Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
La parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2015, n. 41515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41515 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
41 5 1 5/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA SEZIONE VI PENALE CAMERALE 18.9.2015 SENTENZA Composta da N. "1562 Dott. ANTONIO AGRO' -- Presidente REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - N. 28722/1 ->- Rel. Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LU RROLAND avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Milano il 4.6.2015; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Domenico Lombardo, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. AN US ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato l'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Milano il 10.5.2015 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990 relativo a 2.331 grammi di cocaina Sol importati da due complici su sua indicazione dal Belgio e dall'Olanda a mezzo di un'autovettura con doppi fondi.
2. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata con unico motivo di ricorso, col quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 266, 191 e 271 c.p.p. e 111 Cost. e conseguenti vizi di motivazione, per avere il Tribunale del Riesame omesso di rilevare l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, informatiche, telefoniche e telematiche (messaggi tra Blackberry) i cui decreti autorizzativi non erano stati trasmessi dal p.m. a seguito della richiesta di riesame, così ponendo la difesa e lo stesso Tribunale, che non aveva nemmeno inteso attivare i suoi poteri officiosi di acquisizione di quei decreti, nell'impossibilità di valutare la legittimità delle relative captazioni. Il ricorrente sottolinea al riguardo che prima dell'esecuzione a suo carico del fermo con contestuale emissione di misura cautelare mai ha avuto contezza dell'esistenza a suo carico del diverso procedimento nel quale quelle intercettazioni erano state disposte, sicché il Tribunale del Riesame, nel rigettare le doglianze difensive, ha lasciato senza concreto accertamento se le suddette intercettazioni fossero o meno state eseguite nel rispetto delle regole processuali. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (SU, n. 45186 del 17.11.2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229244), sicché la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Sez. 6, n. 6875 del 15.1.2009, Pagano, Rv. 243671). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Di chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 18 settembre 2015. Il Relatore Il Presidente Depositato in Cancelleria Antonio Agrò Stefano Mogini Solofin 5 OTT. 2015 Hotty oggi! oggi, IL FUNZIONARIO เป Piera ESPPiera ESPOSITO