Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6980 del 2025, proposto da RO RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Russo e Alessandro Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Di Bitonto e Carmine Andrea Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NN DO, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fimmano' e Simeone Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza non appellata resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale recante n. 1948/2024 del 28/2/2024 con cui è stato definito il giudizio rg n. 4895/2018, confermativa della sentenza del T.a.r. Campania, sez. II, n. 5925 del 18 dicembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore e di NN DO;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR RA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1.RO RR ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1948 del 28/2/2024 con cui è stato definito il giudizio rg n. 4895/2018, appello rispetto a precedente giudizio di primo grado conclusosi con sentenza n. 5925/2017, facente stato tra le parti.
In fatto espone:
-che aveva adito questo Tar (R.G. n. 1419/2016) impugnando i permessi di Costruire n.ri 9/2016 e 52/2012, rilasciati dal Comune di Frattamaggiore e relativi al medesimo immobile sito alla Via Vittoria, in Frattamaggiore, di proprietà della IG.ra NN DO;
- che il Tar con l’Ordinanza collegiale n. 2015/2017 aveva disposto una CTU per verificare i seguenti aspetti: la cumulabilità dei successivi interventi edilizi in sanatoria assentiti dall'Ente; le caratteristiche plano-volumetriche dell’immobile; la potenziale vocazione abitativa del nuovo sottotetto; l’esistenza di prescrizioni comunali circa la funzione del sottotetto di protezione delle unità abitative sottostanti anche con riferimento alla Zona “A” ove è situato l’immobile; i grafici tecnici che – secondo la controinteressata appellante – avrebbero comprovato che nessuna modifica strutturale era stata apportata rispetto al Permesso di costruire n. 50/2012;
- che all’esito della CTU il ricorrente presentava motivi aggiunti sui seguenti aspetti di fatto emersi in perizia:
i) in relazione al P.d.C. n. 52/2012, il C.T.U. asseverava che l'altezza media interna del sottotetto recuperato era pari a 2,33 mt., laddove la Legge 15/2000, nella versione applicabile ratione temporis, imponeva per il recupero ai fini abitativi un'altezza media pari a 2,40 mt.;
ii) da questo errore di calcolo discendeva la violazione dell'art. 3, co. 1, lett. c), L.R. n. 15/2000 che a propria volta estendeva “a cascata” effetti inficianti anche sul P.d.C. n. 9/16 per violazione dell’art. 4 della L.R. n. 19/09, poiché il volume oggetto dell’ampliamento del 20% (ossia il sottotetto recuperato col primo titolo) era stato erroneamente qualificato come abitabile/residenziale, senza averne i requisiti di Legge trattandosi di un mero volume tecnico;
iii) di conseguenza, non potendo essere “recuperato ai fini abitativi” nel 2012, il sottotetto andava escluso anche dal calcolo della volumetria esistente su cui, a propria volta, computare il 20% di ampliamento volumetrico assentito dall’Amministrazione nel 2016;
iv) le misurazioni planimetriche rivelavano che l'intervento edilizio assentito nel 2016, non ossequiava le distanze minime che dovrebbero intercorrere tra l’edificio in ditta DO e quello di proprietà del ricorrente;
v) in relazione alla nota prot. n. 17370 del 20.7.2017 anch'essa avversata, ed al “nuovo” sottotetto termico in ulteriore sopraelevazione del primo piano, il perito, rispondendo ad un quesito espresso del Tribunale, relativo alle prescrizioni comunali afferenti alla zona “A” ove è situato l’immobile, chiariva che in base alle Norme Tecniche Attuative, ed al Regolamento Edilizio comunali, la soluzione progettuale assentita dall’Amministrazione costituiva un ingombro volumetrico non consentito nella Zona su cui insiste l’edificio de quo.
2. Con la sentenza n. 5925/2017 veniva accertata i) l'illegittimità del titolo edilizio n. 52 del 2012 per violazione delle altezze, in quanto la C.T.U. statuiva che “se si fosse calcolata l'altezza media interna con le misure indicate nel grafico, questa sarebbe stata pari a mt. 2,33 se al netto degli arredi fissi, a mt.2,30 se al lordo degli arredi fissi; in ogni caso il limite minimo indicato dalla L.R. in mt. 2,40 sarebbe stato violato”; ii) in relazione al P.d.C. n. 9/2016 il Collegio riteneva che tale Permesso di Costruire fosse “inficiato nella misura in cui, come da calcolo effettuato dal consulente, è emerso che la porzione di fabbricato interessata dall'intervento di cui al titolo n.9/2016 sviluppa una volumetria complessiva di mc. 374,81 con incremento volumetrico pari a mc. 87,18 che è maggiore di quello possibile di mc. 83,86, quindi in difformità all'art 4 della L.R. n.19 del 28/12/2009. A fronte della richiesta di un ampliamento volumetrico al piano primo ai fini abitativi con sostituzione del solaio di copertura e realizzazione di un solaio piano e di un sovrastante sottotetto termico, nei volumi di progetto si sarebbero dovuti più correttamente includere anche quelli relativi agli arredi fissi (comprensivi degli spessori murari) in quanto volumi tecnici; ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera d), L.R. n.19 del 28/12/2009, il pregresso sottotetto è da considerarsi interamente volume tecnico, giacchè la sua superficie non può essere annoverata fra le superfici lorde e dunque è esclusa dal calcolo della volumetria esistente”; iii) In relazione alla potenziale vocazione abitativa dell'ulteriore sottotetto termico ad erigersi ancora in virtù del P.d.C. n. 9/2016, la sentenza n. 5925/2017, accogliendo le doglianze del ricorrente, così statuiva: “Quanto, poi, alla disciplina che il Comune di Frattamaggiore si è dato in materia di funzione del sottotetto di protezione delle unità abitative sottostanti anche con riferimento alla zona A ove è situato l’immobile per cui è controversia, vanno censurate le indicazioni metriche fornite dall'Ufficio nella misura in cui si pretenderebbe consentire l'edificazione dei sottotetti termici in difetto degli atti della pianificazione comunale approvata (NTA e/o Regolamento Edilizio) ed in elusione dell’iter di approvazione degli stessi come disposto dagli artt.24 e 29 della L.R. n.16/2004”, ed ancora, “l’intimata Amministrazione ha omesso di considerare che tale Legge speciale consente l’accesso a premialità eccezionali; quanto sopra esposto evidenzia che, con una lettura “originale” dell’impianto normativo vigente, si è preteso ignorare che né le NTA, né il Regolamento Edilizio forniscono disposizioni sulla edificazione di sottotetti termici ex novo”.
3. Avverso tale sentenza la sig.ra NN DO interponeva appello che veniva deciso con sentenza n. 1948/2024 del 28/2/2024, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado.
4. Il ricorrente prospetta che il Comune non abbia avviato alcun procedimento di ritiro degli effetti del PdC 9/2016; non ha sospeso né represso l’utilizzazione delle opere realizzate in base al titolo annullato; non ha adottato alcun atto di conformazione al giudicato.
Pertanto, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, la cui sentenza non ha subito modifiche, chiedendo l’esecuzione della sentenza per garantire al ricorrente il bene della vita, compromesso dall’inerzia del Comune in quanto: a) il permesso di costruire n. 9/2016 è stato annullato per gravi illegittimità (volume superiore al consentito, errato calcolo dell’altezza media, difformità rispetto L.R. 15/2000 e 19/2009, assenza di disciplina comunale per sottotetti ex novo); b) il Comune aveva esercitato il potere in modo viziato ed elusivo; c) l’opera realizzata risulta priva di valido titolo edilizio.
5.Il Comune si è costituito affermando di aver integralmente dato esecuzione al giudicato amministrativo, adottando tutti i provvedimenti doverosi e conformativi imposti dalle pronunce giurisdizionali rese inter partes.
In particolare, con determina 1 del 2026, il Dirigente del IV Settore ha annullato entrambi i PdC n. 52/2012 e n. 9/2016, dichiarando espressamente che tale atto costituisce esecuzione vincolata del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1948/2024.
In attuazione di tali statuizioni, il Comune afferma di aver provveduto alla rimozione formale dei titoli edilizi illegittimi ed anche alla trasmissione dell’atto alla Polizia Locale per gli adempimenti di
competenza e all’Avvocatura comunale per le valutazioni difensive, riservandosi espressamente l’adozione di ulteriori provvedimenti repressivi e ripristinatori ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, previa verifica dello stato dei luoghi.
Afferma che risulterebbe soddisfatto il contenuto tipico dell’obbligo di ottemperanza che, per costante elaborazione giurisprudenziale, si sostanzia nella necessità che l’Amministrazione elimini gli effetti giuridici dell’atto annullato e si conformi al giudicato, senza che il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a. possa essere dilatato fino a ricomprendere l’esercizio di poteri ulteriori, autonomi e successivi, riservati alla fase amministrativa esecutiva e repressiva.
Sostanzialmente, il Comune ha negato l’esistenza di ulteriori ordini conformativi e chiesto la cessazione della materia del contendere.
5.1. Le medesime conclusioni sono state condivise anche dalla controinteressata, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ottemperanza del RR, anche sotto il profilo della carenza di interesse a ricorrere, in quanto quest’ultimo sarebbe venuto meno all’esito del giudizio di legittimità posto che con l’annullamento dei permessi di costruire il fabbricato non può più essere sopraelevato e la lamentata lesione del diritto di veduta non sussisterebbe più.
La DO ha altresì prospettato la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso o di sanatoria in forza di normative sopravvenute.
6. In vista della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato note tecniche a supporto della non sanabilità del bene.
7. La causa è passata in decisione l’11.2.2026.
8. La difesa delle parti resistenti è basata sulla menzione di precedenti giurisprudenziali ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, n. 9243 del 2023) che, a loro dire, avallerebbero la tesi che il giudicato amministrativo di cui si chiede l’ottemperanza lascerebbe all’ente la libertà di provvedere discrezionalmente ad attuare il decisum del T.a.r. (confermato in appello) una volta provveduto all’annullamento formale dei due permessi di costruire che il giudice amministrativo ha dichiarato illegittimi.
In effetti, il caso da cui muove la citata decisione è analogo a quello del presente giudizio avendo fatto riferimento alla domanda di condanna di un Comune alle demolizioni di edifici il cui permesso di costruire era stato annullato, e ciò in quanto trattasi di vicenda ulteriore, eventuale e successiva, che non costituisce conseguenza diretta ed automatica della sentenza ottemperanda.
Afferma il Consiglio di Stato, nella sentenza 9243/2023, che” il giudicato ha imposto all'ente un mero obbligo di risultato, consistente nell'eliminazione dei riscontrati vizi di legittimità dei titoli edilizi e ha demandato alla discrezionalità amministrativa il quomodo , ossia l'individuazione della modalità più opportuna, tra quelle consentite dall'ordinamento, per realizzarlo alla luce delle circostanze del caso concreto.”
8.1. Il Collegio concorda in linea di massima con tali affermazioni ma ovviamente esse vanno riportate al caso concreto, e quindi allo stato di fatto, alle domande in concreto spiegate dalla parte ricorrente nel presente giudizio oltre che ai provvedimenti assunti dall’Amministrazione comunale che ha provveduto all’annullamento dei permessi di costruire dopo la notifica del ricorso in ottemperanza, spiegando le proprie difese solo a seguito di tali provvedimenti.
In pratica, il principio espresso è astrattamente valido, ma in concreto non è detto sia applicabile.
Infatti, l’Amministrazione, al momento del riesercizio del potere, a seguito di un giudicato di annullamento, deve applicare le condizioni giuridiche e fattuali esistenti in quel momento (TAR Lazio, II, 10.4.2025 n. 7064; .id., sez. III, 9.7.2025, n. 13466) e non può discostarsi dal contenuto della sentenza passata in giudicato, che vincola l’Amministrazione tanto più quando il contenuto dell'atto amministrativo risulti nei suoi tratti essenziali integralmente desumibile dalla sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5917 del 2021).
8.2. Il dato di partenza è che, dalla sentenza di primo grado e ancor più dalla CTU depositata in atti, emerge che l’annullamento dei permessi di costruire non è avvenuto sulla carta, ma ha avuto in oggetto titoli abilitativi che hanno sanato delle opere edilizie esistenti .
Il primo titolo abilitativo, infatti, riguarda il recupero del sottotetto ai fini abitativi, in applicazione della legge regionale n. 15 del 28/11/2000; il secondo, invece, si avvantaggia della premialità introdotta dalla legge regionale n. 19 del 28/12/2009 che prevede un incremento volumetrico e di superficie coperta per gli immobili esistenti .
Nella CTU si dice infatti “che la prima norma regionale si pone «...l'obiettivo di limitare l'utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti...» mirando al «...recupero abitativo di sottotetti esistenti alla data della sua entrata in vigore»; la seconda riguarda, invece, l'introduzione di «Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa» degli edifici rispondenti a specifiche tipologie. “
Il dato della “ esistenza” materiale degli immobili è ineludibile.
Peraltro, sempre nella CTU si dà atto che “ l'originaria costruzione è stata demolita nel 2009 per effetto dell'istanza presentata dalla proprietaria, IG.ra GI CA, al Comune di Frattamaggiore, con la quale si è proceduto alla realizzazione di un fabbricato di un piano fuoriterra con sovrastante sottotetto termico e piano seminterrato, caratterizzato da una struttura a scheletro indipendente di conglomerato cementizio armato ed orizzontamenti in latero cemento armato. Successivamente all'approvazione della L.R. n. 19 del 28/12/2009, la IG.ra GI ha richiesto il recupero del sottotetto ai fini abitativi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, che consente l'applicazione degli effetti delle norme di cui alle leggi regionali del 28/11/2000 n. 15 e del 28/11/2001 n. 19, per i sottotetti realizzati prima del 28/12/2009, data di approvazione della L.R. n. 19/2009. Di poi il comune ha rilasciato il Permesso di costruire n. 52 del 03/07/2012 mediante il quale si sono autorizzate le trasformazioni richieste che, in osservanza dell'art. 4 L.R. n. 15/2000, non hanno comportato la modifica dell'altezza di colmo e di gronda, né dell'inclinazione della falda. Tuttavia, dall'analisi degli elaborati, si sono riscontrate delle incongruenze relativamente all’applicazione dei benefici introdotti dalla normativa speciale.”
8.3. Senza voler continuare a riportare stralci della CTU, è chiarissimo che la fattispecie coperta dal giudicato riguardava dei permessi di costruire emessi sulla base di una normativa speciale, ma di fatto a sanatoria di volumetrie esistenti.
Dichiarando illegittimi i permessi di costruire, questa Sezione – confermata dal Consiglio di Stato – ha inequivocabilmente dichiarato l’illegittimità dei manufatti eseguiti in violazione della normativa su riportata (sottotetto e ampliamento) e ne ha accertato, in via definitiva, l’abusività.
9. Quanto sopra esposto ha dirette conseguenze sulla decisione del Collegio.
In primo luogo, consentono di escludere che la sentenza di questa Sezione sia una sentenza autoesecutiva.
Tali sono le sentenze che non necessitano, per la loro esecuzione, di attività materiale o provvedimentale della Pubblica Amministrazione, in quanto l’interesse sostanziale della parte vincitrice è soddisfatto attraverso l’effetto demolitorio, e quindi l’annullamento del provvedimento amministrativo, incidente su un interesse legittimo oppositivo “puro” che, rimuovendo il provvedimento lesivo con effetto ex tunc, non necessita di una successiva attività giuridica o materiale dell’Amministrazione (Cons. St., sez. IV, 27.12.2011 n. 6875; id., IV, 4.9.2012 n. 4685).
Una pronuncia può quindi dirsi autoesecutiva solo laddove il suo contenuto dispositivo sia ex se idoneo a determinare l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale vantata in giudizio, ovvero ad assicurare alla parte ricorrente — ad un tempo — l’utilità immediata di carattere processuale e l’utilità mediata di carattere sostanziale cui era volta l’attivazione del rimedio giurisdizionale; in tanto può parlarsi di carattere autoesecutivo di una sentenza, in quanto in questa l’effetto giuridico si realizzi esclusivamente mediante l’emanazione da parte del giudice della statuizione di annullamento, senza che dal giudicato derivi per l’Amministrazione alcun obbligo di compiere ulteriori attività materiali o giuridiche ( ex plurimis , da ultimo Cons. St., sez. IV, 12.09.2025, n. 7309).
Non così quando la sentenza non sia in grado di per sé di adeguare la realtà giuridica e materiale al giudicato, richiedendo un’ulteriore attività dell’Amministrazione, quando ad esempio, a fronte di un interesse oppositivo, a seguito del provvedimento annullato, si siano prodotte delle modificazioni della realtà materiale che l’Amministrazione deve rimuovere oppure nei casi di interesse pretensivo sottostante, la cui soddisfazione necessiti del riesercizio del potere.
Come già chiarito da questo T.a.r. nella sentenza della Terza Sezione del 10.7.2023, n. 4124, “qualora venga annullato un atto di diniego, a fronte di interessi legittimi c.d. pretensivi, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente non può essere assicurata dalla sola sentenza - che non assume, quindi, carattere autoesecutivo - ma richiede la rinnovazione del procedimento da parte dell'Amministrazione e la conclusione dello stesso, con un provvedimento espresso che tenga altresì conto dell'effetto conformativo della sentenza, e cioè del vincolo delle statuizioni contenute nel giudicato. Infatti, l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire la sentenza del G.A. che abbia accolto un'azione impugnatoria non riguarda solo gli effetti eliminatori e ripristinatori della pronuncia, ma anche il momento, rinnovatorio, del riesercizio del potere, rispetto al quale rileva particolarmente l'effetto conformativo della sentenza. In altri termini, accanto all'effetto demolitorio del provvedimento, e ripristinatorio dello status quo ante, direttamente derivanti dal dispositivo di annullamento, il giudicato, quando sia stato dedotto in giudizio un interesse legittimo pretensivo (come in questo caso), produce l'effetto conformativo della successiva attività amministrativa, in relazione al quale assume rilievo fondamentale la motivazione della pronuncia giurisdizionale (cfr. T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 10/11/2021, n. 11529).”
“Più precisamente, per la delimitazione dell'ambito del c.d. "effetto conformativo" del giudicato amministrativo, la giurisprudenza afferma che occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a "effetto vincolante pieno", con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a "effetto vincolante strumentale", con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti. Indi la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande ("causa petendi" e "petitum") proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione del potere dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12/07/2022, n. 5880).”
9.1. Rapportando tali enunciati ai permessi di costruire, può ritenersi che una sentenza di annullamento di questi ultimi sia: a) autoesecutiva laddove comporti l’annullamento dei permessi di costruire ancora sulla carta, quando ad essi non sia seguita alcuna attività del destinatario del permesso e quindi l’Amministrazione non sia tenuta a porre in essere alcuna attività ulteriore, non essendo necessario riesercitare il potere; b) ad effetto conformativo “vincolante strumentale” laddove l'annullamento del provvedimento originariamente emesso sia stato disposto per ragione formali o procedimentali.
Invece, in caso di effetto conformativo vincolante pieno, che poi coincide con il caso di interesse pretensivo che necessiti di ulteriore attività per potersi dire soddisfatto, l’annullamento del provvedimento non può soddisfare l’interesse del ricorrente, in quanto la sua rimozione dal mondo giuridico, ad opera della sentenza, non porta alla parte un reale beneficio e non gli attribuisce il bene della vita cui mirava.
9.1.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, l’annullamento dei permessi di costruire non è sufficiente a garantire la piena tutela del ricorrente, il quale, impugnando i provvedimenti del Comune, mirava, inequivocabilmente, all’accertamento della illegittimità dell’operato contra legem della proprietaria degli immobili, ma anche a rimuovere tale operato dal mondo materiale, ossia a rimuovere le conseguenze dell’abuso giuridicamente accertato.
L’abusività della volumetria aggiuntiva e del sottotetto è stata infatti accertata dalla sentenza ottemperanda, che ha già di per sé dichiarati illegittimi i permessi di costruire, senza che ciò determini il pieno soddisfacimento della parte ricorrente, che, nel ricorso oggetto del processo di cognizione, ha messo in relazione la domanda di annullamento dei provvedimenti all’interesse materiale al soddisfacimento di un interesse concreto, che è quello alla rimozione dei manufatti.
Tale relazione in concreto tra domanda giudiziale, contenuto del ricorso e interesse a ricorrere è poi quanto ha chiarito l’Adunanza Plenaria con la nota sentenza n. 22 del 2021 sulla legittimazione ad agire e interesse ad agire in giudizio dei controinteressati procedimentali, che vedono nei cd. “vicini” la categoria sommamente rappresentativa.
A questo consegue che la circostanza che i menzionati permessi di costruire siano stati successivamente solo formalmente annullati dal Comune è del tutto irrilevante e tamquam non esset (il che - è bene precisare, a scanso di possibili eccezioni di improcedibilità – fa sì che la parte non abbia l’onere di impugnare i provvedimenti di annullamento comunali).
Il Comune, infatti, nel provvedimento di annullamento 1 del 17.1.2026, ha espressamente dato atto che “ il TAR Napoli, con sentenza n. 5925 del 06/09/2017, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati ”, e ha quindi ammesso di aver posto in essere un’attività provvedimentale meramente formale e sostanzialmente inutile (essendo già stati annullati i provvedimenti), a parere del Collegio al solo scopo di prospettare l’esecuzione del giudicato e chiedere la cessazione della materia del contendere.
Piuttosto, è rilevante che nel medesimo provvedimento il Comune dia atto che le sentenze dei giudici amministrativi “hanno accertato in modo definitivo e vincolante: i) l’assenza dei presupposti tecnico-giuridici per il recupero del sottotetto; ii) l’erroneità del computo volumetrico posto a base del PDC n. 9/2016; iii) la violazione del principio del “tempus regit actum”; iv) la conseguente illegittimità sostanziale e originaria del Permesso di Costruire n. 9/2016”.
È a questi elementi, riguardanti immobili esistenti, che andava riferito l’effetto conformativo e vincolante del giudicato, mentre il Comune, errando, lo ricollega espressamente al “ conseguente obbligo per l’Amministrazione comunale di procedere alla loro (n.d.r. dei permessi di costruire) formale rimozione, senza alcun margine di discrezionalità valutativa né necessità di comparazione con interessi privati eventualmente coinvolti”.
In quest’affermazione si sostanzia la palese violazione del giudicato da parte dell’ente, che ha prospettato come effetto conformativo l’azione, meramente confermativa, di rimozione formale di titoli edilizi già non più esistenti, per effetto della sentenza del T.a.r.
Peraltro, è errato – ed altrettanto elusivo del giudicato - affermare che non vi sia necessità di valutare gli interessi privati coinvolti: infatti, l’interesse ad agire del ricorrente vincitore nella fase di cognizione, ed odierno ricorrente in fase esecutiva, è anch’esso cristallizzato nella decisione passata in giudicato, che decidendo nel merito la richiesta della parte in ordine alla rimozione dei titoli rilasciati al vicino, ha sancito l’esistenza di un interesse concreto e sostanziale al corretto utilizzo del potere amministrativo, con tutte le conseguenze del caso, che si materializzano nell’annullamento dei titoli illegittimi riguardanti porzioni di fabbricato ormai accertate come abusive.
Ne consegue che la discrezionalità del Comune nel porre in essere le reali attività giuridiche e materiali conseguenti alla decisione costituiva e definitiva di annullamento deve necessariamente tenere conto dell’interesse del privato, perché su tale interesse è caduto il giudicato.
9.1.2. Tale interesse non è esplicitato in modo diretto in sentenza ma è certamente ricavabile dal contenuto del ricorso di primo grado, dal ricorso in ottemperanza e anche dalla memoria depositata dalla controinteressata nel presente giudizio ed è collegato altresì alla natura dell’abuso.
Il ricorrente, infatti, afferma che “ vede compromesso il proprio diritto dominicale, la sicurezza statica del confine, la salubrità e l’assetto urbanistico della zona”.
La DO, nella memoria, fa riferimento a una lesione del diritto di “luce” che sarebbe oscurata dal volume abusivo.
Tale ultima affermazione, lungi dal far venire meno l’interesse del RR, perché – come detto – ormai coperto dal giudicato, dimostra che esiste un problema di possibile rimozione materiale dei volumi abusivi, che dovrà sì essere oggetto di valutazione discrezionale del Comune, ma sempre nell’ottica di garantire al ricorrente la piena soddisfazione del bene della vita, che altrimenti sarebbe del tutto impossibile da ottenere.
9.2.A questo punto, vanno esplicitati i poteri di questo giudice in ordine al contenuto della presente decisione.
Non vi sono dubbi che il giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza abbia ampi margini di manovra nella scelta dei provvedimenti da adottare in vista dell’adempimento, verificato il quale – come nel caso di specie – potrà ordinare all’Amministrazione di provvedere all’attuazione del giudicato entro un termine, anche determinando le modalità esecutive cui la stessa dovrà attenersi, sino a dettare – qualora lo ritenga opportuno ai fini della corretta esecuzione- il contenuto dei provvedimenti o degli atti materiali da porre in essere.
Da questo punto di vista, il giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione di merito, può adottare esso stesso gli atti necessari all’ottemperanza oppure fornire direttive all’Amministrazione oppure ancora procedere alla nomina di un commissario ad acta.
Le modalità di esercizio dell’eventuale potere sostitutivo o il grado di ingerenza del giudice (o del commissario ad acta) nella sfera di valutazione riservata all’Amministrazione, consentita dalla giurisdizione di merito, sono condizionate dal contenuto della decisione da ottemperare e dal grado di discrezionalità amministrativa dell’attività da porre in essere.
9.3.1. Il Collegio ritiene che, stante il tipo di attività da esercitare, al Comune di Frattamaggiore vada attribuito, in prima battuta, il potere di poter provvedere da sé all’adempimento della decisione ottemperanda, naturalmente con modalità diverse da quelle che ha esercitato e che ha – erroneamente – ritenuto sufficienti a dare esecuzione alle sentenze.
Ecco che dunque il Comune potrà decidere come ottemperare realmente e sostanzialmente alla decisione della Sezione, cosa che fino ad ora non ha fatto, evidenziandosi che non può essere esclusa né un’attività demolitoria dei volumi abusivi (quest’ultima sostanzialmente satisfattiva senza dubbio, perché comporterebbe il ripristino della stato quo ante e comunque eliminerebbe le interferenze materiali dell’edificato rispetto alla costruzione del RR) né una possibile attività risarcitoria di tipo economico, laddove venga accertata in concreto l’impossibilità, in sede esecutiva, di procedere alla demolizione.
Le decisioni del Comune in relazione alla sorte dell’immobile non possono, dunque, prescindere dal soddisfacimento dell’interesse del privato, rendendo l’attività dell’ente vincolata sotto questo aspetto, pena la violazione del giudicato.
Non rileva, dunque, né la paventata fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 TUED, né l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, né la possibile acquisizione delle volumetrie in eccesso al patrimonio comunale in caso di inottemperanza del privato all’eventuale ordine di demolizione, in quanto tali effetti riguardano l’ente locale, ma sono neutri, per non dire irrilevanti, rispetto al ricorrente vincitore, il cui interesse è tutelato dall’ordinamento con contenuti completamente diversi da quelli del Comune.
Attraverso il processo di legittimità e la decisione di annullamento, l’interesse del privato è entrato a far parte del sistema di potere amministrativo in materia edilizia, rapportato all’immobile in questione, e va necessariamente soddisfatto come interesse a se stante, dovendo il Comune contemperarlo con l’interesse pubblico che non è più quello “puro” scaturente dall’esercizio del potere amministrativo in materia edilizia (nel caso: rilascio dei permessi di costruire) ma è mediato dall’esistenza del giudicato.
È dai contenuti della decisione giurisdizionale definitiva che l’Amministrazione deve dunque trarre le indicazioni, vincolanti, per il riesercizio del potere: tali indicazioni non possono più prescindere dalla considerazione dell’interesse del privato, che non può soccombere di fronte all’interesse pubblico, ma può solo essere con questo contemperato ai fini di un bilanciamento che deve tener conto di quello che è il bene della vita cui il privato aspirava sin dalla proposizione del ricorso che lo ha visto vincitore.
Nel caso del presente giudizio, la compromissione del diritto dominicale, nei contenuti che sono evincibili dagli atti di causa e dallo stato dei luoghi, potrà dunque essere oggetto del limitato potere valutativo dell’ente, ipotizzandosi anche una quantificazione del danno in termini economici che potranno formare oggetto di accordo tra le parti, questo laddove vi sia volontà in tal senso o emerga – per tabulas – la reale impossibilità della odierna controinteressata di procedere alla demolizione dei volumi abusivi, impossibilità che va necessariamente accertata, verificata e motivata da parte del Comune e che deve essere oggettiva.
Resta il fatto che comportamenti e provvedimenti che fuoriescano dal perimetro della presente decisione e che denotino intenti elusivi del giudicato, potranno essere impugnati dalla parte privata, non solo con azione dichiarativa della loro nullità ex art. 21 septies l. 241/90, ma anche ai fini risarcitori del danno che la parte subisca per effetto della violazione del giudicato, senza trascurare l’aspetto della eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in danno del Comune che, stante il contenuto della presente decisione, potrebbero costituire ipotesi di responsabilità erariale autonomamente valutabile.
10. Il ricorso va quindi accolto e ordinata l'esatta e piena esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1948 del 28/2/2024 con cui è stato definito il giudizio rg n. 4895/2018, confermativa della sentenza del T.a.r. Campania, sez. II, n. 5925 del 18 dicembre 2017.
Al Comune di Frattamaggiore sono assegnati novanta (90) giorni per l’ottemperanza alle citate decisioni.
In caso di inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio, che potrà agire nei successivi centoventi (120) giorni adottando i provvedimenti o compiendo le attività materiali necessarie per dare piena esecuzione al giudicato, secondo quanto stabilito nella presente decisione; a tal fine, il Commissario ad acta è autorizzato sin d’ora anche a disporre delle somme di denaro necessarie per eventuali risarcimenti che dovessero essere erogati alla parte privata, sempre che ciò sia oggetto di previa valutazione e, possibilmente, di accordo in tal senso.
Determina provvisoriamente in euro 2000,00 (euro duemila/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere da parte del Comune al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico cui è tenuto a provvedere, ferma restando la possibile integrazione in caso di documentata e motivata richiesta.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e ordina al Comune di Frattamaggiore l’ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze indicate in epigrafe nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto:
a)ordina al Comune di Frattamaggiore di dare materiale e giuridica esecuzione al già avvenuto annullamento dei rilasciati permessi di costruire n. 52/2012 e n. 9/2016, nel termine di novanta (90) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario dell’Ufficio, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori centoventi (120) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum;
c) determina in euro 2000,00 (euro duemila/00) l’importo provvisorio del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere;
d) condanna il Comune di Frattamaggiore e NN DO, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da attribuire ai procuratori antistatari;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AR, Presidente
AR RA LO, Consigliere, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR RA LO | NN AR |
IL SEGRETARIO