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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.1.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 20810/2023 R.G.
TRA
, , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
, tutti N.Q. di eredi di
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
deceduta in data 22.09.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Bevilacqua Persona_1
elettivamente domiciliati presso lo studio legale dello stesso, in Napoli al Viale Michelangelo 24, come da procura in atti
-RICORRENTI-
E
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 11.11.2023 la sig.ra esponeva che con verbale sanitario di Persona_1
revisione notificato il 11.4.2022 le veniva riconosciuta una percentuale invalidante ai sensi della legge 118 del 1971 pari all' 80%, rivedibile ad aprile 2024, avverso il quale aveva promosso ricorso per ATPO onde ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile al ripristino del 100% di invalidità di cui era in possesso dall'anno 2019.
Precisava, in ricorso, che nel suddetto ricorso per atpo era stato evidenziato che il giudizio di revisione era intervenuto in costanza di un parallelo giudizio avente ad oggetto CP_1
riconoscimento di indennità di accompagnamento nel corso del quale il CTU designato, con perizia depositata in data 24.10.2022, pur negando la sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta, aveva riconosciuto essa istante totalmente e permanentemente invalida. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile.
In particolare, contestava la relazione di consulenza affermando la contraddittorietà dei due accertamenti peritali intervenuti a distanza di pochi mesi deducendo altresì che alcune patologie erano state sottostimate, ed altre non considerate. Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' resisteva in giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali con ordinanza del 26.4.2024, il 22.9.2024, si verificava il decesso di . Persona_1
Con memoria del 25.10.2024 si costituivano gli eredi indicati in epigrafe chiedendo la verifica della sussistenza del requisito sanitario utile a percepire i ratei di pensione di inabilità civile maturati dalla dante causa con decorrenza dal 28.3.2022 sino alla data del decesso, del 22.9.2024; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con successiva ordinanza del 24.11.2024 il giudice autorizzava il CTU ad espletare la perizia sugli atti.
Esaminati gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Preliminarmente deve qui riunirsi il procedimento n. 17333/2022.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Le conclusioni del C.T.U., dott. contenute nella relazione peritale espletata nella Persona_2 presente fase, meritano di essere condivise.
Giova anzitutto evidenziare che il CTU ha dato atto, nella relazione, di aver sottoposto a visita la sig.ra e di avere richiesto alcuni accertamenti specialistici che non sono pervenuti. Persona_1
Il CTU dott. all'esito del riscontro della documentazione sanitaria in atti e dell'esame Persona_2
clinico della perizianda, ha ritenuto sussistenti le seguenti infermità: esiti di pregressi interventi chirurgici di protesizzazione meccanica per steno - insufficienza aortica con insufficienza mitralica di grado lieve I classe NYHA, epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento e sindrome depressiva endoreattiva lieve>.
Nelle conclusioni diagnostiche l'Ausiliare, riportati i codici di riferimento con relative percentuali di invalidità in relazione a ciascuna delle infermità riscontrate in applicazione del D.M. 05/02/1992, dato atto di aver applicato il calcolo riduzionistico in presenza di patologie coesistenti, è pervenuto ad una valutazione della soglia invalidante pari al 76%.
In replica alle censure articolate in ricorso, il CTU si è soffermato sulla relazione di consulenza del dott. depositata nel giudizio portante r.g. n. 10673/21 avente ad oggetto Persona_3
riconoscimento della indennità di accompagnamento.
In merito ha osservato: <… il dott. negando il beneficio dell'indennità di Per_3
accompagnamento, richiesto nel ricorso di quel procedimento, per assenza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente, ha concluso per una totale invalidità. Va, però, rilevato che, nell'occasione, sono stati riportati dei codici tabellari le cui percentuali, elaborate col metodo a scalare di Balthazard, peraltro non riportato dal dott. non raggiungono la percentuale del Per_3
100% come di seguito specificato: “a) epilessia focale strutturale (post-ischemia cerebrale) con crisi tonico-cloniche apparentemente generalizzate (cod. 2006-2007) b) esiti di pregressi interventi chirurgici di protesizzazione meccanica per stenoinsufficienza aortica con insufficienza mitralica di grado lieve (cod. 6441) c) depressione endoreattiva di grado lieve (cod. 2204)”. a) cod. 2206=
41%; cod. 2007= 91-100% per cui va attribuita una percentuale media del 60%; b) cod. 6441=
21%/30%; c) cod. 2204= 10% non valutabile perché al di sotto della soglia prevista dalla normativa vigente. Per cui, attraverso i seguenti passaggi matematici, otteniamo: (0,60 + 0,30) -
(0,60 x 0,30) = 0,90 - 0,18= 0,72 vale a dire un valore finanche inferiore alla soglia del 74%.>
Il CTU ha poi richiamato testualmente quanto affermato dal CTU dott. specialista Persona_3 in neurologia, in ordine alla patologia dell'epilessia, patologia che secondo le deduzioni delle parti ricorrenti sarebbe stata sottostimata nella fase sommaria che ha preceduto il presente giudizio, soprattutto con riferimento al dato della frequenza delle crisi: <….. Premesso che tutte le patologie sono in adeguato trattamento farmacologico, in base all'esame obiettivo ed alla documentazione sanitaria agli atti si può specificamente affermare che: la patologia più rilevante è senza dubbio l'epilessia secondaria all'ischemia cerebrale conseguente all'intervento cardiochirurgico del 2017, con focolaio temporale e generalizzazione secondaria che la specialista neurologa che ha in cura la ricorrente indica come “crisi tonico-cloniche apparentemente generalizzate d'emblèe…”; non è indicata né tantomeno altrimenti dimostrata una precisa frequenza delle crisi che la ricorrente ha indicato, nell'anamnesi, come settimanale né vi è indicazione diagnostica di epilessia farmacoresistente (è in corso peraltro una rimodulazione terapeutica); inoltre, ai fini della valutazione medico-legale è opportuno evidenziare che dall'esame della documentazione sanitaria risulta che nel verbale della commissione sanitaria della competente per CP_2
territorio (21/11/2019) tale patologia non è stata nemmeno menzionata nella diagnosi conclusiva e che non vi è rilievo di consulenze specialistiche con necessità di prescrizione di terapia farmacologica fino alla visita neurologica del 24/11/2020>
A fronte della minuziosa ricostruzione della documentazione sanitaria in atti contenuta nella relazione di consulenza del CTU incaricato nel presente giudizio (cfr. pagine da 3 ad 11 dell'elaborato peritale) non può assumere valore dirimente la certificazione neurologica del
5.4.2023 emessa, tra l'altro, da una struttura ospedaliera diversa da quelle che, in precedenza, avevano seguito la paziente, e presumibilmente redatta sulle informazioni anamnestiche rilasciate dalla stessa sig.ra , tenuto altresì presente che il D.M.
5.2.1992 riconosce la percentuale di Per_1
invalidità in misura fissa e superiore a quella riconosciuta dal CTU solo in caso di crisi con frequenza plurisettimanale o quotidiana.
In definitiva le conclusioni assunte dal CTU appaiono sufficientemente analitiche, logiche ed adeguatamente motivate, espresse in base a debita valutazione di tutte le patologie , nonché all'esito dell'esame obiettivo della paziente.
Le stesse peraltro risultano conformi nella sostanza, discostandosi di pochissimo, alle prime valutazioni già espresse dal CTU incaricato nella fase sommaria.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla per le spese stante il reddito come dichiarato.
Per lo stesso motivo, le spese dell'espletata CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli -rigetta il ricorso;
-dichiara le parti ricorrenti non tenute al pagamento delle spese processuali
Napoli, 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.1.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 20810/2023 R.G.
TRA
, , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
, tutti N.Q. di eredi di
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
deceduta in data 22.09.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Bevilacqua Persona_1
elettivamente domiciliati presso lo studio legale dello stesso, in Napoli al Viale Michelangelo 24, come da procura in atti
-RICORRENTI-
E
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 11.11.2023 la sig.ra esponeva che con verbale sanitario di Persona_1
revisione notificato il 11.4.2022 le veniva riconosciuta una percentuale invalidante ai sensi della legge 118 del 1971 pari all' 80%, rivedibile ad aprile 2024, avverso il quale aveva promosso ricorso per ATPO onde ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile al ripristino del 100% di invalidità di cui era in possesso dall'anno 2019.
Precisava, in ricorso, che nel suddetto ricorso per atpo era stato evidenziato che il giudizio di revisione era intervenuto in costanza di un parallelo giudizio avente ad oggetto CP_1
riconoscimento di indennità di accompagnamento nel corso del quale il CTU designato, con perizia depositata in data 24.10.2022, pur negando la sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta, aveva riconosciuto essa istante totalmente e permanentemente invalida. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile.
In particolare, contestava la relazione di consulenza affermando la contraddittorietà dei due accertamenti peritali intervenuti a distanza di pochi mesi deducendo altresì che alcune patologie erano state sottostimate, ed altre non considerate. Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' resisteva in giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali con ordinanza del 26.4.2024, il 22.9.2024, si verificava il decesso di . Persona_1
Con memoria del 25.10.2024 si costituivano gli eredi indicati in epigrafe chiedendo la verifica della sussistenza del requisito sanitario utile a percepire i ratei di pensione di inabilità civile maturati dalla dante causa con decorrenza dal 28.3.2022 sino alla data del decesso, del 22.9.2024; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con successiva ordinanza del 24.11.2024 il giudice autorizzava il CTU ad espletare la perizia sugli atti.
Esaminati gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Preliminarmente deve qui riunirsi il procedimento n. 17333/2022.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Le conclusioni del C.T.U., dott. contenute nella relazione peritale espletata nella Persona_2 presente fase, meritano di essere condivise.
Giova anzitutto evidenziare che il CTU ha dato atto, nella relazione, di aver sottoposto a visita la sig.ra e di avere richiesto alcuni accertamenti specialistici che non sono pervenuti. Persona_1
Il CTU dott. all'esito del riscontro della documentazione sanitaria in atti e dell'esame Persona_2
clinico della perizianda, ha ritenuto sussistenti le seguenti infermità: esiti di pregressi interventi chirurgici di protesizzazione meccanica per steno - insufficienza aortica con insufficienza mitralica di grado lieve I classe NYHA, epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento e sindrome depressiva endoreattiva lieve>.
Nelle conclusioni diagnostiche l'Ausiliare, riportati i codici di riferimento con relative percentuali di invalidità in relazione a ciascuna delle infermità riscontrate in applicazione del D.M. 05/02/1992, dato atto di aver applicato il calcolo riduzionistico in presenza di patologie coesistenti, è pervenuto ad una valutazione della soglia invalidante pari al 76%.
In replica alle censure articolate in ricorso, il CTU si è soffermato sulla relazione di consulenza del dott. depositata nel giudizio portante r.g. n. 10673/21 avente ad oggetto Persona_3
riconoscimento della indennità di accompagnamento.
In merito ha osservato: <… il dott. negando il beneficio dell'indennità di Per_3
accompagnamento, richiesto nel ricorso di quel procedimento, per assenza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente, ha concluso per una totale invalidità. Va, però, rilevato che, nell'occasione, sono stati riportati dei codici tabellari le cui percentuali, elaborate col metodo a scalare di Balthazard, peraltro non riportato dal dott. non raggiungono la percentuale del Per_3
100% come di seguito specificato: “a) epilessia focale strutturale (post-ischemia cerebrale) con crisi tonico-cloniche apparentemente generalizzate (cod. 2006-2007) b) esiti di pregressi interventi chirurgici di protesizzazione meccanica per stenoinsufficienza aortica con insufficienza mitralica di grado lieve (cod. 6441) c) depressione endoreattiva di grado lieve (cod. 2204)”. a) cod. 2206=
41%; cod. 2007= 91-100% per cui va attribuita una percentuale media del 60%; b) cod. 6441=
21%/30%; c) cod. 2204= 10% non valutabile perché al di sotto della soglia prevista dalla normativa vigente. Per cui, attraverso i seguenti passaggi matematici, otteniamo: (0,60 + 0,30) -
(0,60 x 0,30) = 0,90 - 0,18= 0,72 vale a dire un valore finanche inferiore alla soglia del 74%.>
Il CTU ha poi richiamato testualmente quanto affermato dal CTU dott. specialista Persona_3 in neurologia, in ordine alla patologia dell'epilessia, patologia che secondo le deduzioni delle parti ricorrenti sarebbe stata sottostimata nella fase sommaria che ha preceduto il presente giudizio, soprattutto con riferimento al dato della frequenza delle crisi: <….. Premesso che tutte le patologie sono in adeguato trattamento farmacologico, in base all'esame obiettivo ed alla documentazione sanitaria agli atti si può specificamente affermare che: la patologia più rilevante è senza dubbio l'epilessia secondaria all'ischemia cerebrale conseguente all'intervento cardiochirurgico del 2017, con focolaio temporale e generalizzazione secondaria che la specialista neurologa che ha in cura la ricorrente indica come “crisi tonico-cloniche apparentemente generalizzate d'emblèe…”; non è indicata né tantomeno altrimenti dimostrata una precisa frequenza delle crisi che la ricorrente ha indicato, nell'anamnesi, come settimanale né vi è indicazione diagnostica di epilessia farmacoresistente (è in corso peraltro una rimodulazione terapeutica); inoltre, ai fini della valutazione medico-legale è opportuno evidenziare che dall'esame della documentazione sanitaria risulta che nel verbale della commissione sanitaria della competente per CP_2
territorio (21/11/2019) tale patologia non è stata nemmeno menzionata nella diagnosi conclusiva e che non vi è rilievo di consulenze specialistiche con necessità di prescrizione di terapia farmacologica fino alla visita neurologica del 24/11/2020>
A fronte della minuziosa ricostruzione della documentazione sanitaria in atti contenuta nella relazione di consulenza del CTU incaricato nel presente giudizio (cfr. pagine da 3 ad 11 dell'elaborato peritale) non può assumere valore dirimente la certificazione neurologica del
5.4.2023 emessa, tra l'altro, da una struttura ospedaliera diversa da quelle che, in precedenza, avevano seguito la paziente, e presumibilmente redatta sulle informazioni anamnestiche rilasciate dalla stessa sig.ra , tenuto altresì presente che il D.M.
5.2.1992 riconosce la percentuale di Per_1
invalidità in misura fissa e superiore a quella riconosciuta dal CTU solo in caso di crisi con frequenza plurisettimanale o quotidiana.
In definitiva le conclusioni assunte dal CTU appaiono sufficientemente analitiche, logiche ed adeguatamente motivate, espresse in base a debita valutazione di tutte le patologie , nonché all'esito dell'esame obiettivo della paziente.
Le stesse peraltro risultano conformi nella sostanza, discostandosi di pochissimo, alle prime valutazioni già espresse dal CTU incaricato nella fase sommaria.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla per le spese stante il reddito come dichiarato.
Per lo stesso motivo, le spese dell'espletata CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli -rigetta il ricorso;
-dichiara le parti ricorrenti non tenute al pagamento delle spese processuali
Napoli, 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori