Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 2
Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l'inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, nè è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.
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- 1. Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimonihttps://www.filodiritto.com/
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la …
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1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2). 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona …
Leggi di più… - 3. Violazione Carta di Noto non ha effetti su attendibilità del testimone (Cass. 13537/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2023
La "Carta di Noto" non ha valore vincolante e la sua violazione non costituisce, di per sè, causa di inutilizzabilità della testimonianza o di nullità della sentenza e l'inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto non determina, per sè sola, l'inattendibilità delle dichiarazioni raccolte. In caso di inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto il giudice dovrà comunque motivare sull'attendibilità del dichiarante in modo tanto più pregnante quanto maggiore sia stato in concreto il grado di scostamento dalle linee guida. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Sent., (data ud. 09/03/2023) 31/03/2023, n. 13537 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: …
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- 5. Il minorenne che propone ricorso per cassazione non può essere condannato alle spese processualiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 marzo 2022
Il regime di esonero dalla condanna al pagamento alle spese previsto per l'imputato minorenne dalla L. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29 trova applicazione anche nel giudizio di legittimità e, pertanto, il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Cassazione penale sez. VI, 09/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 10/03/2022), n.8343 Fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma - Sezione Minorenni - ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria rumena di B.S., in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2014, n. 5754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5754 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/01/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 96
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 16568/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.K. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1/2012 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di FIRENZE, del 17/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello per i Minorenni di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente S.K. , con sentenza del 17.11.2012 riformava parzialmente la sentenza del Tribunale, revocando la pena accessoria comminata e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Il giudice di prime cure aveva condannato S.K. alla pena di anni 3 di reclusione, con i doppi benefici di legge, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. e art. 609 quater comma 1 e u.c. per avere compiuto più volte atti sessuali con Sh.Or. , minore di anni 10 (nata il (OMISSIS)), fatti commessi in XXXXX nel corso degli anni (OMISSIS) .
Le vicenda prendeva le mosse dalla denuncia-querela sporta nel XXXX, per fatti accaduti nel (OMISSIS), da Sh.Or. , dopo che a scuola la professoressa di scienze B.P. , aveva toccato il tema dell'educazione sessuale. Era stata l'insegnante, dopo il turbamento mostrato dalla IN a raccoglierne le prime confidenze. Secondo il racconto della persona offesa le famiglie Sh. e S. all'epoca occupavano in XXXXX abitazioni contigue e presso la seconda era ospite tale G. , maggiorenne, che per primo aveva indotto la IN ad avere rapporti sessuali. Era stata poi la volta del cugino, odierno ricorrente, con il quale la IN avrebbe compiuto più volte atti sessuali in occasione di gite con il motorino. Secondo la prospettazione accusatoria, che ha visto S.K. condannato dai giudici del merito, tutto ciò si sarebbe verificato quando l'odierno ricorrente aveva 15-16 anni e la persona offesa otto- nove.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il S. , con l'ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. violazione di legge per mancato rispetto del disposto dell'art. 98 cod. pen. e violazione della L. 22 novembre 1988, n. 448, art. 26,
(rectius: D.P.R.) in ordine all'imputabilità del S. . Il ricorrente contesta la circostanza che i fatti di violenza di cui sarebbe stata vittima Sh.Or. siano stati temporalmente collocati tra gli anni (OMISSIS) . Viene evidenziato sul punto come la ragazza, in sede di esame testimoniale, non fosse invece riuscita ad individuare con certezza l'epoca precisa dei presunti abusi ad opera di S.K. , limitandosi ad affermare che gli stessi si sarebbero svolti in primavera-estate. Pertanto i giudici del merito sulla base della deposizione della ragazza avevano ritenuto corretta la collocazione temporale dei fatti addebitati al S. e per l'effetto sussistente la sua imputabilità in quanto nel XXXX egli aveva seppure da poco compiuto i 14 anni.
Il ricorrente tuttavia si duole che una diversa epoca dei fatti poteva essere ricostruita sulla base della diversa attività istruttoria svolta nel giudizio di merito che però non era stata presa in considerazione dai giudici di primo grado.
Nella sentenza impugnata si recepisce la deposizione della teste T.R. , della polizia giudiziaria, la quale aveva indicato nel novembre 1999 l'epoca in cui la famiglia del S. si era trasferita da (OMISSIS) -luogo in cui la famiglia dell'imputato e quella della persona offesa convivevano - a via (OMISSIS) . Il ricorrente evidenzia che tale ultimo indirizzo era il luogo in cui si era trasferito il solo nucleo familiare S. insieme con il maggiorenne G.B. , cui pure sono stati imputati fatti di violenza ai danni della stessa persona offesa e giudicato separatamente. La famiglia della persona offesa Sh. era invece rimasta ad abitare in (OMISSIS) .
Quanto al ciclomotore i giudici di merito hanno ritenuto provata la disponibilità da parte dell'imputato di un ciclomotore di proprietà del padre sin dal 28 febbraio 1998. E, secondo la ricostruzione dei fatti operati in sentenza, S.K. avrebbe abusato della cugina Sh.Or. in occasione di alcuni giri fatti dai due ragazzi insieme sul motorino. Il motorino, dunque, sarebbe stato nella disponibilità dell'imputato fin dal febbraio 98 e quindi anche prima che questi avesse compiuto i 14 anni, essendo S.K. nato il (OMISSIS).
Il ricorrente si duole che sarebbe stata del tutto ignorata la collocazione dei fatti addebitati all'imputato scaturente dalla deposizione della professoressa B. , che è stata la prima a raccogliere le confidenze della persona offesa.
La professoressa, a specifica domanda nel corso del suo esame dibattimentale, aveva infatti espressamente affermato che O. aveva collocato gli episodi di violenza subiti dal cugino nel periodo in cui le famiglie S. e Sh. vivevano tutte presso l'abitazione di (OMISSIS) (viene indicata pagina 73 delle trascrizioni dell'udienza del 24/3/2010): "... Perché loro avevano sempre considerato questo ragazzo, un ragazzo perbene, erano molti legati insomma alla famiglia e che questi fatti erano caduti in un periodo in cui vivevano nella stessa casa".
Ne deriverebbe, se come accertato in sentenza di merito sulla base della deposizione del teste T. , la famiglia dell'imputato aveva lasciato la casa di via (OMISSIS) per trasferirsi a
(OMISSIS) , che i fatti di violenza commessi dal S.K.
nato nell'XX, verificati nel periodo di convivenza delle due famiglie si sarebbero verificati in un'epoca in cui questi era ancora infraquattordicenne e quindi non imputabile.
Anche solo il dubbio circa la sussistenza del imputabilità - rileva il ricorrente - avrebbe dovuto imporre, sulla base del principio del favor rei, una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato.
Pertanto il Tribunale dei Minorenni prima e successivamente la Corte di appello di Firenze avrebbero dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi del D.Lgs. 22 settembre 1988, n. 448. b. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., u.c.. Secondo il ricorrente, essendo stato accertato che la ragazza era stata sottoposta ad atti di violenza sessuale prima da un soggetto maggiorenne, B.G. , e solo successivamente dal cugino, essendosi i due abusi temporalmente sovrapposti e conoscendosi bene i due ragazzi in quanto il maggiorenne era stato ospite, prima in (OMISSIS) e successivamente in via (OMISSIS) , della famiglia di S.K. , erroneamente si sarebbe ignorata l'influenza determinata nel commettere il reato oggetto del presente giudizio operata dal soggetto maggiorenne nei confronti del minore appena quattordicenne. Pertanto nel caso in esame doveva trovare applicazione secondo il ricorrente l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., u.c.. c. Contraddittorietà, mancanza ed illogicità della motivazione per mancata valutazione di elementi probatori.
Sul punto il ricorrente evidenzia come la responsabilità dell'imputato si sia fondata a suo dire unicamente sulle dichiarazioni rese in sede dibattimentale da Sh.Or. e come le prime dichiarazioni accusatorie di quest'ultima risalgano al 2005, quindi a distanza di ben quattro anni da quando si sarebbero verificati i fatti. Viene ricordata in proposito la costante giurisprudenza di legittimità riguardante l'attento vaglio di attendibilità e credibilità cui devono essere sottoposte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, quindi viene operata una disamina riguardante il tempo e le condizioni delle prime dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'odierno ricorrente in ambito scolastico.
Ci si sofferma, poi, sulle modalità con cui sono state raccolte le dichiarazioni della persona offesa nel corso delle indagini, violando in modo palese ad avviso del ricorrente tutti i fondamentali protocolli ritenuti validi ed adottati ormai pacificamente dalla comunità scientifica in materia di audizione di minori che si assumono essere vittime di abusi, prime tra tutte la cosiddetta "Carta di Noto".
Viene ribadita la tesi già sostenuta in sede di motivi di appello secondo cui la ragazza si trovava in una fase adolescenziale particolarmente critica, come sarebbe emerso in sede dibattimentale, non si sentiva accettata ed apprezzata ne' dalla propria famiglia ne' dai compagni di classe. Successivamente alle rivelazioni, invece, sia in famiglia che a scuola la ragazza avrebbe subito un deciso cambiamento in meglio, che avrebbe - secondo il ricorrente - costituito certamente un elemento atto a spingerla confermare le sue dichiarazioni accusatorie anche nel corso del giudizio penale. Viene poi operata un'ulteriore disamina in ordine al controllo estrinseco delle dichiarazioni di Sh.Or. , puntando l'attenzione sul fatto che gli episodi di abuso si assumono essere alquanto inverosimilmente avvenuti in un giardino pubblico e sulle risultanze della visita ginecologica svolta dalla dottoressa B. e sulla "macchia rossa" notata dalla madre di O. sulla biancheria intima della figlia.
Sulla scorta di tali doglianze il ricorrente chiede annullarsi l'impugnata sentenza con o senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Ampiamente, come visto in premessa, l'odierno ricorso insiste su una diversa collocazione temporale dei fatti.
Chiedendo ciò, tuttavia, si portano all'attenzione di questa Corte di legittimità tutta una serie di accadimenti e di risultanze testimoniali, chiedendo un'attività di rivalutazione fattuale preclusa a questo giudice di legittimità.
Va tuttavia evidenziato che effettivamente dall'analisi del provvedimento impugnato e dalla sentenza di primo grado non emerge con particolare certezza la data di commissione del fatto, a fronte di un'azione penale che, come si evince dall'imputazione, è stata esercitata per fatti commessi negli anni (OMISSIS) . Orbene secondo l'assunto difensivo i fatti non possono essersi verificati dopo che le due famiglie, quelle dell'imputato e quella della persona offesa, si erano separate, rimanendo la prima a vivere in via (OMISSIS) e trasferendosi la seconda in via
(OMISSIS) . Ciò in ragione delle richiamate emergenze dibattimentali che indicavano avere la ragazza raccontato di avere subito le violenze dal cugino nel periodo in cui entrambe le famiglia vivevano a via XXXXXX.
Come evidenzia la stessa difesa, però, è emerso che lo spostamento della famiglia del S. a XXXXX è avvenuto nel (OMISSIS) . E se ciò è vero, tenuto conto che appare pacifico che i fatti si sono svolti in primavera-estate, gli stessi vanno verosimilmente collocati nella primavera-estate 1999.
Ma se anche così fosse, l'odierno ricorrente, che è nato il (OMISSIS), aveva già compiuto 14 anni ed era perciò anche in tale periodo imputabile. Ai sensi dell'art. 98 cod. pen., infatti, è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto art. 112 c.p., n. 4, se aveva capacità d'intendere e di volere;
ma la pena è
diminuita artt. 65, 169, 222, 224, 225, 226 e 227 c.p.. E S.K. 14 anni li aveva compiuti il (OMISSIS).
3. Infondato è anche il secondo motivo, che riguarda la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Su tale circostanza la corte d'appello (cfr. pag. 16 del provvedimento impugnato) ha logicamente e coerentemente motivato laddove ha evidenziato che nulla di quanto emerso nel corso del processo può far ritenere che K. sia stato indotto dal maggiorenne a commettere il reato, ne' che il ruolo del primo abbia avuto una minima importanza rispetto al secondo. L'imputato non l'ha mai detto, e, del resto non gli è stato nemmeno contestato il concorso del reato.
Il ricorrente individua una violazione di legge, ma in realtà chiede anche in questo caso a questo giudice di legittimità una rivalutazione non consentita degli elementi di fatto da cui poter desumere la sussistenza dell'invocata circostanza attenuante. Il che - com'è noto - in sede di legittimità non è possibile.
4. Del tutto infondati sono gli elementi che vengono rubricati come contraddittorietà, mancanza ed illogicità della motivazione, ma che in realtà sono la riproposizione in sede di legittimità di quei motivi d'appello su cui il giudice di secondo grado ha puntualmente, logicamente e coerentemente motivato, a cominciare dalle valutazioni operate che riguardano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Si tratta, peraltro, di censure in fatto non proponibili in questa sede.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può
Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello per i Minorenni di Firenze alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto, dell'attenta valutazione di attendibilità operata rispetto al racconto della persona offesa, pur intervenuto a tanta distanza dai fatti.
5. Quanto alla lamentata necessità di escutere la minore con le modalità prescritte dalla carta di Noto, questa Corte Suprema ha in più occasioni avuto modo di sottolineare come non determini nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sè, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così sez. 3, n. 15157 del 16.12.2010 dep. 14.4.2011, F. e altro, rv. 249898).
Le cautele prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano, infatti, carattere non tassativo.
Il contenuto di tale Carta si limita, come indicato nel preambolo, a suggerimenti volti a garantire meglio l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso. Quindi l'inosservanza alle guidelines della stessa non determina automaticamente la inattendibilità delle dichiarazioni del minore e neppure la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità, a meno di non volere introdurre un'ipotesi non prevista di nullità o di inutilizzabilità. Nè può concludersi, con un sillogismo astratto, che alla violazione di tali prescrizioni debba conseguire un giudizio di inattendibilità del minore, (così Sez. 3, n. 6464 dell'11.2.2008, G., Rv. 239091; n. 20568 del 22.05.2008, Gruden, Rv. 239879 e n. 44472 del 17.12.2010, D.M. e altri, non mass.) Quanto affermato è da ritenersi valido non solo per l'esame testimoniale in senso stretto, ma anche in relazione all'esame dei minori condotto dal consulente tecnico in sede di consulenza (o perizia).
Come ampiamente detto la mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali non costituisce vizio che comporti controllo di legittimità.
In particolare il giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese è un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, (in tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18.12.2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Per quello che riguarda, in particolare, l'attendibilità delle persone offese nei reati sessuali, è stato affermato che essa deve essere valutata in senso globale, "tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo" (Sez. 3, n. 21640 dell'8.6.2010, P., Rv. 247644).
6. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne. La previsione di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29 che, derogando al generale principio della soccombenza del condannato in tema di pagamento delle spese del processo e di custodia cautelare, stabilisce che la sentenza di condanna nei confronti di persona minore di età non comporta detto obbligo, si inserisce, infatti, nel quadro della disciplina del processo minorile, strutturalmente finalizzato alla ripresa o al recupero del percorso educativo del minore.
La ratio cui è ispirata la norma è quella di esonerare il minore dalle negative conseguenze che gli deriverebbero dall'applicazione della anzidetta regola della soccombenza, e ciò - ha più volte sottolineato negli anni questa Corte - vale sia in relazione al giudizio di merito che a quello di legittimità, dovendosi pertanto escludere una interpretazione del predetto art. 29 in base alla quale l'esonero può operare soltanto con riferimento alla definizione dei procedimenti di merito e non anche in sede di legittimità (così già sez. 4, n. 11194 del 1.6.1999, Milanovic P., rv. 214385). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi definitivamente affermato che il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (sez. unite, n. 15 del 31.5.2000, Radulovic, rv. 216704;
conf. sez. 1, n. 33380 del 26.6.2001, Costanzo, rv 219352; Sez. 1, n. 43426 del 25.10.2001, rv. 220153; sez. 3, n. 37548 dell'11.6.2002, rv. 222504).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014