Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del collaboratore di giustizia, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto esclusivo della volontà di ritorsione contro lo Stato a causa della revoca del programma di protezione a seguito di comportamenti penalmente rilevanti successivamente tenuti dal soggetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso in cui un collaboratore di giustizia aveva ritrattato in dibattimento precedenti dichiarazioni, che, essendo emerso che il dichiarante aveva subito forti pressioni e temeva per la sua incolumità, non era determinante il fatto che la ritrattazione potesse anche essere in parte dovuta ad una volontà di ritorsione nei confronti dello Stato che aveva revocato il programma di protezione).
Commentario • 1
- 1. Ritrattazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 13550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13550 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
13550-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.410 sez. MATILDE CAMMINO - Presidente - PU 17/02/2017 ANDREA PELLEGRINO Relatore - R.G.N. 40475/2016SERGIO BELTRANI NI IO IO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NN ID, n. a Messina il 06/06/1975, rappresentato e assistito dall'avv. Giuseppe Donato, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, n. 1373/2008, in data 23/03/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Perla Lori che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Donato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/03/2016, la Corte d'appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Messina in data 14/02/2008 che aveva condannato ID NN alla 1 pena di giustizia in relazione ai seguenti reati: artt. 110, 81 cpv., 628 comma 3 n. 1 cod. pen. (capo A), artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 l. n. 895/1967 (capo B), artt. 110, 81 cpv., 23, comma 4 . n. 110/1975 (capo C), artt. 110, 648 cod. pen. (capo E), con il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutte le violazioni e della recidiva specifica e infraquinquennale nonché l'applicazione delle pene accessorie di legge.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di ID NN, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione dell'art. 71, comma 2 cod. proc. pen. e vizio di 1 motivazione in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo): si eccepisce, in particolare, come al momento dell'adozione dell'ordinanza che ha disposto la sospensione del processo tra l'udienza del 25/11/2013 e quella del 23/06/2014 (protrattasi sino all'udienza del 28/01/2016) per la accertata incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo a suo carico, né in un momento successivo, la Corte territoriale ha adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 71, comma 2 cod. proc. pen.; in virtù di tale omissione, l'istruttoria dibattimentale svolta in appello a decorrere dall'adozione della predetta ordinanza è nulla, con conseguente nullità della sentenza di appello;
-violazione dell'art. 220 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 70 e 72 cod. proc. pen. (secondo motivo): si eccepisce, in particolare, come la Corte territoriale, dopo aver proceduto nel contraddittorio delle parti, ha disatteso la richiesta del difensore di rinnovare l'incarico peritale, stante la superficialità della perizia svolta rispetto ad altra precedentemente eseguita sempre nello stesso procedimento all'esito della quale la medesima Corte aveva ravvisato l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo a suo carico;
-violazione degli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (terzo motivo): si censura la sentenza impugnata che si è limitata ad un mero richiamo alle conclusioni rassegnate dai periti, conclusioni di segno diametralmente opposto rispetto alle relazioni precedenti senza spiegare le ragioni di una simile scelta di preferenza;
-violazione degli artt. 267, 268, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 271, comma 1, e 191 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (quarto motivo): si censura la sentenza impugnata che, in merito all'eccepita inutilizzabilità degli esiti delle captazioni ambientali eseguite sull'autovettura in uso a tale Cuscinà Giovambattista attesa la mancanza in atti del verbale di inizio e fine delle operazioni, ha ritenuto di dover respingere l'eccezione sulla base di un presupposto errato, ossia che il processo celebrato nei confronti del NN fosse diverso rispetto a quello in cui vennero disposte le utilizzate intercettazioni;
-violazione dell'art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 500, comma 4, 526 comma 1-bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 lett. d) CEDU e vizio di motivazione (quinto motivo): si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di prime cure di ascrivere la reticente condotta tenuta dal collaboratore ST NI esclusivamente alle conseguenze derivanti dalle pressioni subite dal medesimo, non dando credito a quanto evidenziato dalla difesa secondo cui la decisione dello ST fosse da ascrivere all'avvenuta revoca (a suo dire, del tutto ingiusta) del programma di protezione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile. secondo la2. Va preliminarmente evidenziato come, giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti о da 3 inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa о dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di - superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o 4 da rendere lamanifestamente incongrua о contraddittoria motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica 5 n del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, infine, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Nessun dubbio sussiste sul fatto che, disposta la sospensione del procedimento per accertata incapacità dell'imputato, vi sia un preciso obbligo del giudice di nominare un curatore speciale allo stesso, previsione finalizzata a garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 21112 del 09/04/2013, Careri, Rv. 256440). Tuttavia, del tutto diversa è la situazione quale la presente - in cui il procedimento venga sospeso al fine di effettuare la perizia tesa ad accertare l'eventuale incapacità dell'imputato: qui non vi è alcun esito di detto ancora - accertamento e, conseguentemente, non è possibile disporre alcuna nomina di curatore speciale, attività anticipatoria che potrebbe rivelarsi del tutto inutile nell'ipotesi in cui si accertasse successivamente che il soggetto non si trovi in una situazione di incapacità a partecipare coscientemente al processo: ciò è proprio quanto avvenuto nella fattispecie atteso che i periti nominati, all'esito delle loro indagini tecniche nel corso delle quali il processo è stato sospeso (rectius, le udienze sono state differite), hanno concluso per la piena capacità del NN in presenza di un quadro simulatorio del tutto inequivoco. 6 Nessuna omissione risulta quindi essersi verificata e, conseguentemente, nessuna nullità risulta derivata.
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (cfr., Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062, nella quale la Suprema Corte ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto). Nel merito la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha riconosciuto come i periti avessero "confermato ancora una volta che il presunto quadro di tipo psicotico ipotizzato in precedenza nel quale si evidenziavano, non a - caso, elementi legati in modo preponderante al comportamento del paziente ("riferite" allucinazioni, atti autolesionistici, ecc.) - fosse artefatto, sottolineando peraltro (quale riscontro) come da esso non risultasse alcun dato clinico veramente obiettivo, nessun ricovero, né terapie mirate, nemmeno farmacologiche, nonostante i lunghi anni nei quali la malattia si sarebbe manifestata (da più di un decennio). Le conclusioni, ampiamente condivise da questa Corte, sono state nel senso di un quadro simulatorio, in passato, per motivi poco chiari, sfuggito agli specialisti di Messina che lo avevano visitato ... ".
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Anche su questo punto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va ricordato come il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non possa ritenersi gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente (cfr., Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630): ciò è quanto è accaduto nella fattispecie, avendo le recepite 7 -conclusioni peritali del tutto congrue ed ampiamente argomentate - tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte (nella specie, della difesa) e spiegato le ragioni in base alle quali le conclusioni di questi ultimi dovessero essere necessariamente disattese, circostanza che rende insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435).
6. Generico e manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente insiste nell'eccepire l'inutilizzabilità delle disposte intercettazioni per la mancanza agli atti dei verbali di inizio e fine delle operazioni. La Corte territoriale ha rilevato che si è in presenza di intercettazioni disposte in altro procedimento (c.d. "Operazione Arcipelago") ed ha invocato l'insegnamento del precedente giurisprudenziale secondo cui la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741). Con detta motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, il ricorrente non si confronta finendo assertivamente per ribadire, senza fornire alcuna adeguata dimostrazione in punto di fatto (accertamento che, in quanto tale, non è possibile demandare al giudice di legittimità), che si è in presenza di un procedimento che non è possibile definire come "diverso": sotto questo profilo, v'è pertanto assoluta genericità del motivo avendo il ricorrente omesso di assolvere all'onere di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
7. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. I giudici di merito hanno ritenuto che le ritrattazioni dibattimentali rese dal collaboratore NI ST fossero conseguenza delle pressioni dal medesimo subite, così come esaustivamente accertato nell'ambito del sub-procedimento aperto a 8 tal fine, con conseguente applicazione della procedura ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
7.1. La Corte territoriale riconosce comunque che, quand'anche tale condotta di ritrattazione dello ST fosse in qualche modo indirettamente da collegarsi all'avvenuta revoca del programma di protezione, nondimeno, appariva indiscutibile come lo stesso avesse subìto forti pressioni e temesse per la propria incolumità. Invero, si afferma che lo ST avesse interesse a rimanere sotto la protezione dello Stato pur a seguito delle accertate condotte di reato che erano costate allo stesso la revoca del programma - in ragione della posizione di estrema esposizione personale in cui era venuto a trovarsi avendo troncato i rapporti con il proprio ambiente di provenienza mediante la delazione.
7.2. Per evitare di ritenere che la scelta sconsiderata di delinquere esponga il collaboratore a perdere la protezione statuale e, nel contempo, a vedersi vittima della futura "controffensiva" dell'ambiente delinquenziale di provenienza, con conseguenze del tutto irragionevoli in assenza di un qualsivoglia profilo di utilità per il propalante, non può non darsi rilievo per spiegare tale necessitata - -scelta in termini di razionalità intrinseca al peso delle intimidazioni subìte dal dichiarante (la cui credibilità era già stata favorevolmente valutata) ad opera dell'ambiente delinquenziale di provenienza: valutazione quella della ricorrenza della condotta coartante - che, pur non richiedendo una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, deve fondarsi, come è noto, su parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subìta dal dichiarante, se connotato di precisione, obiettività e significatività (cfr., Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, De Vivo e altri, Rv. 264016).
7.3. Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "La ritrattazione dibattimentale del soggetto già ammesso al programma di protezione quale collaboratore di giustizia non necessariamente deve interpretarsi come esclusivo comportamento meramente ritorsivo nei confronti dello Stato che aveva disposto la revoca del programma a seguito di comportamenti penalmente rilevanti tenuti in epoca successiva dallo stesso, dovendosi necessariamente valutare innanzitutto se tale condotta, ferma la valutazione di credibilità 9 originaria del propalante, sia la conseguenza diretta della situazione di isolamento e di esposizione alle forti pressioni dell'ambiente delinquenziale di provenienza che da tale scelta erano derivate, con conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini a norma dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.".
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Matilde Cammino Alle نہر t DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 MAR 2017 IL If Cancelliere EMA DI CANCELLIERE Claudia Planathi O E N I L * 1 10 0