Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 21112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21112 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 668
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 51833/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI N. IL 27/02/1976;
avverso l'ordinanza n. 552/2012 TRIBUNALE di PALMI, del 26/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 26.11.2012 il Tribunale di Palmi ordinava la sospensione del processo nei confronti di AR LU sulla base della riconosciuta incapacità di intendere e di volere al momento del fatto e di quella di partecipare coscientemente al processo.
2. Avverso la decisione propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 71 c.p.p., per omessa nomina del curatore speciale con violazione degli artt. 178 e 180 c.p.p.. 2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento per la accertata incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.
3. Il P.G. rilevando la fondatezza del primo motivo ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace. Ne consegue che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 3, (Sez. 2, Sentenza n. 23850 del 27/06/2006 Rv. 235009 Imputato: Bertolo).
5. Pertanto, il primo motivo è fondato e l'omessa nomina del curatore speciale comporta l'annullamento con rinvio della ordinanza per nuovo esame sul punto.
6. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in assenza di statuizioni a riguardo della definizione del merito.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla omessa nomina del curatore speciale e rinvia al Tribunale di Palmi per la deliberazione sul punto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013