Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC0382 6 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N.11858/00 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron.8137 Dott. Francesco MA FIORETTI Consigliere Rep. 1284 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere C.C. 08/02/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA We sul ricorso per regolamento proposto da: UL MA GI, elettivamente domiciliata in Roma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Circonvallazione Clodia 80, presso l'avv.Michele De Novellis che la UFFICIO COPIE ร Richiesta copia studio rappresenta e difende unitamente allavv. Gian Carlo Porrone del foro di dal Sig. SOLE-24ORE..
- ricorrente -
/S00 Torino per dirit
contro
IL CANCELLIERE EL LD, elettivamente domiciliato in Roma, via MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Adelaide 8, presso l'avv. Roberto Minutillo Turtur e rappresentato e difeso Richiesta copia studio dall'avv. Rodolfo Ummarino di Torino - resistente - dalSig T per diritti 500 e nei confronti di il IL CANCELLIERE UL RO MONOGEST s.r.l,
- intimati -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso l'ordinanza 26.4.2000 del Tribunale di Torino di sospensione del Richiesta copia studio 360 dai Sig. N. per diritti 0 2001 CANCELLIERE procedimento n. 4388/98 RG. Udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. dell'8.2.01dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Lette le richieste 10.11.2000 del P.M. in persona del Sost.Proc.Gen. dr. Orazio Frazzini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica 24.01.01 della LI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13.7.98 GO LD conveniva innanzi al Tribunale di Torino LI RO, LI MA GI e la s.r.l. OG chiedendo accertarsi con riguardo a compravendita 31.10.95 di un immobile ceduto alla LI dalla soc. OG la sua simulazione ovvero la sua nullità o la sua inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. Si le costituivano la LI MA GI, il LI RO e la soc. OG chiedendo la reiezione delle domande. Nelle conclusioni 15.01.00 l'attore GO rinnovava la già proposta richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. con riguardo alla causa, pendente innanzi ad altro G.I. del Tribunale di Torino con il n. 2656/98, promossa da LI RO contro esso GO. La LI MA GI concludeva richiamando le conclusioni della comparsa di risposta 23.11.98. || Tribunale, in composizione monocratica, con ordinanza 26.4.2000, - ad oggetto sull'assunto che la richiamata causa n. 2656/98 l'accertamento del credito di GO LD - fosse pregiudiziale rispetto a quella n. 4388/98, ad oggetto le domande dirette alla conservazione della relativa garanzia patrimoniale, sospendeva il giudizio. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per regolamento LI MA GI con atto notificato l'1.6.99 all'GO, a LI RO, alla soc. OG. Si 2 costituiva l'GO con memoria. Non si costituivano gli intimati LI RO e OG. II P.G. nelle richieste 10.11.00 concludeva per l'inammissibilità del ricorso e la LI depositava memoria di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso della LI, proposto ai sensi degli artt. 42-47-295 c.p.c. avverso ordinanza di sospensione 26.4.2000 adottata dal Giudice del Tribunale di Torino, è da dichiarare inammissibile, come esattamente dedotto dal P.G. nelle sue richieste scritte, per difetto del requisito della soccombenza, della parte che ha formulato impugnazione, nei riguardi del provvedimento impugnato. Questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare che anche nei confronti del regolamento di competenza - mezzo di impugnazione necessario nei riguardi delle pronunzie adottate dal Giudice sulla competenza è da accertare che sussista, in capo al proponente, il - requisito della soccombenza sulla questione di competenza decisa, costituente l'interesse (protetto) alla proposizione di ogni gravame e quindi anche di quello di cui all'art. 42 c.p.c.(Cass. 622/83 - 50/86 - 7981/92 9539/97). E' pertanto da escludere la sussistenza di tale requisito le volte in cui la pronunzia poi censurata sia stata emessa su istanza della stessa parte che di essa successivamente si abbia a dolere (sia o meno tale "istanza" congiunta ad altra ex adverso proveniente). Né può essere revocato in dubbio il fatto che anche l'impugnazione avverso l'ordinanza di sospensione sia inammissibile le volte in cui quella sospensione sia stata chiesta od accettata previamente (art. 100 c.p.c.) dalla parte che poi la impugni in sede di legittimità. 3 Venendo alla vicenda sottoposta, e facendo capo alla lettura degli atti processuali (che nettamente contraddicono le asserzioni della LI contenute nella memoria di replica alle richieste del P.G.), è agevole constatare che la LI nella comparsa di costituzione 23.11.98 ebbe a chiedere in via preliminare al Giudice di "..sospendere il .. processo ex art. 295 c.p.c. fin visto l'esito della causa pregiudiziale promossa dal sig. RO 20000 270000 LI e pendente avanti codesto Tribunale....", che la stessa, se pur alla udienza del 14.10.99 ebbe a diversamente opinare sulla richiesta di 1097 128 11 4567 Åb, ༢༢ sospensione, conclusivamente reiterò la propria originaria istanza, che 3067 18.00 infatti alla udienza del 15.1.2000 il difensore della LI ebbe a 157,44 rassegnare conclusioni puramente e semplicemente "... richiamando quelle della comparsa di costituzione e risposta del 23.11.98", senza alcun riferimento limitativo alle sole conclusioni assunte nel merito o in via riconvenzionale e senza che la stessa abbia addotto elementi che facciano ritenere quel richiamo incompatibile con la originaria richiesta richiamata. Respinto, pertanto, il ricorso, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento proposto da LI MA GI avverso l'ordinanza 26.4.2000 di sospensione del procedimento e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso nella c.d.c. dell'8 febbraio 2001 Cons.est. 1 il Presidente TE SH STONE 3 2001