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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42370 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BE NC nato a [...]( CANADA) il 04/03/1956 NE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42370 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste - per quanto ora di interesse - ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati LL, amministratore di fatto da Gennaio 2012 e BE, amministratore unico da Settembre 2012, di RI IC srl, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di attività del patrimonio della fallita mediante un contratto di cessione di forniture privo di corrispettivo stipulato con Media srl, di cui BE era amministratore di fatto, oltre che di bancarotta documentale per aver tenuto irregolarmente i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con riguardo alla mancata tenuta del libro degli inventari. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta. Epoca del fallimento: Febbraio 2013. Ha presentato ricorso l'imputato BE tramite difensore fiduciario,articolando sette motivi, qui riassunti nei limiti di cui all'art 173 disp. att cpp. 1.Col primo motivo ha lamentato vizio di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale quanto alla ritenuta bancarotta fraudolenta documentale. Dopo aver riepilogato le iniziative intraprese dall'imputato dal momento della nomina ad amministratore fino al fallimento, la difesa critica la giustificazione resa dai Giudici del merito, che avrebbero addebitato all'attuale ricorrente l'omessa tenuta del libro inventari per annualità dal 2009 al 2011, nelle quali BE non ricopriva alcuna carica;
sostiene la difesa che l'imputato aveva consegnato tutta la documentazione trovata in società al curatore pochi giorni dopo la sentenza di fallimento. Si censura, inoltre, l'affermazione per la quale la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità per non aver agito l'imputato al fine di porre rimedio alle carenze di documentazione ed il passaggio argomentativo secondo il quale era considerata idonea ad integrare il delitto anche l'omessa presentazione del bilancio 2011, che, per le ragioni anzidette, non competeva al ricorrente;
sul punto la difesa sottolinea, citando giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che il bilancio non è considerato scrittura contabile e non può essere oggetto del delitto in parola. 1.1 Quanto al profilo soggettivo si lamenta la mancata valutazione delle iniziative realizzate da BE e volte alla ricostruzione della situazione contabile e si ricordano le pronunzie di questa Corte per le quali l'elemento psicologico del delitto non può essere desunto dalla sola irregolare tenuta delle stesse scritture. 2. Tramite il secondo motivo ci si duole di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale sulla bancarotta per distrazione. La Corte di appello aveva ritenuto il contratto di cessione di fornitura sfavorevole alla fallita, trascurando che la cessionaria Media srl aveva assunto, quale garante del concordato, l'obbligazione ad acquistare parte del patrimonio immobiliare di RI IC, per oltre 2mln di euro. Sotto diverso profilo la motivazione sarebbe affetta da travisamento dei fatti nella parte in cui aveva ritenuto il contratto privo di corrispettivo, dimenticando che le forniture furono cedute per il prezzo di oltre 7mila euro. La 1 difesa censura specificamente l'argomentazione per la quale la Corte di appello aveva ritenuto poco prudente la stipula del contratto mentre era sub iudice la proposta di concordato, osservando che si tratterebbe di una scelta discrezionale dell'imprenditore e che, per altro verso, l'evocazione del criterio della prudenza rimanderebbe al concetto di colpa e non di dolo, necessario per la condotta integrativa del reato. 3. Nel terzo motivo ci si duole della mancata qualificazione del fatto di bancarotta documentale come bancarotta semplice, richiesta avanzata dalla difesa in appello e lasciata priva di risposta dal Giudice di merito. 4.Col quarto motivo si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla invocata applicazione dell'attenuante ex art 219/3 LF. La difesa richiama la spiegazione del Giudice di appello circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sottolinea che l'entità del danno ritenuto dalle sentenze di merito sarebbe irrisoria. 5.Nel quinto motivo si deduce la mancata applicazione dell'art 131 bis cp, che poteva derivare dalla qualificazione del fatto di bancarotta documentale ai sensi dell'art 217 LF. 6. Tramite il sesto motivo si svolgono analoghe censure quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 7. Col settimo motivo si censura la determinazione della provvisionale,per violazione dell'art 539/2 cpp. Ha presentato ricorso l'imputato LL tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 8.Col primo ci si lamenta della violazione di legge processuale in relazione all'art 192 cpp e la violazione dell'art 27 Cost. per aver posto a carico dell'imputato l'onere di discolparsi dalle accuse. La difesa critica la giustificazione resa dalla Corte territoriale quanto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto, elencando i risultati di prova presi in considerazione quali : documenti, mail e testimonianze, riportandone analiticamente i contenuti ed osservando che sarebbero malamente interpretati, poiché significativi del solo ruolo di commercialista ricoperto dall'imputato, secondo le alternative spiegazioni rappresentate nell'atto di ricorso. 9.Nel secondo motivo ci si duole della violazione di legge quanto al ritenuto ruolo di amministratore di fatto, poiché l'imputato, subentrato nella società a Gennaio 2012, non aveva mai ricoperto un ruolo gestorio, lavorando sempre ed esclusivamente quale commercialista. Egli era a conoscenza di determinate decisioni e spese aziendali solo per la sua qualità di consulente ed aveva ovviamente collaborato, in tale veste, a redigere la proposta di concordato. La difesa ribadisce l'esistenza di prove documentali e testimoniali in tal senso, precisando che anche il coimputato BE ed il responsabile Canzian, esecutore di tutte le decisioni degli amministratori, avevano reso dichiarazioni circa l'estraneità del'attuale ricorrente all'amministrazione della società fallita. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità 2 LiY del ricorso BE e del primo motivo del ricorso LL;
ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo del ricorso LL. La difesa di BE ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO " Il ricorso ricorso presentato nell'interesse di BE è fondato per le ragioni e nei limiti eguito esposti mentre il ricorso di LL è inammissibile ma ex art 578/1 cpp anche a questo ricorrente devono essere estesi gli effetti derivanti dall'accoglimento del primo ricorso. Ricorso BE. 1.Le censure proposte con il primo e terzo motivo sono esaminate congiuntamente, poiché riguardano l'imputazione di bancarotta documentale cosiddetta generica per aver tenuto le scritture contabili in modo da impedire la puntuale ricostruzione di parte del patrimonio omettendo di istituire/tenere/redigere o aggiornare il libro degli inventari per gli anni dal 2009 al 2011, fattispecie che, secondo le perorazioni difensive contenute nel terzo motivo, potrebbe al più essere qualificata come bancarotta semplice. Sui temi sollevati dalla difesa è utile ribadire i consolidati principi affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez. 5 , Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274630. Sempre sull'elemento soggettivo si è già chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276910. 1.1. La motivazione resa dai Giudici territoriali , ivi compresa quella conforme confezionata dal Tribunale e richiamata in sentenza, non è in armonia con la lezione esegetica elaborata da questa Corte e non regge alle precise censure mosse con l'atto di ricorso. Infatti - dopo aver dato atto che i motivi di appello avevano affrontato l'argomento in modo puntuale - il Giudice di appello ha imperniato la motivazione sui seguenti elementi giudicati dimostrativi del delitto e del 3 coefficiente psicologico : l'omessa tenuta del libro degli inventari,risultando, peraltro dalla sentenza di primo grado che la condotta era stata piuttosto di mancato aggiornamento del libro inventari a partire dal 2009 fino al 2011; l'omessa compilazione e presentazione del bilancio 2011; le difficoltà incontrate dal curatore a causa di tali carenze nella ricostruzione in particolare delle rimanenze di magazzino e nella valutazione della loro coerenza con le risultanze contabili;
la pluriennale esperienza imprenditoriale dell'imputato che lo rendeva in grado di rendersi conto dell'importanza della corretta tenuta delle scritture contabili;
l'assenza di iniziative finalizzate a porre rimedio alle suindicate carenze per la parte di sua spettanza . 1.2.In primis va osservato che secondo solidi principi elaborati da questa Corte regolatrice il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.. (Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018 ) Rv. 273925. Massime precedenti conformi: N. 47683 del 2016 Rv. 268503. Sul punto non può non rilevarsi come la formulazione dell'imputazione abbia inesattamente inserito la mancata presentazione del bilancio 2011 come una delle condotte integrative del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e le sentenze di merito, nell'accogliere e convalidare la proposta accusatoria, abbiano reiterato l'errore. 1.3. Né - come segnalato dalla difesa anche nei motivi aggiunti - si è contestualizzata temporalmente la qualifica di amministratore unico ricoperta da BE a partire da Settembre 2012 mentre le irregolarità contabili per le quali gli viene mosso rimprovero si riferiscono alle annualità precedenti, 2009-2011. Inoltre, con particolare riferimento al coefficiente psicologico i Giudici di merito hanno ritenuto di collegare la mancanza per gli anni suindicati del libro inventari all'eventualità che fossero state sottratte rimanenze di magazzino tramite vendite in nero, con argomentazione in sé congetturale ed incoerente con il risultato del giudizio, poiché la condotta dìstrattiva accertata - come si annoterà - risulta diversa ed è contestata come avvenuta a Febbraio 2013, pochi giorni prima della declaratoria di fallimento;
emerge, pertanto, anche una evidente sfasatura temporale e funzionale tra le condotte distrattive e l'assenza del libro inventari risalente ad anni prima, non apparendo la seconda destinata a nascondere il depauperamento del patrimonio societario derivante dalla prima. 1.4 La difesa, inoltre, segnala alcuni elementi fattuali, di cui le sentenze di merito danno atto, che, pur apparendo di rilievo, non sono stati considerati nella ricostruzione operata dai giudici friulani. Si riferisce alla convocazione del curatore, avvenuta pochi giorni dopo la declaratoria di fallimento, Febbraio 2013, in occasione della quale BE consegnò una pluralità di documenti contabili : i bilanci dal 2008 al 2010;i progetti di bilancio fino al 2012; i libri giornale e i partitari relativi al quinquennio precedente ed i libri inventari dal 2005 al 2008, evidenziandone l'incompatibilità con la volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ed i movimenti degli affari societari. In conclusione la sentenza impugnata non ha correttamente individuato l'elemento psicologico tipico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta dellt scritture 4 contabili, apparendo evanescente la spiegazione sul punto, affidata esclusivamente alla valorizzazione della pluriennale esperienza imprenditoriale dell'imputato; per altro verso, al lume dei suindicati principi, si è inesattamente supervalutato lo stato stesso delle scritture contabili. In assenza di una giustificazione della decisione corretta e logica quanto alla dolosità dei comportamenti di BE, appare accoglibile il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa ha lamentato la mancata derubricazione del delitto in quello di bancarotta semplice, del quale, peraltro, il Collegio non può che constatare l'intervenuta prescrizione. 2.11 secondo motivo, avente ad oggetto la bancarotta distrattiva per la vendita a Media srl di ordini di merci in precedenza ricevuti dalla fallita per 28mila euro, è inammissibile. Occorre in proposito premettere "in fatto" che lo stesso BE, oltre ad essere amministratore di RI IC è ritenuto gestore di fatto dell'acquirente Media srl, il cui amministratore formale, secondo l'imputazione, è il coimputato LB, che ricopriva la mansione di autista della fallita. Dalle concordi sentenze di merito emerge, altresì, che il contratto di cessione fornitura tra le due società è datato 31 Gennaio 2013, otto giorni prima della dichiarazione di fallimento;
il valore della merce ceduta era pari a circa 28mila euro e come corrispettivo si prevedeva l'emissione di una fattura dalla cedente;
secondo gli accertamenti condotti nel giudizio di merito risultano emesse due fatture, in data coincidente con la sentenza di fallimento, per 7500 euro, il cui corrispettivo, peraltro, non risulta mai incassato dalla fallita mentre il controvalore delle vendite era, invece, percepito dall'acquirente Media srl. Inoltre, a conferma delle caratteristiche di schermo distrattivo del contratto in parola, si evidenzia che secondo le clausole contrattali restavano a carico della fallita l'eventuale responsabilità per ritardi, vizi o difetti. In coerente conclusione logica, da tali elementi probatori i giudici del merito hanno ritenuto comprovata l'accusa, secondo la quale BE, qualificatosi come amministratore di Media srl nei rapporti commerciali con i committenti, avesse usato questo stratagemma per sottrarre le residue attività alla fallita. A completamento del congruo percorso logico-argomentativo la Corte di appello, nel confermare e richiamare la sentenza di primo grado, ha evidenziato il carattere antidoveroso dell'iniziativa, con la quale RI IC assumeva obbligazioni in sostanza senza contropartita, in un momento in cui erano sub iudice sia la proposta di concordato in continuità che l'istanza di fallimento già avanzata. 2.1. A fronte di tale congrua ed esatta giustificazione delle ragioni della decisione le censure proposte nel motivo non hanno relazione col testo che intendono criticare, incorrendo, pertanto, nella sanzione di inammissibilità. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 5 2.2. La difesa, infatti, si limita a reiterare gli argomenti - già adeguatamente contrastati nel giudizio di merito - della presenza di un corrispettivo in favore della cedente ed aggiunge che Media srl, quale garante del concordato si era obbligata ad acquistare parte del patrimonio immobiliare della fallita per un valore di circa 2mln di euro, non essendo, pertanto, il contratto ad essa sfavorevole. Di tale prospettazione, peraltro, non vi è traccia nella sentenza impugnata, né con l'atto di ricorso si assume di averla proposta in grado di appello, apparendo, quindi, inammissibilmente avanzata per la prima volta in questa fase di legittimità; essa, per di più, trova un elemento oggettivo di contrasto nell'affermazione - resa a pagina 23 della sentenza impugnata ed incontestata dalla difesa - secondo la quale i reali mezzi in capo a Media sarebbero stati scarsi. 3. I motivi quarto circa l'attenuante ex art 219/3 LF, quinto, sull'invocata applicabilità della causa di non punibilità ex art 131 bis cp e sesto, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale, risultano assorbiti ma non preclusi dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso. Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 Cc. (dep. 06/12/2019 ) Rv. 277438. 4.11 settimo motivo, col quale si discute circa la provvisionale assegnata dal Tribunale e la cui entità è stata ridotta dal Giudice di appello è inammissibile, essendo noto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773. Ricorso LL. 5.11 primo e secondo motivo si dolgono, sotto forma di vizio di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale, della qualifica di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Non è inutile, allora, ricordare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale per affermare la qualità di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.Sez. 5, Sentenza n 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. 5.1. I Giudici del merito hanno fatto buon governo dei suddetti principi, argomentando ampiamente sul punto, come emerge dalle pagine da 20 a 22 della sentenza impugnata e da 18 a 21 della pronunzia di primo grado, concordemente concludendo per la avvenuta dimostrazione 6 della qualifica di amministratore di fatto. Sul punto si è fatto riferimento a prove testimoniali e documentali, analiticamente individuate nei passaggi testuali suindicati, dai quali emerge - tra le altre mansioni svolte e/o iniziative realizzate - che l'attuale ricorrente dopo la cessione di quote da RI IC al The One Trust era l'unico rappresentante della nuova proprietà nella gestione interna della fallita e nei rapporti con i terzi;
che partecipava alle decisione da prendere circa la presentazione dell'istanza di concordato;
che era informato circa la gestione interna delle posizioni debitorie;
che riceveva richiesta di direttive quanto a pratiche sindacali e modalità di gestione della cassa integrazione, oltre che su pratiche attinenti le relazioni con le banche;
che forniva indicazioni sui rapporti con i committenti ed i fornitori;
che ricevette dall'amministratore formale la copia dell'istanza di fallimento della società avanzata dall'Ufficio di Procura. All'esito della illustrazione degli elementi probatori si è, in coerenza, concluso che LL avesse assunto un ruolo di amministrazione di fatto della fallita. Del resto, a completare il percorso logico-argornentativo, il Giudice di secondo grado ha razionalmente confutato la tesi difensiva - qui pedissequamente riproposta - secondo la quale il ricorrente era il commercialista/consulente della fallita, osservando che non erano stati allegati i documenti a sostegno, che non sarebbe stato difficile produrre nel giudizio di merito, quali il contratto di incarico o consulenza e le relative fatture di pagamento dei compensi. 5.2. A fronte della sintetizzata giustificazione della decisione, corretta ed in nulla illogica, la difesa con la presente impugnazione si limita a ribadire la tesi del rapporto professionale con RI IC, proponendo, talvolta esplicitamente, la sua lettura alternativa dei risultati di prova, come ad esempio per quanto riguarda le dichiarazioni del coimputato BE e del teste Canzian, dichiarazioni che, per vero, sono state anche oggetto di specifica confutazione nella sentenza di primo grado, richiamata dal provvedimento impugnato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 6. Come si è già accennato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse di LL non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In proposito questa Corte in una fattispecie - sovrapponibile alla presente - in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte, nell'accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile, ha chiarito che qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile, ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, effetto che si realizza sia quando la prescrizione sia 7 maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Sez. 2 , Sentenza n. 189 del 21/11/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277814. Massime precedenti conformi: N. 10223 del 2013 Rv. 254640 - 01, N. 16158 del 2019 Rv. 275403. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata, riqualificato il fatto ascritto al capo a dell'imputazione nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
di conseguenza la medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di entrambi gli imputati riguardo al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia. Nel resto i ricorsi sono inammissibili.
PQM
Riqualificato il fatto ascritto al capo A dell'imputazione nella fattispecie di bancarotta documentale semplice annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia. Inammissibili i ricorsi nel resto. Deciso il 27.6.2023 Il consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio Il Presidente AR SA L ' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42370 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste - per quanto ora di interesse - ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati LL, amministratore di fatto da Gennaio 2012 e BE, amministratore unico da Settembre 2012, di RI IC srl, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di attività del patrimonio della fallita mediante un contratto di cessione di forniture privo di corrispettivo stipulato con Media srl, di cui BE era amministratore di fatto, oltre che di bancarotta documentale per aver tenuto irregolarmente i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con riguardo alla mancata tenuta del libro degli inventari. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta. Epoca del fallimento: Febbraio 2013. Ha presentato ricorso l'imputato BE tramite difensore fiduciario,articolando sette motivi, qui riassunti nei limiti di cui all'art 173 disp. att cpp. 1.Col primo motivo ha lamentato vizio di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale quanto alla ritenuta bancarotta fraudolenta documentale. Dopo aver riepilogato le iniziative intraprese dall'imputato dal momento della nomina ad amministratore fino al fallimento, la difesa critica la giustificazione resa dai Giudici del merito, che avrebbero addebitato all'attuale ricorrente l'omessa tenuta del libro inventari per annualità dal 2009 al 2011, nelle quali BE non ricopriva alcuna carica;
sostiene la difesa che l'imputato aveva consegnato tutta la documentazione trovata in società al curatore pochi giorni dopo la sentenza di fallimento. Si censura, inoltre, l'affermazione per la quale la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità per non aver agito l'imputato al fine di porre rimedio alle carenze di documentazione ed il passaggio argomentativo secondo il quale era considerata idonea ad integrare il delitto anche l'omessa presentazione del bilancio 2011, che, per le ragioni anzidette, non competeva al ricorrente;
sul punto la difesa sottolinea, citando giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che il bilancio non è considerato scrittura contabile e non può essere oggetto del delitto in parola. 1.1 Quanto al profilo soggettivo si lamenta la mancata valutazione delle iniziative realizzate da BE e volte alla ricostruzione della situazione contabile e si ricordano le pronunzie di questa Corte per le quali l'elemento psicologico del delitto non può essere desunto dalla sola irregolare tenuta delle stesse scritture. 2. Tramite il secondo motivo ci si duole di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale sulla bancarotta per distrazione. La Corte di appello aveva ritenuto il contratto di cessione di fornitura sfavorevole alla fallita, trascurando che la cessionaria Media srl aveva assunto, quale garante del concordato, l'obbligazione ad acquistare parte del patrimonio immobiliare di RI IC, per oltre 2mln di euro. Sotto diverso profilo la motivazione sarebbe affetta da travisamento dei fatti nella parte in cui aveva ritenuto il contratto privo di corrispettivo, dimenticando che le forniture furono cedute per il prezzo di oltre 7mila euro. La 1 difesa censura specificamente l'argomentazione per la quale la Corte di appello aveva ritenuto poco prudente la stipula del contratto mentre era sub iudice la proposta di concordato, osservando che si tratterebbe di una scelta discrezionale dell'imprenditore e che, per altro verso, l'evocazione del criterio della prudenza rimanderebbe al concetto di colpa e non di dolo, necessario per la condotta integrativa del reato. 3. Nel terzo motivo ci si duole della mancata qualificazione del fatto di bancarotta documentale come bancarotta semplice, richiesta avanzata dalla difesa in appello e lasciata priva di risposta dal Giudice di merito. 4.Col quarto motivo si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla invocata applicazione dell'attenuante ex art 219/3 LF. La difesa richiama la spiegazione del Giudice di appello circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sottolinea che l'entità del danno ritenuto dalle sentenze di merito sarebbe irrisoria. 5.Nel quinto motivo si deduce la mancata applicazione dell'art 131 bis cp, che poteva derivare dalla qualificazione del fatto di bancarotta documentale ai sensi dell'art 217 LF. 6. Tramite il sesto motivo si svolgono analoghe censure quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 7. Col settimo motivo si censura la determinazione della provvisionale,per violazione dell'art 539/2 cpp. Ha presentato ricorso l'imputato LL tramite difensore fiduciario, articolando due motivi. 8.Col primo ci si lamenta della violazione di legge processuale in relazione all'art 192 cpp e la violazione dell'art 27 Cost. per aver posto a carico dell'imputato l'onere di discolparsi dalle accuse. La difesa critica la giustificazione resa dalla Corte territoriale quanto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto, elencando i risultati di prova presi in considerazione quali : documenti, mail e testimonianze, riportandone analiticamente i contenuti ed osservando che sarebbero malamente interpretati, poiché significativi del solo ruolo di commercialista ricoperto dall'imputato, secondo le alternative spiegazioni rappresentate nell'atto di ricorso. 9.Nel secondo motivo ci si duole della violazione di legge quanto al ritenuto ruolo di amministratore di fatto, poiché l'imputato, subentrato nella società a Gennaio 2012, non aveva mai ricoperto un ruolo gestorio, lavorando sempre ed esclusivamente quale commercialista. Egli era a conoscenza di determinate decisioni e spese aziendali solo per la sua qualità di consulente ed aveva ovviamente collaborato, in tale veste, a redigere la proposta di concordato. La difesa ribadisce l'esistenza di prove documentali e testimoniali in tal senso, precisando che anche il coimputato BE ed il responsabile Canzian, esecutore di tutte le decisioni degli amministratori, avevano reso dichiarazioni circa l'estraneità del'attuale ricorrente all'amministrazione della società fallita. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità 2 LiY del ricorso BE e del primo motivo del ricorso LL;
ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo del ricorso LL. La difesa di BE ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO " Il ricorso ricorso presentato nell'interesse di BE è fondato per le ragioni e nei limiti eguito esposti mentre il ricorso di LL è inammissibile ma ex art 578/1 cpp anche a questo ricorrente devono essere estesi gli effetti derivanti dall'accoglimento del primo ricorso. Ricorso BE. 1.Le censure proposte con il primo e terzo motivo sono esaminate congiuntamente, poiché riguardano l'imputazione di bancarotta documentale cosiddetta generica per aver tenuto le scritture contabili in modo da impedire la puntuale ricostruzione di parte del patrimonio omettendo di istituire/tenere/redigere o aggiornare il libro degli inventari per gli anni dal 2009 al 2011, fattispecie che, secondo le perorazioni difensive contenute nel terzo motivo, potrebbe al più essere qualificata come bancarotta semplice. Sui temi sollevati dalla difesa è utile ribadire i consolidati principi affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. (Sez. 5 , Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274630. Sempre sull'elemento soggettivo si è già chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276910. 1.1. La motivazione resa dai Giudici territoriali , ivi compresa quella conforme confezionata dal Tribunale e richiamata in sentenza, non è in armonia con la lezione esegetica elaborata da questa Corte e non regge alle precise censure mosse con l'atto di ricorso. Infatti - dopo aver dato atto che i motivi di appello avevano affrontato l'argomento in modo puntuale - il Giudice di appello ha imperniato la motivazione sui seguenti elementi giudicati dimostrativi del delitto e del 3 coefficiente psicologico : l'omessa tenuta del libro degli inventari,risultando, peraltro dalla sentenza di primo grado che la condotta era stata piuttosto di mancato aggiornamento del libro inventari a partire dal 2009 fino al 2011; l'omessa compilazione e presentazione del bilancio 2011; le difficoltà incontrate dal curatore a causa di tali carenze nella ricostruzione in particolare delle rimanenze di magazzino e nella valutazione della loro coerenza con le risultanze contabili;
la pluriennale esperienza imprenditoriale dell'imputato che lo rendeva in grado di rendersi conto dell'importanza della corretta tenuta delle scritture contabili;
l'assenza di iniziative finalizzate a porre rimedio alle suindicate carenze per la parte di sua spettanza . 1.2.In primis va osservato che secondo solidi principi elaborati da questa Corte regolatrice il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.. (Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018 ) Rv. 273925. Massime precedenti conformi: N. 47683 del 2016 Rv. 268503. Sul punto non può non rilevarsi come la formulazione dell'imputazione abbia inesattamente inserito la mancata presentazione del bilancio 2011 come una delle condotte integrative del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e le sentenze di merito, nell'accogliere e convalidare la proposta accusatoria, abbiano reiterato l'errore. 1.3. Né - come segnalato dalla difesa anche nei motivi aggiunti - si è contestualizzata temporalmente la qualifica di amministratore unico ricoperta da BE a partire da Settembre 2012 mentre le irregolarità contabili per le quali gli viene mosso rimprovero si riferiscono alle annualità precedenti, 2009-2011. Inoltre, con particolare riferimento al coefficiente psicologico i Giudici di merito hanno ritenuto di collegare la mancanza per gli anni suindicati del libro inventari all'eventualità che fossero state sottratte rimanenze di magazzino tramite vendite in nero, con argomentazione in sé congetturale ed incoerente con il risultato del giudizio, poiché la condotta dìstrattiva accertata - come si annoterà - risulta diversa ed è contestata come avvenuta a Febbraio 2013, pochi giorni prima della declaratoria di fallimento;
emerge, pertanto, anche una evidente sfasatura temporale e funzionale tra le condotte distrattive e l'assenza del libro inventari risalente ad anni prima, non apparendo la seconda destinata a nascondere il depauperamento del patrimonio societario derivante dalla prima. 1.4 La difesa, inoltre, segnala alcuni elementi fattuali, di cui le sentenze di merito danno atto, che, pur apparendo di rilievo, non sono stati considerati nella ricostruzione operata dai giudici friulani. Si riferisce alla convocazione del curatore, avvenuta pochi giorni dopo la declaratoria di fallimento, Febbraio 2013, in occasione della quale BE consegnò una pluralità di documenti contabili : i bilanci dal 2008 al 2010;i progetti di bilancio fino al 2012; i libri giornale e i partitari relativi al quinquennio precedente ed i libri inventari dal 2005 al 2008, evidenziandone l'incompatibilità con la volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ed i movimenti degli affari societari. In conclusione la sentenza impugnata non ha correttamente individuato l'elemento psicologico tipico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta dellt scritture 4 contabili, apparendo evanescente la spiegazione sul punto, affidata esclusivamente alla valorizzazione della pluriennale esperienza imprenditoriale dell'imputato; per altro verso, al lume dei suindicati principi, si è inesattamente supervalutato lo stato stesso delle scritture contabili. In assenza di una giustificazione della decisione corretta e logica quanto alla dolosità dei comportamenti di BE, appare accoglibile il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa ha lamentato la mancata derubricazione del delitto in quello di bancarotta semplice, del quale, peraltro, il Collegio non può che constatare l'intervenuta prescrizione. 2.11 secondo motivo, avente ad oggetto la bancarotta distrattiva per la vendita a Media srl di ordini di merci in precedenza ricevuti dalla fallita per 28mila euro, è inammissibile. Occorre in proposito premettere "in fatto" che lo stesso BE, oltre ad essere amministratore di RI IC è ritenuto gestore di fatto dell'acquirente Media srl, il cui amministratore formale, secondo l'imputazione, è il coimputato LB, che ricopriva la mansione di autista della fallita. Dalle concordi sentenze di merito emerge, altresì, che il contratto di cessione fornitura tra le due società è datato 31 Gennaio 2013, otto giorni prima della dichiarazione di fallimento;
il valore della merce ceduta era pari a circa 28mila euro e come corrispettivo si prevedeva l'emissione di una fattura dalla cedente;
secondo gli accertamenti condotti nel giudizio di merito risultano emesse due fatture, in data coincidente con la sentenza di fallimento, per 7500 euro, il cui corrispettivo, peraltro, non risulta mai incassato dalla fallita mentre il controvalore delle vendite era, invece, percepito dall'acquirente Media srl. Inoltre, a conferma delle caratteristiche di schermo distrattivo del contratto in parola, si evidenzia che secondo le clausole contrattali restavano a carico della fallita l'eventuale responsabilità per ritardi, vizi o difetti. In coerente conclusione logica, da tali elementi probatori i giudici del merito hanno ritenuto comprovata l'accusa, secondo la quale BE, qualificatosi come amministratore di Media srl nei rapporti commerciali con i committenti, avesse usato questo stratagemma per sottrarre le residue attività alla fallita. A completamento del congruo percorso logico-argomentativo la Corte di appello, nel confermare e richiamare la sentenza di primo grado, ha evidenziato il carattere antidoveroso dell'iniziativa, con la quale RI IC assumeva obbligazioni in sostanza senza contropartita, in un momento in cui erano sub iudice sia la proposta di concordato in continuità che l'istanza di fallimento già avanzata. 2.1. A fronte di tale congrua ed esatta giustificazione delle ragioni della decisione le censure proposte nel motivo non hanno relazione col testo che intendono criticare, incorrendo, pertanto, nella sanzione di inammissibilità. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 5 2.2. La difesa, infatti, si limita a reiterare gli argomenti - già adeguatamente contrastati nel giudizio di merito - della presenza di un corrispettivo in favore della cedente ed aggiunge che Media srl, quale garante del concordato si era obbligata ad acquistare parte del patrimonio immobiliare della fallita per un valore di circa 2mln di euro, non essendo, pertanto, il contratto ad essa sfavorevole. Di tale prospettazione, peraltro, non vi è traccia nella sentenza impugnata, né con l'atto di ricorso si assume di averla proposta in grado di appello, apparendo, quindi, inammissibilmente avanzata per la prima volta in questa fase di legittimità; essa, per di più, trova un elemento oggettivo di contrasto nell'affermazione - resa a pagina 23 della sentenza impugnata ed incontestata dalla difesa - secondo la quale i reali mezzi in capo a Media sarebbero stati scarsi. 3. I motivi quarto circa l'attenuante ex art 219/3 LF, quinto, sull'invocata applicabilità della causa di non punibilità ex art 131 bis cp e sesto, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale, risultano assorbiti ma non preclusi dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso. Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 Cc. (dep. 06/12/2019 ) Rv. 277438. 4.11 settimo motivo, col quale si discute circa la provvisionale assegnata dal Tribunale e la cui entità è stata ridotta dal Giudice di appello è inammissibile, essendo noto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277773. Ricorso LL. 5.11 primo e secondo motivo si dolgono, sotto forma di vizio di motivazione illogica e violazione della norma incriminatrice speciale, della qualifica di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Non è inutile, allora, ricordare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale per affermare la qualità di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.Sez. 5, Sentenza n 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. 5.1. I Giudici del merito hanno fatto buon governo dei suddetti principi, argomentando ampiamente sul punto, come emerge dalle pagine da 20 a 22 della sentenza impugnata e da 18 a 21 della pronunzia di primo grado, concordemente concludendo per la avvenuta dimostrazione 6 della qualifica di amministratore di fatto. Sul punto si è fatto riferimento a prove testimoniali e documentali, analiticamente individuate nei passaggi testuali suindicati, dai quali emerge - tra le altre mansioni svolte e/o iniziative realizzate - che l'attuale ricorrente dopo la cessione di quote da RI IC al The One Trust era l'unico rappresentante della nuova proprietà nella gestione interna della fallita e nei rapporti con i terzi;
che partecipava alle decisione da prendere circa la presentazione dell'istanza di concordato;
che era informato circa la gestione interna delle posizioni debitorie;
che riceveva richiesta di direttive quanto a pratiche sindacali e modalità di gestione della cassa integrazione, oltre che su pratiche attinenti le relazioni con le banche;
che forniva indicazioni sui rapporti con i committenti ed i fornitori;
che ricevette dall'amministratore formale la copia dell'istanza di fallimento della società avanzata dall'Ufficio di Procura. All'esito della illustrazione degli elementi probatori si è, in coerenza, concluso che LL avesse assunto un ruolo di amministrazione di fatto della fallita. Del resto, a completare il percorso logico-argornentativo, il Giudice di secondo grado ha razionalmente confutato la tesi difensiva - qui pedissequamente riproposta - secondo la quale il ricorrente era il commercialista/consulente della fallita, osservando che non erano stati allegati i documenti a sostegno, che non sarebbe stato difficile produrre nel giudizio di merito, quali il contratto di incarico o consulenza e le relative fatture di pagamento dei compensi. 5.2. A fronte della sintetizzata giustificazione della decisione, corretta ed in nulla illogica, la difesa con la presente impugnazione si limita a ribadire la tesi del rapporto professionale con RI IC, proponendo, talvolta esplicitamente, la sua lettura alternativa dei risultati di prova, come ad esempio per quanto riguarda le dichiarazioni del coimputato BE e del teste Canzian, dichiarazioni che, per vero, sono state anche oggetto di specifica confutazione nella sentenza di primo grado, richiamata dal provvedimento impugnato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 6. Come si è già accennato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse di LL non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In proposito questa Corte in una fattispecie - sovrapponibile alla presente - in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte, nell'accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile, ha chiarito che qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile, ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, effetto che si realizza sia quando la prescrizione sia 7 maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Sez. 2 , Sentenza n. 189 del 21/11/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277814. Massime precedenti conformi: N. 10223 del 2013 Rv. 254640 - 01, N. 16158 del 2019 Rv. 275403. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata, riqualificato il fatto ascritto al capo a dell'imputazione nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
di conseguenza la medesima sentenza deve essere annullata nei confronti di entrambi gli imputati riguardo al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia. Nel resto i ricorsi sono inammissibili.
PQM
Riqualificato il fatto ascritto al capo A dell'imputazione nella fattispecie di bancarotta documentale semplice annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia. Inammissibili i ricorsi nel resto. Deciso il 27.6.2023 Il consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio Il Presidente AR SA L ' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE