Sentenza 16 giugno 2003
Massime • 1
Le condizioni di salute, anche gravi, sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, una volta accertato che esse non eliminano le manifestazioni comportamentali illecite e quindi la pericolosità sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2003, n. 35653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35653 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AF Leonasi Presidente
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
2. Dott. Ilario Martella Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Agnello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP SA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto in data 17-20 luglio 2002 della Corte di Appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO
Con il decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli confermava il decreto in data 21 novembre-6 dicembre 2001, appellato da MP AF, con il quale il Tribunale di Napoli applicava al medesimo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre.
Osservava la Corte di Appello che il proposto doveva ritenersi socialmente pericoloso stanti il numero e la natura dei precedenti penali e giudiziari, per fatti di varia natura, compresi reati in materia di armi, commessi sin da quando l'MP era minorenne e succedutisi senza alcuna apprezzabile interruzione temporale, fino all'episodio del settembre 1999 nel quale il medesimo aveva minacciato di morte agenti di pubblica sicurezza intervenuti per arrestare il fratello accusato di tentato omicidio, estorsione e altri gravi reati. Da tali fatti emergeva una personalità incline alla trasgressione della legge e dei provvedimenti dell'autorità, violenta e aggressiva, facile all'ira, alla vendetta e alla reazione oltraggiosa. Nonostante la sua allarmante infermità, documentata da certificazione medica, l'MP, da tempo disoccupato, aveva mantenuto ininterrottamente una condotta di vita insofferente a ogni controllo, e, in spregio alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione cui era sottoposto, aveva continuato a frequentare persone pregiudicate, spostandosi anche in piena notte per la città di residenza o fuori di questa.
Ricorre per Cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, che deduce la violazione dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956 e il vizio di motivazione in punto di inconciliabilità della gravissima malattia dalla quale l'MP era affetto (neoplasia cerebrale) con il giudizio di permanente pericolosità sociale. Inoltre la misura applicativa impediva al medesimo di sottoporsi tempestivamente ai frequenti necessari controlli medici e alle relative terapie, implicanti continui spostamenti al di fuori del comune di residenza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va ribadito, sotto il profilo della dedotta violazione di legge, il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le condizioni di salute, anche gravi, sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, una volta che sia stato accertato che esse non eliminino le manifestazioni comportamentali illecite e quindi la pericolosità sociale (v. tra le altre, Cass., Sez. I, 28 ottobre 1987, Fiorito;
Cass., Sez. I, 20 dicembre 1985, Vincenzo;
Cass., Sez. IV. 12 agosto 1985, Zunido).
Ora, la Corte di merito ha affrontato il punto oggetto del presente ricorso, rilevando che la grave malattia non aveva determinato una cessazione delle abitudini di vita dell'MP, il quale aveva continuato a frequentare, anche di notte, persone pregiudicate, come risultava dalle informazioni del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia del 15 maggio e del 2 luglio 2002. Si tratta di un apprezzamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, attesa la congruità e adeguatezza della motivazione, non può in questa sede essere rivalutato. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 SETTEMBRE 2003.