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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1757/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6139/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10087/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 08/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M03540 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M03540 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M03540 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la società contribuente, operante nel settore dei servizi di istruzione relativi all'ambito nautico, impugnava l'avviso di accertamento n. TF3033M03540/2023, notificatole il giorno 01/02/2024, in virtù del quale le era stato accertato per l'anno d'imposta 2017 un maggior reddito imponibile di € 386.748.00 rilevante ai fini Ires e Irap, chiedendo altresì, ma in via subordinata, una rideterminazione del maggior reddito accertato, fondata su una ricostruzione induttiva dei ricavi asseritamente conseguiti dalla società appellata, la quale aveva dichiarato un ammontare pari ad euro 678.985,00, rideterminato dall'Ufficio, con l'avviso di accertamento impugnato, in euro 985.338,00. L'attività istruttoria sulla quale l'accertamento è basato, è stata effettuata dalla Compagnia di Mondragone della Guardia di Finanza, che a sua volta si è basata sulle indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta nel suo ruolo di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 9896/2020 R.G.N.R. mod. 21 della Procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Deduceva: 1) Prescrizione del diritto alla riscossione per violazione dei commi 1, 3 art. 3 D.lgs. 472/1997 - decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio; 2) Violazione art. 31, comma 2, DPR n. 600/1973 ed art. 40, comma 1, DPR n. 633/1972. Eccesso di potere – Illegittimità derivata dell'atto; 3) Illegittimità dell'accertamento induttivo.
Si costituiva tardivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
I primi giudici accoglievano il ricorso sulla base del terzo motivo di gravame, ritenendo illegittimo il ricorso al metodo induttivo e carente la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Presenta appello l'Ufficio che con unico articolato motivo di gravame contesta l'errore dei primi giudici per aver travisato il metodo di controllo utilizzato, deducendo che "tenuto conto dei contenuti delle scritture contabili, che tuttavia non sono state esibite nella loro interezza e per detta incompletezza, esse non hanno permesso all'ente impositore di operare il controllo con il metodo puro e semplice “ analitico”, ma hanno consentito l'altrettanto valido controllo cosiddetto misto, ovvero sia analitico con ricostruzione induttiva dei ricavi. In sintesi, la norma applicata dall'Agenzia rientra nell'alveo del comma 1 dell'art.39 DPR 600/1973 e non in quello del comma 2, come erroneamente ha deciso la Prima Corte e per tale fondamentale ragione la pronuncia merita di essere riformata". Circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, pur confermando di non aver depositato in atti il PVC da cui origine al'accertamento, osserva che "al fascicolo di causa, in uno con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha depositato i risultati delle indagini penali, aventi, in termini di fatti e documentazione, sostanzialmente gli stessi contenuti del PVC, non fosse altro che prima sono state mosse le indagini penali e poi è stata incaricata la G.d.F di procedere a ini fiscali".
Risulta costituita la contribuente che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Dall'esame della documentazione versata in atti non emergono elementi idonei a sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure, la cui decisione si presenta congruamente motivata e fondata su un puntuale scrutinio delle doglianze del contribuente e delle contrapposte difese dell'Ufficio. La sentenza appellata non è, dunque, censurabile sotto il profilo motivazionale, avendo il Collegio di primo grado correttamente individuato il thema decidendum e sviluppato un iter logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36, comma 2, n. 4, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In fatto, risulta che l'attività istruttoria sia stata svolta nei confronti sia della società appellata sia della Società_1 s.r.l., mediante analisi delle dichiarazioni fiscali, dei corsi di formazione erogati e mediante una ricostruzione induttiva dei corrispettivi, ottenuta interpolando il numero dei discenti con il prezzo medio ritenuto applicabile per ciascuna tipologia di corso. I verificatori hanno inoltre valorizzato dichiarazioni rese dall'amministratore della Resistente_1 s.r.l., secondo cui taluni corsi formalmente riferibili alla Società_3 sarebbero stati fatturati dalla prima in quanto ricompresi in un “pacchetto unico”. È stato altresì evidenziato che, in sede di verifica, sarebbero stati esibiti soltanto due faldoni contenenti fatture di acquisto relative agli anni d'imposta 2017 e 2018, senza ulteriore documentazione contabile, circostanza che avrebbe giustificato – secondo l'Ufficio – il ricorso alla ricostruzione induttiva ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale ricostruzione non trova riscontro univoco nell'avviso di accertamento. In esso si dà atto che la mancata esibizione di parte della documentazione era stata giustificata dal sopravvenuto sequestro della stessa nell'ambito del procedimento penale n. 9896/2020
R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Dallo stesso atto impositivo emerge, peraltro, che gli organi verificatori ebbero accesso anche alla documentazione sequestrata, sia presso la Procura sia presso la Capitaneria di Porto di Napoli. Deve pertanto ritenersi che la verifica abbia potuto basarsi sull'insieme delle scritture contabili della società, senza che risultino contestazioni specifiche in ordine alla loro incompletezza o inattendibilità.
In tale contesto, sono infondate le censure dell'Ufficio secondo cui i primi giudici avrebbero erroneamente ricondotto l'accertamento al secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, anziché al primo comma della medesima disposizione. Dall'esame dell'atto impugnato non emergono, infatti, indicazioni puntuali circa i presupposti applicativi del comma 1, mentre la motivazione risulta incentrata sulla dedotta mancata esibizione delle scritture contabili, presupposto riconducibile all'ipotesi di cui al comma 2, lett. c), della citata norma. Come noto, tale forma di accertamento consente all'Ufficio di prescindere dalle risultanze contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma solo in presenza delle tassative fattispecie previste dalla legge, tra cui quella concernente la sottrazione o mancata tenuta delle scritture obbligatorie. Nel caso di specie, né il verbale di verifica né l'avviso di accertamento indicano specificamente quali scritture non sarebbero state tenute o esibite, a fronte della circostanza, espressamente richiamata, del sequestro della documentazione contabile, che ne consentiva comunque l'acquisizione da parte dei verificatori. In termini conformi si è espressa anche la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 13926/2025, resa in relazione alla società Società_3, coinvolta nella medesima attività ispettiva.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, la metodologia ricostruttiva adottata dalla Guardia di Finanza e recepita dall'Ufficio non risulta adeguatamente motivata né supportata da idonei elementi probatori. Il Collegio non condivide, sul punto, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 16963/22/2024 della CGT di primo grado di Napoli, prodotta dall'Ufficio. In particolare, la determinazione di una “media contabile” dei corrispettivi, ottenuta suddividendo i corsisti in gruppi omogenei e moltiplicando il compenso medio così ricavato per il numero dei partecipanti, si fonda su presupposti non adeguatamente dimostrati e su una previa valutazione di inattendibilità delle scritture contabili priva di sufficiente motivazione.
La fissazione di un prezzo medio dei corsi, in assenza di parametri normativi o tariffari vincolanti e in un contesto di libero mercato, appare frutto di un'elaborazione meramente presuntiva, non sorretta da riscontri oggettivi, documentali o indiziari. La determinazione del prezzo dei corsi di formazione rientra, infatti, nella libera autonomia imprenditoriale e può variare in funzione di molteplici fattori economici e commerciali.
L'assunto secondo cui le somme effettivamente incassate sarebbero incompatibili con una presunta “media contabile” non dimostrata si risolve, pertanto, in una presunzione priva di adeguato supporto probatorio.
Parimenti infondata è l'osservazione dell'Ufficio secondo cui la società non avrebbe giustificato lo scostamento tra compenso medio e ricavi dichiarati, né chiarito l'origine di un asserito accumulo patrimoniale rilevato in sede penale. Dalla documentazione già prodotta in primo grado, ed in particolare dall'ordinanza resa in sede di riesame dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 marzo 2023, relativa ai procedimenti penali n. 9896/2020 e n. 299/2022 R.T.R., non emerge alcuna prova di incongrue disponibilità patrimoniali in capo all'amministratore né risultano accertamenti fiscali idonei a corroborare tale assunto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'Ufficio non abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante, con conseguente correttezza della decisione impugnata. L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.000,00 oltre accessori di legge in favore dei procuratori antistatari.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6139/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10087/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 08/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M03540 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M03540 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M03540 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la società contribuente, operante nel settore dei servizi di istruzione relativi all'ambito nautico, impugnava l'avviso di accertamento n. TF3033M03540/2023, notificatole il giorno 01/02/2024, in virtù del quale le era stato accertato per l'anno d'imposta 2017 un maggior reddito imponibile di € 386.748.00 rilevante ai fini Ires e Irap, chiedendo altresì, ma in via subordinata, una rideterminazione del maggior reddito accertato, fondata su una ricostruzione induttiva dei ricavi asseritamente conseguiti dalla società appellata, la quale aveva dichiarato un ammontare pari ad euro 678.985,00, rideterminato dall'Ufficio, con l'avviso di accertamento impugnato, in euro 985.338,00. L'attività istruttoria sulla quale l'accertamento è basato, è stata effettuata dalla Compagnia di Mondragone della Guardia di Finanza, che a sua volta si è basata sulle indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta nel suo ruolo di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 9896/2020 R.G.N.R. mod. 21 della Procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Deduceva: 1) Prescrizione del diritto alla riscossione per violazione dei commi 1, 3 art. 3 D.lgs. 472/1997 - decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio; 2) Violazione art. 31, comma 2, DPR n. 600/1973 ed art. 40, comma 1, DPR n. 633/1972. Eccesso di potere – Illegittimità derivata dell'atto; 3) Illegittimità dell'accertamento induttivo.
Si costituiva tardivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
I primi giudici accoglievano il ricorso sulla base del terzo motivo di gravame, ritenendo illegittimo il ricorso al metodo induttivo e carente la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Presenta appello l'Ufficio che con unico articolato motivo di gravame contesta l'errore dei primi giudici per aver travisato il metodo di controllo utilizzato, deducendo che "tenuto conto dei contenuti delle scritture contabili, che tuttavia non sono state esibite nella loro interezza e per detta incompletezza, esse non hanno permesso all'ente impositore di operare il controllo con il metodo puro e semplice “ analitico”, ma hanno consentito l'altrettanto valido controllo cosiddetto misto, ovvero sia analitico con ricostruzione induttiva dei ricavi. In sintesi, la norma applicata dall'Agenzia rientra nell'alveo del comma 1 dell'art.39 DPR 600/1973 e non in quello del comma 2, come erroneamente ha deciso la Prima Corte e per tale fondamentale ragione la pronuncia merita di essere riformata". Circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, pur confermando di non aver depositato in atti il PVC da cui origine al'accertamento, osserva che "al fascicolo di causa, in uno con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha depositato i risultati delle indagini penali, aventi, in termini di fatti e documentazione, sostanzialmente gli stessi contenuti del PVC, non fosse altro che prima sono state mosse le indagini penali e poi è stata incaricata la G.d.F di procedere a ini fiscali".
Risulta costituita la contribuente che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Dall'esame della documentazione versata in atti non emergono elementi idonei a sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure, la cui decisione si presenta congruamente motivata e fondata su un puntuale scrutinio delle doglianze del contribuente e delle contrapposte difese dell'Ufficio. La sentenza appellata non è, dunque, censurabile sotto il profilo motivazionale, avendo il Collegio di primo grado correttamente individuato il thema decidendum e sviluppato un iter logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36, comma 2, n. 4, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In fatto, risulta che l'attività istruttoria sia stata svolta nei confronti sia della società appellata sia della Società_1 s.r.l., mediante analisi delle dichiarazioni fiscali, dei corsi di formazione erogati e mediante una ricostruzione induttiva dei corrispettivi, ottenuta interpolando il numero dei discenti con il prezzo medio ritenuto applicabile per ciascuna tipologia di corso. I verificatori hanno inoltre valorizzato dichiarazioni rese dall'amministratore della Resistente_1 s.r.l., secondo cui taluni corsi formalmente riferibili alla Società_3 sarebbero stati fatturati dalla prima in quanto ricompresi in un “pacchetto unico”. È stato altresì evidenziato che, in sede di verifica, sarebbero stati esibiti soltanto due faldoni contenenti fatture di acquisto relative agli anni d'imposta 2017 e 2018, senza ulteriore documentazione contabile, circostanza che avrebbe giustificato – secondo l'Ufficio – il ricorso alla ricostruzione induttiva ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale ricostruzione non trova riscontro univoco nell'avviso di accertamento. In esso si dà atto che la mancata esibizione di parte della documentazione era stata giustificata dal sopravvenuto sequestro della stessa nell'ambito del procedimento penale n. 9896/2020
R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Dallo stesso atto impositivo emerge, peraltro, che gli organi verificatori ebbero accesso anche alla documentazione sequestrata, sia presso la Procura sia presso la Capitaneria di Porto di Napoli. Deve pertanto ritenersi che la verifica abbia potuto basarsi sull'insieme delle scritture contabili della società, senza che risultino contestazioni specifiche in ordine alla loro incompletezza o inattendibilità.
In tale contesto, sono infondate le censure dell'Ufficio secondo cui i primi giudici avrebbero erroneamente ricondotto l'accertamento al secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, anziché al primo comma della medesima disposizione. Dall'esame dell'atto impugnato non emergono, infatti, indicazioni puntuali circa i presupposti applicativi del comma 1, mentre la motivazione risulta incentrata sulla dedotta mancata esibizione delle scritture contabili, presupposto riconducibile all'ipotesi di cui al comma 2, lett. c), della citata norma. Come noto, tale forma di accertamento consente all'Ufficio di prescindere dalle risultanze contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma solo in presenza delle tassative fattispecie previste dalla legge, tra cui quella concernente la sottrazione o mancata tenuta delle scritture obbligatorie. Nel caso di specie, né il verbale di verifica né l'avviso di accertamento indicano specificamente quali scritture non sarebbero state tenute o esibite, a fronte della circostanza, espressamente richiamata, del sequestro della documentazione contabile, che ne consentiva comunque l'acquisizione da parte dei verificatori. In termini conformi si è espressa anche la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 13926/2025, resa in relazione alla società Società_3, coinvolta nella medesima attività ispettiva.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, la metodologia ricostruttiva adottata dalla Guardia di Finanza e recepita dall'Ufficio non risulta adeguatamente motivata né supportata da idonei elementi probatori. Il Collegio non condivide, sul punto, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 16963/22/2024 della CGT di primo grado di Napoli, prodotta dall'Ufficio. In particolare, la determinazione di una “media contabile” dei corrispettivi, ottenuta suddividendo i corsisti in gruppi omogenei e moltiplicando il compenso medio così ricavato per il numero dei partecipanti, si fonda su presupposti non adeguatamente dimostrati e su una previa valutazione di inattendibilità delle scritture contabili priva di sufficiente motivazione.
La fissazione di un prezzo medio dei corsi, in assenza di parametri normativi o tariffari vincolanti e in un contesto di libero mercato, appare frutto di un'elaborazione meramente presuntiva, non sorretta da riscontri oggettivi, documentali o indiziari. La determinazione del prezzo dei corsi di formazione rientra, infatti, nella libera autonomia imprenditoriale e può variare in funzione di molteplici fattori economici e commerciali.
L'assunto secondo cui le somme effettivamente incassate sarebbero incompatibili con una presunta “media contabile” non dimostrata si risolve, pertanto, in una presunzione priva di adeguato supporto probatorio.
Parimenti infondata è l'osservazione dell'Ufficio secondo cui la società non avrebbe giustificato lo scostamento tra compenso medio e ricavi dichiarati, né chiarito l'origine di un asserito accumulo patrimoniale rilevato in sede penale. Dalla documentazione già prodotta in primo grado, ed in particolare dall'ordinanza resa in sede di riesame dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 marzo 2023, relativa ai procedimenti penali n. 9896/2020 e n. 299/2022 R.T.R., non emerge alcuna prova di incongrue disponibilità patrimoniali in capo all'amministratore né risultano accertamenti fiscali idonei a corroborare tale assunto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'Ufficio non abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante, con conseguente correttezza della decisione impugnata. L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.000,00 oltre accessori di legge in favore dei procuratori antistatari.