi, a contrario, l'accettazione, da parte dei diversi proprietari dell'Hotel succedutisi nel corso del tempo, della relativa “concessione a pagamento”, in quanto manifestata “per quieto vivere” nell'attesa di un chiarimento della situazione di fatto mai intervenuto, neppure dopo la soppressione, nel 2003, del mappale in questione ed il relativo accorpamento (unitamente ai mappali nn. 1 e 3) al mappale n. 4, inizialmente costituito dal solo fabbricato dell'Hotel Belvedere.
Si sono costituiti ritualmente sia il Comune di Argegno, che l'Agenzia del Demanio.
Il primo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva “in ordine alla domanda diretta a negare la natura demaniale dell'area di cui trattasi”, in quanto “non … titolare del diritto di proprietà sul bene bensì mero soggetto delegato alla gestione del demanio lacuale che è di proprietà dello Stato” (gestione ulteriormente delegata da parte sua all'Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi Minori). Ha posto comunque in evidenza, anche alla luce delle produzioni avversarie, che l'area oggetto di causa è sempre stata considerata demaniale sia “dagli stessi privati (danti causa di parte attrice e dell'attrice stessa) tanto da richiederne la concessione per l'utilizzo, sia dagli Enti che, nel tempo, di sono occupati della gestione della stessa rilasciando le concessioni”, essendo “il dato catastale … del tutto ininfluente ai fini di cui trattasi e, certamente non … idoneo a dimostrare la perdita di possesso da parte della PA né tantomeno il possesso in capo all'attore, che, al contrario, gli deriva dagli atti di concessione”. Ha ribadito che parte attrice ed i suoi danti causa hanno sempre goduto dell'ex mappale n. 1051 non uti domini, ma in forza di concessione demaniale e che per l'area in questione, in quanto pagina 5 di 12 n. 3192/2022 r.g.
ricompresa nel demanio lacuale statale, non possono che valere i principi di “inalienabilità”,
“incommerciabilità”, “non usucapibilità” ed “impossibilità di sdemanializzazione”. Nel merito, ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
L'Agenzia del Demanio ha osservato a sua volta “che la semplice circostanza della sussistenza, fin dal 1849, di una concessione per area demaniale sulla particella di che trattasi, sarebbe - anzi è- di per sé sufficiente ad affermare senza ombra di dubbio che non ricorrano le condizioni per accogliere la domanda della società attrice”, essendo anche le modifiche dei luoghi, pur riguardanti opere inamovibili, avvenute “in virtù di plurime e reiterate concessioni”, né potendosi ipotizzare una concreta usucapibilità della particella oggetto di causa in mancanza di alcun provvedimento espresso di sdemanializzazione e considerata in ogni caso l'avvenuta corresponsione “per anni dei canoni di concessioni demaniali regolarmente sottoscritte” e la richiesta di nuova concessione nell'anno 2016. Ha eccepito l'arbitrarietà della “modificazione intervenuta presso il catasto comunale nel 2003 …, in quanto non supportata da alcun titolo valido” ed ha concluso a sua volta per il rigetto delle domande di parte attrice, con ordine al competente Ufficio del territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di provvedere al “ripristino delle corrette intestazioni catastali …”.
Così instauratosi il contraddittorio, e fissata la prima udienza per il giorno 7.3.2023, la causa ha subìto in seguito alcuni rinvii finalizzati a conoscere l'esito dell'iniziativa di parte attrice consistita nella presentazione di istanza di sdemanializzazione. Data l'imprevedibilità dei relativi tempi di definizione, ed essendosi l'Agenzia del Demanio opposta ad ulteriori differimenti, con ordinanza riservata del 19.3.2024, il Giudice delegato ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.11.2024.
In tale udienza, precisate le conclusioni come in epigrafe, la discussione davanti al Collegio è stata fissata per il giorno 26.2.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, i procuratori costituiti hanno illustrato i rispettivi argomenti difensivi, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
Il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
In accoglimento della preliminare eccezione svolta dal Comune di Argegno, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo rispetto alla domanda con cui Hotel Villa
Belvedere Lario Invest S.r.l. ha chiesto accertarsi l'inesistenza di alcun diritto del suddetto Comune relativamente all'ex mappale n. 1051 del foglio 9, soppresso e accorpato dall'anno
2003 al mappale 4 del Foglio 9, sul presupposto che tale mappale sarebbe di sua proprietà.
Avendo la ricorrente spiegato una domanda riconducibile al paradigma dell'articolo 949 c.c., deve osservarsi che la nozione di proprietà accolta dall'art. 832 c.c., quale diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, non si attaglia alla proprietà pubblica, il cui tratto caratterizzante non si identifica tanto nel contenuto del diritto dominicale (centrato sul diritto del proprietario di godere e disporre dei beni), quanto nell'elemento finalistico, ossia pagina 6 di 12 n. 3192/2022 r.g.
nella destinazione del bene al soddisfacimento di interessi pubblici, essendo significativo, in quest'ottica, che le norme civilistiche non utilizzino il termine "proprietà", bensì il verbo
“appartenere”, ad evidenziare appunto la distinzione tra il diritto di proprietà e la proprietà pubblica (vd. artt. 822 c.c., 824 c.c., 826 c.c.).
Anche il regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali indisponibili, laddove ne è sancita l'inusucapibilità, l'inalienabilità e l'inespropriabilità, pone l'accento sul carattere pubblico dei beni non tanto in dipendenza della loro titolarità, quanto per la natura dei poteri gestori ad essi attinenti, rivolti alla realizzazione del pubblico interesse (concezione cd. di "proprietà- funzione).
Appartenendo i beni demaniali e patrimoniali indisponibili allo Stato, il quale li gestisce attraverso i propri organi per raggiungere i propri obiettivi istituzionali, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999, tale gestione è stata attribuita all'Agenzia del Demanio, che ha appunto il compito di amministrare tali beni, razionalizzando e valorizzando il loro uso (art. 65).
Di conseguenza, nel caso in esame, non può che affermarsi la legittimazione dell'Agenzia del
Demanio, derivante dai poteri gestori alla medesima attribuiti.
La stessa ricorrente ha del resto implicitamente riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Comune di Argegno, originariamente unico convenuto innanzi al Tribunale di Como, nel momento in cui ha esteso il contraddittorio all'Agenzia del Demanio e dichiarato, nella propria comparsa conclusionale innanzi al Tribunale ordinario inizialmente adito (punto 11) che “[i]l perimetro del contenzioso è costituito, allo stato, dall'Hotel Belvedere - attore - e dal Demanio
– convenuto”.
Passando all'esame del merito, deve ritenersi che le domande svolte da Hotel Villa Belvedere
Lario Invest S.r.l. siano infondate e vadano respinte.
È la stessa parte ricorrente a ripercorrere la cronologia delle vicende concessorie riguardanti l'ex mappale n. 1051 come segue:
Anno1849: rilascio della prima concessione con Atto prefettizio del 6.12.1849 richiamato nell'istanza di rinnovo presentata dalla Signora SE OC ved. Bosisio nell'anno 1886, con riferimento a “spiaggia” di mq. 202,95;
Anno 1889: istanza di sanatoria e rinnovo della concessione da parte della stessa Signora OC vedova Bosisio, in base a progetto dell'ing. Saverio Stampa dell'11.11.1889 relativo ad area di
536,80 mq. ad uso giardino sostenuto da muro (mapp. n. 1051) e darsena coperta da tetto, concessione (precaria) rilasciata per 30 anni in data 28/01/1889 al canone annuo di 30 lire, con obbligo di rimessione in pristino in caso di decadenza (doc. 7 ricorrente);
Anno 1951: concessione assentita con D.M. 172 del 13.2.1951 alla Ditta TT CA, non prodotta, ma menzionata nella comunicazione a firma Ing. Capo R. Gimigliano dell'Ufficio del
Genio Civile di Como prot. . 15283/1681 di Prot Sez. 3^ in risposta alla nota n. 2869/5 in data
12.10.1960 (doc. 8 ricorrente);
pagina 7 di 12 n. 3192/2022 r.g.
Anni 1960/1962: decreto a firma dell'Ing. capo R. Gimigliano dell'Ufficio del Genio Civile di
Como in data 20.10.1962, pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Como n. 34-
35 del 25-20/10/1962, riguardante il mandato a pubblicare all'albo comunale di Argegno per 15 giorni consecutivi a decorrere dall'1.11.1962, con contemporanea inserzione del Foglio annunzi legali della provincia di Como, la domanda proposta in data 31.10.1960 dal dr. CA TT intesa a mantenere in concessione trentennale una zona di spiaggia demaniale del lago di Como territorio comunale di Argegno della superficie di metri quadrati 564,49 per mantenervi un giardino (doc. 9 ricorrente).
Versato in atti (doc. 10 ricorrente) è anche il relativo Disciplinare “per la concessione di un tratto di spiaggia del lago di Como in Comune di Argegno in seguito alla domanda in data
31/10/1960 del Dr. CA TT”, in forza del quale “si concede alla Ditta Dr. CA TT … la facoltà di occupare una zona di spiaggia demaniale del Lago di Como in territorio del Comune di Argegno …” (art. 1), con la specificazione che “la superficie dell'area concessa è di metri quadrati 564,49 e confina a nord con il mappale di proprietà della richiedente n. 1026 ed agli altri lati con il Lago di Como” (art. 2), dovendo servire “per mantenervi un terrapieno destinato a giardino ed una darsena a terrazzo …” (art 3), il primo
“sistemato a giardino a quota + 3.15 sullo zero idrometrico lacuale” e, la seconda, “della lunghezza di M. 16,80 x 8,00 circa posta sulla parte sud e coperta parzialmente”, oltre a “un piccolo fabbricato destinato a servizi alberghieri” (art. 4). La durata della concessione,
“assentita a titolo precario”, è stabilita in anni 30 “a decorrere dal 20 maggio 1949 …”, con relativa cessazione di pieno diritto alla relativa scadenza (art. 5) e con imposizione dei seguenti canoni:
“a)- periodo 10/5/1949 – 31/12/1953 canone annuo L. 13.500.=
b)- 1/1/1954 – 31/12/1958 Can. Ann. L. 27.000.=
c)- 1/1/1959 – 31/7/1961 canone annuo L. 67.700.=
d)- 1/8/1961 – in avanti " " L. 209.000.=” (art. 6). È, tra l'altro, ulteriormente previsto che “al termine della concessione tutti gli immobili comunque insistenti sulla zona demaniale saranno devoluti gratuitamente allo Stato senza far luogo alla corresponsione di nessun indennizzo” (art. 11).
Anni 1987/1990: nel mese di Novembre 1987, “Domanda di rinnovo di concessione di area demaniale” proposta dagli Eredi di CA TT, alla quale sono allegate planimetria (doc. 11 ricorrente) e “calcolo dell'area demaniale occupata”, con relativa quantificazione in mq.
96,76 (darsena – mappale n. 2) e mq. 469,97 (giardino – mappale n. 1051), per una superficie complessiva di mq. 566,73. In data 7.5.1990, decreto del Magistrato per il Po – Parma – Ufficio
Operativo di Cremona, che, vista la richiesta di “concessione di una zona demaniale del Lago di Como in Comune di Argegno (CO) della superficie di mq. 566,73 per mantenervi una darsena ed un giardino” presentata in data 6.11.1987 dai Signori LI Marinelli e IN TT, nonché il disciplinare del 18.3.1989 “contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere assentita la concessione”, accorda ai richiedenti “la concessione di una zona demaniale del Lago di Como in Comune di Argegno (CO) della superficie di mq. 566,73” sotto l'osservanza del disciplinare di cui sopra e per un periodo di anni 6 a decorrere dal 19.5.1988, dietro corresponsione del canone annuo di Lire 2.777.000 (doc. 12 ricorrente).
pagina 8 di 12 n. 3192/2022 r.g.
Oltre alla menzionata documentazione proveniente dalla ricorrente, il Comune di Argegno ha ulteriormente prodotto determina dell'anno 2005 n. 37/2005 e relativo Disciplinare di concessione in data 1.12.2005, avente ad oggetto il rilascio in favore della signora HR JE
OL, quale legale rappresentante della Società Hotel Villa Belvedere S.n.c., della facoltà “di occupare un'area demaniale di mq. 428.63 per uso giardino” per la durata di anni 15 con scadenza 31/12/2019, dietro corresponsione del canone annuo di € 3.429,00 soggetto ad adeguamento Istat annuale (doc. 4 Comune di Argegno).
Determina seguita dalla presentazione nell'anno 2016 all'autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, da parte di OV TI RO quale rappresentante dell'Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l., di istanza in data 1.12.2016 finalizzata al “rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale per anni 15 dell'area demaniale SIGLA
ARGEGNO/15 di mq. 428,63 totali e delle seguenti strutture insistenti sull'area demaniale: veranda mq. 137,47 (mt 23,30x5,90)” ((doc. 5 Comune di Argegno).
Tali essendo i provvedimenti e le istanze succedutisi nel corso del tempo, Hotel Villa Belvedere
Lario Invest S.r.l., proprietaria per atto in data 13.12.1990 a rogito del Notaio Massimo Caspani
(n. 14275 Rep. – 4833 Racc.) degli immobili censiti in NCEU al Fg. 7 Mapp. 4 via Milano – piani T,1,2 - cat. D/2 e in NCT al Fg. 4 – mappale n. 1 e Foglio 7 mappale n. 3 (confini: piazza dell'imbarcadero, lago di Como, mappali n. 1051, 2, 1016, strada statale Regina), nega che possa riconoscersi natura demaniale all'“area lacuale di mq. 428,63 nel Comune di Argegno, relativa ad una veranda e porzioni di giardino pertinenziale ad attività commerciale/turistico/ricettiva” per cui è causa, in quanto, “a partire dalla realizzazione dell'Hotel Villa Belvedere e comunque dall'anno 2003, ossia dalla
"soppressione/accorpamento" catastale del 16/04/2003, il mappale n. 4 … ha di fatto
"assorbito" i mappali nn. 1, 3 e 1051 limitrofi, occupando/usucapendo la parte dello spiazzo interno di pertinenza del compendio immobiliare alberghiero che separava e separa l'hotel dal
Lago di Como (fascia di terreno oggetto di concessione), per cui il sedime dell'area è rimasto privato …”.
A conforto di tali assunti, la ricorrente invoca il disposto dell'art. 1141 c.c. per sostenere che l'intervenuta soppressione del mappale n. 1051 ed il relativo accorpamento nel mappale n. 4 di proprietà esclusiva avrebbero determinato un mutamento del titolo del suo possesso rispetto all'area in questione, posta in posizione rialzata rispetto alle acque del Lago e costituente una naturale pertinenza dell'immobile adibito ad albergo, non assoggettata ad uso pubblico e priva di pubblico interesse, in difetto, oltretutto, di alcun titolo idoneo “a sorreggere l'affermazione del diritto di proprietà o altro diritto pubblico in capo al Comune”.
Si tratta di asserzioni rispetto alle quali deve esprimersi un fermo dissenso.
L'appartenenza al Demanio dello Stato dell'area insistente sull'ex mappale 1051 si evince dagli stessi atti concessori prodotti dalla ricorrente, che testimoniano dell'originaria concessione di un tratto di “spiaggia” di mq. 202,95 (come da l'Atto prefettizio del 6.12.1849 menzionato nell'istanza di rinnovo di SE OC ved. Bosisio nell'anno 1886) e del successivo rinnovo in data 28.1.1889 della concessione ad occupare per trent'anni una zona di litorale pagina 9 di 12 n. 3192/2022 r.g.
dell'estensione complessiva di 556,80 mq., da destinare “unicamente ad uso giardino sostenuto da muro e di darsena coperta da tetto”, dietro versamento di relativo canone.
È evidente che la conformazione dei luoghi, a seguito della realizzazione delle opere assentite, sia mutata, non esistendo più la spiaggia originaria, bensì un muro costruito sulla stessa a sostenere il terrapieno destinato ad ospitare il giardino dell'Hotel Belvedere, ma la presenza di tali opere non è idonea a suggerire una perdita della natura demaniale dell'area, rimasta sempre oggetto dei provvedimenti concessori susseguitisi nel corso del tempo, nei quali la permanenza del muro e del sovrastante giardino hanno continuato ad essere autorizzate, fatto salvo ogni volta l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi al verificarsi della revoca o della decadenza della concessione.
Né è predicabile che possa essersi nella specie verificata ipotesi di cd. sdemanializzazione tacita, peraltro non espressamente invocata da parte ricorrente.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, perché possa ritenersi realizzata una sdemanializzazione tacita occorrono atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico e circostanze così significative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della P.A. al ripristino della pubblica funzione del bene stesso (v. ex multis
Cass. n. 14269/2023; id. n. 14666/2008; id. n. 609/1999; id. n. 1480/1996; id. n. 2635/1993).
Coerentemente, è stato anche precisato che neppure il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'Ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, occorrendo comunque la prova che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass. n. 17387 del 2004).
Nel caso in esame, il mutamente della conformazione fisica dei luoghi ha formato esso stesso oggetto di concessione, né risultano poste in essere condotte inequivocabilmente rivelatrici di un definitivo disinteresse della P.A. alla reintegrazione dell'area nella sua primitiva funzione, essendovi esclusivamente contezza – come già evidenziato – del ripetuto rilascio delle concessioni in favore dei proprietari dell'Hotel Belvedere via via succedutisi nel tempo, situazione apparentemente in contrasto con la volontà di rinunciare definitivamente al ripristino dell'area secondo la sua originaria destinazione.
In mancanza di un formale atto di declassificazione, nonché di un tacito passaggio dell'ex mappale n. 1051 dal demanio pubblico al patrimonio, a norma dell'art. 829 c.c., per inequivoca mancanza della volontà di conservarne la destinazione ad uso pubblico, deve con evidenza escludersi la configurabilità di un possesso del privato ad usucapionem quale invocato dal ricorrente, non esercitabile su un bene rispetto al quale non risultano neppure allegati atti o fatti concludenti, idonei ad evidenziare in maniera inequivocabile, sulla base di circostanze oggettive, la chiara volontà della P.A. di sottrarre il bene alla sua originaria destinazione con definitiva rinuncia al ripristino della sua funzione pubblica.
pagina 10 di 12 n. 3192/2022 r.g.
La sdemanializzazione di un bene, con la consequenziale configurabilità di un possesso ad usucapionem da parte del privato, può infatti verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene dal demanio pubblico ed al suo passaggio al patrimonio disponibile, in quanto i beni demaniali non sono notoriamente suscettibili né di possesso, né di usucapione, né di alcuna sorta di godimento rapportabile ad un diritto reale di natura privata.
E di ciò gli stessi proprietari dell'Hotel Belvedere risultano essere stati consapevoli nel corso del tempo, tanto da avere rinnovato periodicamente la richiesta di concessione fino a presentare all'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi Minori, nel 2016, allo scadere dell'ultima concessione rilasciata nel 2005 da Gestione Associata Demanio Lacuale, un'ulteriore istanza di concessione demaniale rivolta ad ottenere l'autorizzazione al mantenimento per altri 15 anni dell'area oggetto di causa, nonché di una veranda realizzata su di essa in aggiunta alle opere già esistenti (doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
Addirittura, nel corso stesso del presente giudizio, parte ricorrente ha dichiarato all'udienza del 24.11.2023 di avere presentato istanza di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 5 bis della Legge
01.08.2003 n. 212 riferita al mappale 4 (ex 1051) del foglio 7 del Comune di Argegno, il che appare ulteriormente significativo del riconoscimento della persistente appartenenza allo Stato dell'area in questione (v. p.v. d'udienza 24.11.2023, nonché missiva in data 2.2.2024 dell'avv.
Elia De Matteo all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia per informazioni sullo stato della pratica).
Alla luce di tali considerazioni deve dunque ritenersi che allo stato non risulti essersi mai verificata cessazione della demanialità del bene oggetto di causa per il passaggio ad altro regime e segnatamente a quello del patrimonio disponibile.
Val la pena sottolineare che anche nell'atto di compravendita stipulato il 13.12.1990 a rogito del Notaio Massimo Caspani di Appiano Gentile tra TT IN e MA LI
(venditori) e TT IO (acquirente) il mappale 1051 è indicato come “area demaniale” oggetto di “concessione dell'Ufficio Operativo del Magistrato del Po di Parma in data 7 maggio 1990 n. 2523 (partita di credito articolo 62- spiagge dell'Ufficio del Registro di
Como)” (doc. 4 ricorrente).
Né a mutare tale natura dell'area può riconoscersi rilievo al mutamento dell'intestazione catastale intervenuto nell'anno 2003, dal momento che lo stesso non solo prescinde dall'esistenza di alcun titolo in forza del quale l'attuale ricorrente o i suoi danti causa avrebbero acquistato la proprietà dell'area in questione, ma si pone anche in contrasto con la presentazione delle reiterate istanze di rinnovo della concessione (sino al 2016) e con il fatto oggettivo del pagamento dei relativi canoni anche in tempi successivi al mutamento degli identificativi catastali, non avendo alcun rilievo giuridicamente apprezzabile il fatto che tale pagamento sia avvenuto – come si assume – per mero “quieto vivere”.
Consegue alle considerazioni sin qui svolte che le domande proposte da Hotel Villa Belvedere
Lario Invest S.r.l., con cui ha chiesto accertarsi l'inesistenza di ogni diritto di Agenzia del Demanio sull'ex mappale n. 1051, Foglio 9, C.T. Comune di Argegno (soppresso e accorpato pagina 11 di 12 n. 3192/2022 r.g.
dall'anno 2003 nel mappale n. 4, Foglio 9, Comune di Argegno), e ordinarsi la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo dello stesso, devono essere inevitabilmente respinte.
Come richiesto dall'Agenzia del Demanio va essere anche ordinato al competente Ufficio del
Territorio -Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate il rispristino della corretta intestazione della particella demaniale oggetto di concessione, ex mappale n. 1051 del Folio 9 del Comune di Argegno, unilateralmente soppressa e accorpata in assenza alcun titolo idoneo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano a favore di ciascuna delle parti resistenti secondo quanto disposto dall'art. 185 R.D.
1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 riferiti al valore della causa (indeterminabile – complessità media), in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase di trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Comune di Argegno;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Argegno;
2) rigetta le domande proposte da Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. nei confronti dell'Agenzia del Demanio;
3) ordina all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di Como di ripristinare i dati identificativi dell'area demaniale già contraddistinta in NCT del Comune di Argegno (CO) come particella n. 1051 del Foglio 9 di superficie pari ad are ca 04 80, particella soppressa dal 16.4.2003 e accorpata alla particella 4 del Foglio 9, il tutto a spese di Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. e con esonero da responsabilità;
4) condanna Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. a rifondere al Comune di Argegno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA E CPA come per legge;
5) condanna Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. a rifondere ad Agenzia del Demanio le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA E CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 26
Febbraio 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
dr. Stefano Mambretti Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3192/2022 promossa in grado d'appello
DA
HOTEL VILLA BELVEDERE LARIO INVEST S.R.L. (C.F. 03423470131), con il patrocinio dell'avv. ELIA DI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTOLLI, 5
22100 COMO presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI ARGEGNO (C.F. 80010240135), con il patrocinio dell'avv. VIRGINIA
MANZI, elettivamente domiciliato in VIALE ROOSEVELT, 17/A 22100 COMO presso il difensore
E
AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), con il patrocinio ex lede dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in
VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
RESISTENTI n. 3192/2022 r.g.
Conclusioni:
Per HOTEL VILLA BELVEDERE LARIO INVEST S.R.L.:
“In via preliminare e pregiudiziale:
1. disporre la estromissione dal giudizio del Comune di Argegno, unitamente agli atti e ai documenti depositati dal Comune nel fascicolo di causa perché il difensore del Comune, sin dalla Comparsa di costituzione del 20.10.2020 davanti al primo Giudice - Tribunale Ordinario di Como – si era dichiarato non proprietario dell'area oggetto di causa. Hotel Belvedere, preso atto delle dichiarazioni del difensore comunale, aveva chiesto la estromissione dell'Ente dalla causa;
istanza reiterata anche in sede Tribunale Regionale Acque Pubbliche – TRAP – all'udienza del 19.03.2024 con la conseguente dichiarazione di rinunciare alle domande nei confronti del Comune di Argegno. Nonostante ut supra, il Comune attraverso il medesimo difensore ha, poi, continuato e continua a contestare le domande e le richieste di parte attrice, perfino, nel foglio di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024 che dovrà essere, per l'effetto, ignorato ed estromesso. Hotel Belvedere chiede all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Voler dichiarare estinto il giudizio tra Hotel Belvedere e il Comune di
Argegno, disponendo la integrale compensazione delle spese di causa tra Hotel Belvedere e
Comune di Argegno;
la compensazione delle spese è corretta e motivata, perché il Comune, seppure consapevole di non avere alcun interesse al contenzioso, ben avrebbe potuto non costituirsi nell'anno 2020 nel giudizio promosso davanti al Tribunale Civile di Como e davanti al TRAP e, se costituito, abbandonare il giudizio come più volte richiesto da Hotel Belvedere.
Il Comune di Argegno attraverso il proprio difensore insiste (contraddittoriamente e sine titulo) nel reiterare contestazioni di diritto e di merito rispetto alle quali è privo di legittimazione e di interesse, così come dallo stesso Ente riconosciuto.
Nel merito - In via principale, subordinata e gradata:
1. accertare e dichiarare che l'ex mappale n. 1051, Foglio 9, C.T. Comune di Argegno (soppresso e accorpato dall'anno 2003 nel mappale n. 4, Foglio 9, Comune di Argegno), quale mappale di terreno – giardino sopraelevato nella disponibilità di fatto e di diritto da sempre e, comunque, da oltre 150 anni, della società Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l. e, per l'effetto, negare ogni diritto dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, sul mappale 1051, Foglio 9, C.T. Comune di Argegno (ora mappale n. 4, Foglio n. 9) e far cessare ogni molestia;
la intestazione del mappale n. 4 è provata e documentata anche dal rogito – atto di cessione di quote e modifica di patti sociali di società in nome collettivo - per atto Notaio Enrico Girola di Como Rep. n. 19.507/13.468 del
31.01.2013 in atti (All.to 05 atto di citazione); atto pubblico che, unitamente alle certificazioni catastali storiche (All.to 02 atto di citazione) del mappale n. 4 (ex-1051) costituiscono atti fidefacenti che provano e documentano la cessione del mappale a Hotel Belvedere;
2. accertare e dichiarare la pertinenzialità naturale, fisica e morfologica dello spazio de quo
(l'ex mappale n. 1051, Foglio 9) al compendio immobiliare dell'Hotel Belvedere e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'interesse/uso pubblico e/o di diritti dell'Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, sul terreno destinato pagina 2 di 12 n. 3192/2022 r.g.
a giardino-verande della società Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l., ordinando contestualmente la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; la domanda di parte attrice/Hotel Belvedere è fondata nel merito e in diritto perché lo spazio oggetto di causa - mappale n. 4 - è costituita da un giardino/veranda antistante la struttura alberghiera e di ristorazione che, comunque, da tempo immemorabile, ha perso le caratteristiche per poter essere considerata area demaniale. L'area oggetto di causa - mappale n.
4 - per le sue attuali connotazioni fisiche-morfologiche non presenta alcuna utilità pubblica e non risulta idonea a soddisfare alcuna finalità di interesse pubblico sia sotto il profilo fisico- territoriale perché inaccessibile e non fruibile da parte di soggetti terzi sia sotto il profilo temporale perché da sempre utilizzata in via esclusiva dalla struttura alberghiera - ora denominata Hotel Belvedere - trattandosi dello spazio giardino/veranda antistante e di pertinenza dell'hotel in posizione sovrastante e sopraelevata di circa tre/quattro metri dal livello del Lago di Como, come tale fisicamente posato sulla superficie terrazzata sorretta da un muraglione in pietra lungo circa 100 metri e alto circa tre/quattro metri. A conferma di quanto sopra, negli “Atti disciplinari”, risalenti all'anno 1849/1960 (All.to 10 atto di citazione), risulta documentato che lo spazio oggetto di causa, pur essendo stato erroneamente titolato come
“spiaggia”, non ha mai avuto le caratteristiche di “spiaggia” perché trattavasi di uno spazio sopraelevato di circa tre/quattro metri dal livello del Lago di Como, di pertinenza dell'allora piccola struttura alberghiera;
3. ordinare all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della società Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l.;
4. in ogni caso, accogliere integralmente le istanze e le domande di Hotel Belvedere e respingere le domande e istanze del Comune di Argegno, perché illegittimamente reiterate anche nel foglio di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024, e dell'Agenzia del Demanio, con ogni conseguente statuizione in fatto e diritto. L'interesse della società Hotel Belvedere Lario Invest
S.r.l. sussiste anche a tutela del diritto di proprietà tra fondi confinanti: a tal fine propone l'azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. e quella di apposizione di termini ex art. 951 c.c.;
5. nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga non sussistente in capo alla società attrice il diritto di proprietà sulla porzione di giardino pertinenziale alla struttura alberghiera e di ristorazione (mappale n. 4, Foglio 9) di pertinenza del compendio immobiliare dell'Hotel Belvedere e l'assenza su di essa di ogni diritto in capo all'Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Lombardia, territorialmente competente, Hotel Belvedere si rende disponibile all'acquisto con diritto di prelazione dell'area per cui è causa che si trova all'interno del compendio immobiliare dell'Hotel Belvedere, atteso che lo spazio giardino/veranda antistante la struttura alberghiera e di ristorazione - Hotel Belvedere, da tempo, immemorabile, ha perso le caratteristiche per poter essere considerata area demaniale.
In via istruttoria:
6. Hotel Belvedere chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Voler istruire la causa disponendo
Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata ad accertare ed a confermare la domanda attrice, di pagina 3 di 12 n. 3192/2022 r.g.
cui alle effettuate ricerche di carattere storico-catastale, l'effettiva natura privata dello spazio giardino/veranda, atteso che detto spazio (= mappale n. 4, Foglio n. 9, in Comune di Argegno) giace in posizione sopraelevata e interposta tra le sottostanti acque del Lago e la retrostante struttura fisica ed edilizia Hotel Belvedere. In ogni caso, Hotel Belvedere chiede all'Ill.mo
Tribunale adito di Voler disporre ogni utile e necessaria integrazione istruttoria.
7. Hotel Belvedere Lario Invest S.r.l. si riserva su tutto e, comunque, di ulteriormente illustrare e documentare con le successive memorie difensive in vista dell'udienza di discussione davanti al Collegio.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. Hotel Belvedere si oppone sin d'ora ad eventuali nuove e/o diverse domande e istanze delle controparti”.
Per il COMUNE DI ARGEGNO:
“Il Comune di Argegno come rappresentato e difeso, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta, dichiarando sin da ora di opporsi ad eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte sulle quali dichiara di non accettare il contraddittorio, chiede che l'Ill.mo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche adito voglia:
In via preliminare/pregiudiziale:
*dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Argegno atteso che lo stesso non
è titolare di diritto di proprietà dell'area demaniale di cui trattasi, che fa parte del demanio
Statale;
*dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore a proporre la domanda di regolamento di confine per insistenza di alcun titolo legittimante;
Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: con più ampia riserva nei termini di legge.
Spese rifuse”
Per AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA:
“Voglia l'Ecc.mo Trap adito respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, ordinando al competente Ufficio del territorio conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate il rispristino delle corrette intestazioni catastali a spese di parte attrice.
Con vittoria delle spese di giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di declaratoria di incompetenza funzionale emessa dal Tribunale di Como, originariamente adìto, con sentenza n. 999/2022, l'Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante OV TI RO, ha riassunto la causa pagina 4 di 12 n. 3192/2022 r.g.
innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, convenendo in giudizio il
Comune di Argegno e l'Agenzia del Demanio per sentir accertare e dichiarare che l'ex mappale n. 1051 del Fg. 9 del Comune di Argegno (soppresso e accorpato dal 2003 al mappale n. 4 del
Fg. 9), corrispondente ad un'area di circa mq. 428,63 su cui insistono la veranda ed una porzione del proprio giardino, è di sua proprietà e per sentire di conseguenza negare ogni diritto e/o interesse pubblico su tale area del Comune di Argegno e/o dell'Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale Lombardia, con ordine a questi ultimi di cessare qualsivoglia turbativa al legittimo e pacifico esercizio del proprio diritto.
Parte attrice nega in particolare che all'area indicata possa riconoscersi natura di bene pubblico comunale o demaniale, sul rilievo che “il terreno dove insiste l'Hotel Belvedere e tutto il terreno antistante destinato a giardino/veranda (compreso il mappale n. 1051) sorge da sempre in posizione sovrastante e sopraelevata di circa 3/4 metri rispetto al sottostante livello naturale delle acque del lago (zero idrometrico)” ed inoltre “l'intero compendio immobiliare turistico alberghiero trovasi diviso e separato anche dalle sottostanti e profonde acque del lago… da un muraglione in pietra lungo circa 100 metri e alto circa 3/4 metri”, sicché difetterebbero “ab origine (art. 943 c.c.) i presupposti territoriali e morfologici (spiaggia, livello lago etc.) e, perfino, i presupposti normativi o di legge (art. 822 c.c. e seguenti) funzionali all'utilizzo della predetta porzione di terreno ad un determinato interesse demaniale o pubblico”. Inoltre, il mappale in questione “non potrebbe essere considerato demaniale perché non … funzionale nemmeno (in via residuale) all'accesso o al transito diretto al lago (qui, alto, profondo e inaccessibile oltre che separato dal muraglione in pietra) e tanto meno per recarsi ad una sottostante spiaggia che non c'è …”. Dunque, si dovrebbe al più ritenerlo ricompreso nel patrimonio disponibile del Comune di Argegno, essendo “come tale alienabile, usucapibile e usucapito”, senza che rilevi, a contrario, l'accettazione, da parte dei diversi proprietari dell'Hotel succedutisi nel corso del tempo, della relativa “concessione a pagamento”, in quanto manifestata “per quieto vivere” nell'attesa di un chiarimento della situazione di fatto mai intervenuto, neppure dopo la soppressione, nel 2003, del mappale in questione ed il relativo accorpamento (unitamente ai mappali nn. 1 e 3) al mappale n. 4, inizialmente costituito dal solo fabbricato dell'Hotel Belvedere.
Si sono costituiti ritualmente sia il Comune di Argegno, che l'Agenzia del Demanio.
Il primo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva “in ordine alla domanda diretta a negare la natura demaniale dell'area di cui trattasi”, in quanto “non … titolare del diritto di proprietà sul bene bensì mero soggetto delegato alla gestione del demanio lacuale che è di proprietà dello Stato” (gestione ulteriormente delegata da parte sua all'Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi Minori). Ha posto comunque in evidenza, anche alla luce delle produzioni avversarie, che l'area oggetto di causa è sempre stata considerata demaniale sia “dagli stessi privati (danti causa di parte attrice e dell'attrice stessa) tanto da richiederne la concessione per l'utilizzo, sia dagli Enti che, nel tempo, di sono occupati della gestione della stessa rilasciando le concessioni”, essendo “il dato catastale … del tutto ininfluente ai fini di cui trattasi e, certamente non … idoneo a dimostrare la perdita di possesso da parte della PA né tantomeno il possesso in capo all'attore, che, al contrario, gli deriva dagli atti di concessione”. Ha ribadito che parte attrice ed i suoi danti causa hanno sempre goduto dell'ex mappale n. 1051 non uti domini, ma in forza di concessione demaniale e che per l'area in questione, in quanto pagina 5 di 12 n. 3192/2022 r.g.
ricompresa nel demanio lacuale statale, non possono che valere i principi di “inalienabilità”,
“incommerciabilità”, “non usucapibilità” ed “impossibilità di sdemanializzazione”. Nel merito, ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
L'Agenzia del Demanio ha osservato a sua volta “che la semplice circostanza della sussistenza, fin dal 1849, di una concessione per area demaniale sulla particella di che trattasi, sarebbe - anzi è- di per sé sufficiente ad affermare senza ombra di dubbio che non ricorrano le condizioni per accogliere la domanda della società attrice”, essendo anche le modifiche dei luoghi, pur riguardanti opere inamovibili, avvenute “in virtù di plurime e reiterate concessioni”, né potendosi ipotizzare una concreta usucapibilità della particella oggetto di causa in mancanza di alcun provvedimento espresso di sdemanializzazione e considerata in ogni caso l'avvenuta corresponsione “per anni dei canoni di concessioni demaniali regolarmente sottoscritte” e la richiesta di nuova concessione nell'anno 2016. Ha eccepito l'arbitrarietà della “modificazione intervenuta presso il catasto comunale nel 2003 …, in quanto non supportata da alcun titolo valido” ed ha concluso a sua volta per il rigetto delle domande di parte attrice, con ordine al competente Ufficio del territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di provvedere al “ripristino delle corrette intestazioni catastali …”.
Così instauratosi il contraddittorio, e fissata la prima udienza per il giorno 7.3.2023, la causa ha subìto in seguito alcuni rinvii finalizzati a conoscere l'esito dell'iniziativa di parte attrice consistita nella presentazione di istanza di sdemanializzazione. Data l'imprevedibilità dei relativi tempi di definizione, ed essendosi l'Agenzia del Demanio opposta ad ulteriori differimenti, con ordinanza riservata del 19.3.2024, il Giudice delegato ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.11.2024.
In tale udienza, precisate le conclusioni come in epigrafe, la discussione davanti al Collegio è stata fissata per il giorno 26.2.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, i procuratori costituiti hanno illustrato i rispettivi argomenti difensivi, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
Il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
In accoglimento della preliminare eccezione svolta dal Comune di Argegno, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo rispetto alla domanda con cui Hotel Villa
Belvedere Lario Invest S.r.l. ha chiesto accertarsi l'inesistenza di alcun diritto del suddetto Comune relativamente all'ex mappale n. 1051 del foglio 9, soppresso e accorpato dall'anno
2003 al mappale 4 del Foglio 9, sul presupposto che tale mappale sarebbe di sua proprietà.
Avendo la ricorrente spiegato una domanda riconducibile al paradigma dell'articolo 949 c.c., deve osservarsi che la nozione di proprietà accolta dall'art. 832 c.c., quale diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, non si attaglia alla proprietà pubblica, il cui tratto caratterizzante non si identifica tanto nel contenuto del diritto dominicale (centrato sul diritto del proprietario di godere e disporre dei beni), quanto nell'elemento finalistico, ossia pagina 6 di 12 n. 3192/2022 r.g.
nella destinazione del bene al soddisfacimento di interessi pubblici, essendo significativo, in quest'ottica, che le norme civilistiche non utilizzino il termine "proprietà", bensì il verbo
“appartenere”, ad evidenziare appunto la distinzione tra il diritto di proprietà e la proprietà pubblica (vd. artt. 822 c.c., 824 c.c., 826 c.c.).
Anche il regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali indisponibili, laddove ne è sancita l'inusucapibilità, l'inalienabilità e l'inespropriabilità, pone l'accento sul carattere pubblico dei beni non tanto in dipendenza della loro titolarità, quanto per la natura dei poteri gestori ad essi attinenti, rivolti alla realizzazione del pubblico interesse (concezione cd. di "proprietà- funzione).
Appartenendo i beni demaniali e patrimoniali indisponibili allo Stato, il quale li gestisce attraverso i propri organi per raggiungere i propri obiettivi istituzionali, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999, tale gestione è stata attribuita all'Agenzia del Demanio, che ha appunto il compito di amministrare tali beni, razionalizzando e valorizzando il loro uso (art. 65).
Di conseguenza, nel caso in esame, non può che affermarsi la legittimazione dell'Agenzia del
Demanio, derivante dai poteri gestori alla medesima attribuiti.
La stessa ricorrente ha del resto implicitamente riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Comune di Argegno, originariamente unico convenuto innanzi al Tribunale di Como, nel momento in cui ha esteso il contraddittorio all'Agenzia del Demanio e dichiarato, nella propria comparsa conclusionale innanzi al Tribunale ordinario inizialmente adito (punto 11) che “[i]l perimetro del contenzioso è costituito, allo stato, dall'Hotel Belvedere - attore - e dal Demanio
– convenuto”.
Passando all'esame del merito, deve ritenersi che le domande svolte da Hotel Villa Belvedere
Lario Invest S.r.l. siano infondate e vadano respinte.
È la stessa parte ricorrente a ripercorrere la cronologia delle vicende concessorie riguardanti l'ex mappale n. 1051 come segue:
Anno1849: rilascio della prima concessione con Atto prefettizio del 6.12.1849 richiamato nell'istanza di rinnovo presentata dalla Signora SE OC ved. Bosisio nell'anno 1886, con riferimento a “spiaggia” di mq. 202,95;
Anno 1889: istanza di sanatoria e rinnovo della concessione da parte della stessa Signora OC vedova Bosisio, in base a progetto dell'ing. Saverio Stampa dell'11.11.1889 relativo ad area di
536,80 mq. ad uso giardino sostenuto da muro (mapp. n. 1051) e darsena coperta da tetto, concessione (precaria) rilasciata per 30 anni in data 28/01/1889 al canone annuo di 30 lire, con obbligo di rimessione in pristino in caso di decadenza (doc. 7 ricorrente);
Anno 1951: concessione assentita con D.M. 172 del 13.2.1951 alla Ditta TT CA, non prodotta, ma menzionata nella comunicazione a firma Ing. Capo R. Gimigliano dell'Ufficio del
Genio Civile di Como prot. . 15283/1681 di Prot Sez. 3^ in risposta alla nota n. 2869/5 in data
12.10.1960 (doc. 8 ricorrente);
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Anni 1960/1962: decreto a firma dell'Ing. capo R. Gimigliano dell'Ufficio del Genio Civile di
Como in data 20.10.1962, pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Como n. 34-
35 del 25-20/10/1962, riguardante il mandato a pubblicare all'albo comunale di Argegno per 15 giorni consecutivi a decorrere dall'1.11.1962, con contemporanea inserzione del Foglio annunzi legali della provincia di Como, la domanda proposta in data 31.10.1960 dal dr. CA TT intesa a mantenere in concessione trentennale una zona di spiaggia demaniale del lago di Como territorio comunale di Argegno della superficie di metri quadrati 564,49 per mantenervi un giardino (doc. 9 ricorrente).
Versato in atti (doc. 10 ricorrente) è anche il relativo Disciplinare “per la concessione di un tratto di spiaggia del lago di Como in Comune di Argegno in seguito alla domanda in data
31/10/1960 del Dr. CA TT”, in forza del quale “si concede alla Ditta Dr. CA TT … la facoltà di occupare una zona di spiaggia demaniale del Lago di Como in territorio del Comune di Argegno …” (art. 1), con la specificazione che “la superficie dell'area concessa è di metri quadrati 564,49 e confina a nord con il mappale di proprietà della richiedente n. 1026 ed agli altri lati con il Lago di Como” (art. 2), dovendo servire “per mantenervi un terrapieno destinato a giardino ed una darsena a terrazzo …” (art 3), il primo
“sistemato a giardino a quota + 3.15 sullo zero idrometrico lacuale” e, la seconda, “della lunghezza di M. 16,80 x 8,00 circa posta sulla parte sud e coperta parzialmente”, oltre a “un piccolo fabbricato destinato a servizi alberghieri” (art. 4). La durata della concessione,
“assentita a titolo precario”, è stabilita in anni 30 “a decorrere dal 20 maggio 1949 …”, con relativa cessazione di pieno diritto alla relativa scadenza (art. 5) e con imposizione dei seguenti canoni:
“a)- periodo 10/5/1949 – 31/12/1953 canone annuo L. 13.500.=
b)- 1/1/1954 – 31/12/1958 Can. Ann. L. 27.000.=
c)- 1/1/1959 – 31/7/1961 canone annuo L. 67.700.=
d)- 1/8/1961 – in avanti " " L. 209.000.=” (art. 6). È, tra l'altro, ulteriormente previsto che “al termine della concessione tutti gli immobili comunque insistenti sulla zona demaniale saranno devoluti gratuitamente allo Stato senza far luogo alla corresponsione di nessun indennizzo” (art. 11).
Anni 1987/1990: nel mese di Novembre 1987, “Domanda di rinnovo di concessione di area demaniale” proposta dagli Eredi di CA TT, alla quale sono allegate planimetria (doc. 11 ricorrente) e “calcolo dell'area demaniale occupata”, con relativa quantificazione in mq.
96,76 (darsena – mappale n. 2) e mq. 469,97 (giardino – mappale n. 1051), per una superficie complessiva di mq. 566,73. In data 7.5.1990, decreto del Magistrato per il Po – Parma – Ufficio
Operativo di Cremona, che, vista la richiesta di “concessione di una zona demaniale del Lago di Como in Comune di Argegno (CO) della superficie di mq. 566,73 per mantenervi una darsena ed un giardino” presentata in data 6.11.1987 dai Signori LI Marinelli e IN TT, nonché il disciplinare del 18.3.1989 “contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere assentita la concessione”, accorda ai richiedenti “la concessione di una zona demaniale del Lago di Como in Comune di Argegno (CO) della superficie di mq. 566,73” sotto l'osservanza del disciplinare di cui sopra e per un periodo di anni 6 a decorrere dal 19.5.1988, dietro corresponsione del canone annuo di Lire 2.777.000 (doc. 12 ricorrente).
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Oltre alla menzionata documentazione proveniente dalla ricorrente, il Comune di Argegno ha ulteriormente prodotto determina dell'anno 2005 n. 37/2005 e relativo Disciplinare di concessione in data 1.12.2005, avente ad oggetto il rilascio in favore della signora HR JE
OL, quale legale rappresentante della Società Hotel Villa Belvedere S.n.c., della facoltà “di occupare un'area demaniale di mq. 428.63 per uso giardino” per la durata di anni 15 con scadenza 31/12/2019, dietro corresponsione del canone annuo di € 3.429,00 soggetto ad adeguamento Istat annuale (doc. 4 Comune di Argegno).
Determina seguita dalla presentazione nell'anno 2016 all'autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, da parte di OV TI RO quale rappresentante dell'Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l., di istanza in data 1.12.2016 finalizzata al “rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale per anni 15 dell'area demaniale SIGLA
ARGEGNO/15 di mq. 428,63 totali e delle seguenti strutture insistenti sull'area demaniale: veranda mq. 137,47 (mt 23,30x5,90)” ((doc. 5 Comune di Argegno).
Tali essendo i provvedimenti e le istanze succedutisi nel corso del tempo, Hotel Villa Belvedere
Lario Invest S.r.l., proprietaria per atto in data 13.12.1990 a rogito del Notaio Massimo Caspani
(n. 14275 Rep. – 4833 Racc.) degli immobili censiti in NCEU al Fg. 7 Mapp. 4 via Milano – piani T,1,2 - cat. D/2 e in NCT al Fg. 4 – mappale n. 1 e Foglio 7 mappale n. 3 (confini: piazza dell'imbarcadero, lago di Como, mappali n. 1051, 2, 1016, strada statale Regina), nega che possa riconoscersi natura demaniale all'“area lacuale di mq. 428,63 nel Comune di Argegno, relativa ad una veranda e porzioni di giardino pertinenziale ad attività commerciale/turistico/ricettiva” per cui è causa, in quanto, “a partire dalla realizzazione dell'Hotel Villa Belvedere e comunque dall'anno 2003, ossia dalla
"soppressione/accorpamento" catastale del 16/04/2003, il mappale n. 4 … ha di fatto
"assorbito" i mappali nn. 1, 3 e 1051 limitrofi, occupando/usucapendo la parte dello spiazzo interno di pertinenza del compendio immobiliare alberghiero che separava e separa l'hotel dal
Lago di Como (fascia di terreno oggetto di concessione), per cui il sedime dell'area è rimasto privato …”.
A conforto di tali assunti, la ricorrente invoca il disposto dell'art. 1141 c.c. per sostenere che l'intervenuta soppressione del mappale n. 1051 ed il relativo accorpamento nel mappale n. 4 di proprietà esclusiva avrebbero determinato un mutamento del titolo del suo possesso rispetto all'area in questione, posta in posizione rialzata rispetto alle acque del Lago e costituente una naturale pertinenza dell'immobile adibito ad albergo, non assoggettata ad uso pubblico e priva di pubblico interesse, in difetto, oltretutto, di alcun titolo idoneo “a sorreggere l'affermazione del diritto di proprietà o altro diritto pubblico in capo al Comune”.
Si tratta di asserzioni rispetto alle quali deve esprimersi un fermo dissenso.
L'appartenenza al Demanio dello Stato dell'area insistente sull'ex mappale 1051 si evince dagli stessi atti concessori prodotti dalla ricorrente, che testimoniano dell'originaria concessione di un tratto di “spiaggia” di mq. 202,95 (come da l'Atto prefettizio del 6.12.1849 menzionato nell'istanza di rinnovo di SE OC ved. Bosisio nell'anno 1886) e del successivo rinnovo in data 28.1.1889 della concessione ad occupare per trent'anni una zona di litorale pagina 9 di 12 n. 3192/2022 r.g.
dell'estensione complessiva di 556,80 mq., da destinare “unicamente ad uso giardino sostenuto da muro e di darsena coperta da tetto”, dietro versamento di relativo canone.
È evidente che la conformazione dei luoghi, a seguito della realizzazione delle opere assentite, sia mutata, non esistendo più la spiaggia originaria, bensì un muro costruito sulla stessa a sostenere il terrapieno destinato ad ospitare il giardino dell'Hotel Belvedere, ma la presenza di tali opere non è idonea a suggerire una perdita della natura demaniale dell'area, rimasta sempre oggetto dei provvedimenti concessori susseguitisi nel corso del tempo, nei quali la permanenza del muro e del sovrastante giardino hanno continuato ad essere autorizzate, fatto salvo ogni volta l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi al verificarsi della revoca o della decadenza della concessione.
Né è predicabile che possa essersi nella specie verificata ipotesi di cd. sdemanializzazione tacita, peraltro non espressamente invocata da parte ricorrente.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, perché possa ritenersi realizzata una sdemanializzazione tacita occorrono atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico e circostanze così significative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della P.A. al ripristino della pubblica funzione del bene stesso (v. ex multis
Cass. n. 14269/2023; id. n. 14666/2008; id. n. 609/1999; id. n. 1480/1996; id. n. 2635/1993).
Coerentemente, è stato anche precisato che neppure il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'Ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, occorrendo comunque la prova che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass. n. 17387 del 2004).
Nel caso in esame, il mutamente della conformazione fisica dei luoghi ha formato esso stesso oggetto di concessione, né risultano poste in essere condotte inequivocabilmente rivelatrici di un definitivo disinteresse della P.A. alla reintegrazione dell'area nella sua primitiva funzione, essendovi esclusivamente contezza – come già evidenziato – del ripetuto rilascio delle concessioni in favore dei proprietari dell'Hotel Belvedere via via succedutisi nel tempo, situazione apparentemente in contrasto con la volontà di rinunciare definitivamente al ripristino dell'area secondo la sua originaria destinazione.
In mancanza di un formale atto di declassificazione, nonché di un tacito passaggio dell'ex mappale n. 1051 dal demanio pubblico al patrimonio, a norma dell'art. 829 c.c., per inequivoca mancanza della volontà di conservarne la destinazione ad uso pubblico, deve con evidenza escludersi la configurabilità di un possesso del privato ad usucapionem quale invocato dal ricorrente, non esercitabile su un bene rispetto al quale non risultano neppure allegati atti o fatti concludenti, idonei ad evidenziare in maniera inequivocabile, sulla base di circostanze oggettive, la chiara volontà della P.A. di sottrarre il bene alla sua originaria destinazione con definitiva rinuncia al ripristino della sua funzione pubblica.
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La sdemanializzazione di un bene, con la consequenziale configurabilità di un possesso ad usucapionem da parte del privato, può infatti verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene dal demanio pubblico ed al suo passaggio al patrimonio disponibile, in quanto i beni demaniali non sono notoriamente suscettibili né di possesso, né di usucapione, né di alcuna sorta di godimento rapportabile ad un diritto reale di natura privata.
E di ciò gli stessi proprietari dell'Hotel Belvedere risultano essere stati consapevoli nel corso del tempo, tanto da avere rinnovato periodicamente la richiesta di concessione fino a presentare all'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi Minori, nel 2016, allo scadere dell'ultima concessione rilasciata nel 2005 da Gestione Associata Demanio Lacuale, un'ulteriore istanza di concessione demaniale rivolta ad ottenere l'autorizzazione al mantenimento per altri 15 anni dell'area oggetto di causa, nonché di una veranda realizzata su di essa in aggiunta alle opere già esistenti (doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
Addirittura, nel corso stesso del presente giudizio, parte ricorrente ha dichiarato all'udienza del 24.11.2023 di avere presentato istanza di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 5 bis della Legge
01.08.2003 n. 212 riferita al mappale 4 (ex 1051) del foglio 7 del Comune di Argegno, il che appare ulteriormente significativo del riconoscimento della persistente appartenenza allo Stato dell'area in questione (v. p.v. d'udienza 24.11.2023, nonché missiva in data 2.2.2024 dell'avv.
Elia De Matteo all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia per informazioni sullo stato della pratica).
Alla luce di tali considerazioni deve dunque ritenersi che allo stato non risulti essersi mai verificata cessazione della demanialità del bene oggetto di causa per il passaggio ad altro regime e segnatamente a quello del patrimonio disponibile.
Val la pena sottolineare che anche nell'atto di compravendita stipulato il 13.12.1990 a rogito del Notaio Massimo Caspani di Appiano Gentile tra TT IN e MA LI
(venditori) e TT IO (acquirente) il mappale 1051 è indicato come “area demaniale” oggetto di “concessione dell'Ufficio Operativo del Magistrato del Po di Parma in data 7 maggio 1990 n. 2523 (partita di credito articolo 62- spiagge dell'Ufficio del Registro di
Como)” (doc. 4 ricorrente).
Né a mutare tale natura dell'area può riconoscersi rilievo al mutamento dell'intestazione catastale intervenuto nell'anno 2003, dal momento che lo stesso non solo prescinde dall'esistenza di alcun titolo in forza del quale l'attuale ricorrente o i suoi danti causa avrebbero acquistato la proprietà dell'area in questione, ma si pone anche in contrasto con la presentazione delle reiterate istanze di rinnovo della concessione (sino al 2016) e con il fatto oggettivo del pagamento dei relativi canoni anche in tempi successivi al mutamento degli identificativi catastali, non avendo alcun rilievo giuridicamente apprezzabile il fatto che tale pagamento sia avvenuto – come si assume – per mero “quieto vivere”.
Consegue alle considerazioni sin qui svolte che le domande proposte da Hotel Villa Belvedere
Lario Invest S.r.l., con cui ha chiesto accertarsi l'inesistenza di ogni diritto di Agenzia del Demanio sull'ex mappale n. 1051, Foglio 9, C.T. Comune di Argegno (soppresso e accorpato pagina 11 di 12 n. 3192/2022 r.g.
dall'anno 2003 nel mappale n. 4, Foglio 9, Comune di Argegno), e ordinarsi la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo dello stesso, devono essere inevitabilmente respinte.
Come richiesto dall'Agenzia del Demanio va essere anche ordinato al competente Ufficio del
Territorio -Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate il rispristino della corretta intestazione della particella demaniale oggetto di concessione, ex mappale n. 1051 del Folio 9 del Comune di Argegno, unilateralmente soppressa e accorpata in assenza alcun titolo idoneo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano a favore di ciascuna delle parti resistenti secondo quanto disposto dall'art. 185 R.D.
1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022 riferiti al valore della causa (indeterminabile – complessità media), in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase di trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Comune di Argegno;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Argegno;
2) rigetta le domande proposte da Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. nei confronti dell'Agenzia del Demanio;
3) ordina all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di Como di ripristinare i dati identificativi dell'area demaniale già contraddistinta in NCT del Comune di Argegno (CO) come particella n. 1051 del Foglio 9 di superficie pari ad are ca 04 80, particella soppressa dal 16.4.2003 e accorpata alla particella 4 del Foglio 9, il tutto a spese di Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. e con esonero da responsabilità;
4) condanna Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. a rifondere al Comune di Argegno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA E CPA come per legge;
5) condanna Hotel Villa Belvedere Lario Invest S.r.l. a rifondere ad Agenzia del Demanio le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA E CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 26
Febbraio 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici pagina 12 di 12