Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione a sostegno della quale era stato dedotto un conflitto di giudicati, riproponendo una questione già interamente valutata nel corso del giudizio di cognizione, pur se sotto il diverso profilo della prospettata violazione del "ne bis in idem").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2017, n. 9169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9169 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
09169 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 120/2017 CARLO ZAZA - Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.24327/2016 ROSA PEZZULLO Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO - SCARLINI IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/11/2015 della CORTE APPELLO di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO +5 feelLivi, les ha chiesto l'anulle SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG продлева wante cone Udit i difensoør Avv.; عدا RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 novembre 2015, la Corte di appello di Trento 1 -- dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da IT NO di revisione della sentenza della Corte di appello di Venezia del 30 aprile 1997, divenuta definitiva il 27 maggio 1998, con la quale l'istante era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto previsto dagli artt. 110, 61 n. 7, 630 cod. pen.. 1 - 2-La Corte trentina aveva ritenuto l'inammissibilità della richiesta alla luce delle seguenti considerazioni: - l'istanza era stata avanzata per un conflitto di giudicati ma NO non aveva prodotto la sentenza denunciata come inconciliabile con la decisione della Corte veneta e l'art. 633 del codice di rito prevede che l'istanza sia corredata, a pena di inammissibilità, dalla necessaria documentazione;
-- la produzione era avvenuta solo con una successiva memoria;
- da tale documentazione si era poi dedotto che la Corte di assise di Brescia aveva prosciolto il prevenuto dal delitto previsto dall'art. 378 cod. pen., per avere favorito la latitanza di AN RO e IO ES, consentendo loro di mantenere i contatti con dei non meglio specificati "ambienti milanesi"; - i fatti storici oggetto delle due condanne erano, pertanto, diversi posto che la condanna della Corte veneta era relativa alla partecipazione del NO ai sequestri a scopo di estorsione di CO VA TT e di IV IN, con il ruolo di fornitore delle auto e di riciclatore di parte del riscatto;
-· l'istanza era stata avanzata anche per dedurre prove nuove che avrebbero potuto determinare il proscioglimento del NO ma i nuovi elementi di prova erano costituiti dalle dichiarazioni della consorte dell'istante e dalla deposizione di tale Scaringi, entrambe non allegate alla richiesta, così da non consentirne il dovuto vaglio, anche ai soli fini della loro pertinenza.
2- Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi ed aggiungendovi una lunga e dettagliata argomentazione spesa, come lo stesso ricorso afferma, sul "merito". 2 1 -Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per avere la Corte deciso il 13 novembre 2015, senza darne l'avviso alla difesa a cui si era comunicato che l'istanza sarebbe stata discussa all'udienza in camera di consiglio del 23 dicembre 2015. 2 - Con il secondo motivo, "nel merito", si assumeva che la Corte trentina aveva errato nel ritenere che le accuse mosse al ricorrente con davanti alla Corte di assise di Brescia non fossero le stesse oggetto del processo definito dalla Corte di appello di Venezia. 1 Peraltro tale eccezione, svolta come violazione del divieto di ne bis in idem, era già stata proposta nel secondo processo ed erroneamente rigettata sia dalla Corte di appello, sia dalla stessa Corte di cassazione. La Corte di appello di Venezia aveva condannato il ricorrente per avere concorso nel sequestro a scopo di estorsione di CO NI VA e di IV IN ritenendo che, ad entrambi, avesse partecipato il NO come fornitore delle auto e riciclatore di parte del riscatto. L'autorità giudiziaria bresciana l'aveva inquisito, in relazione al sequestro VA, per il furto di un'autovettura Alfetta, per favoreggiamento e per avere fatto parte di un'associazione a delinquere, prosciogliendolo però in via definitiva da tali accuse. La Corte veneta l'aveva ritenuto responsabile di avere consegnato ai complici l'Alfetta nel bagagliaio della quale il corpo del sequestrato era stato bruciato, di avere fornito a costoro la BMW utilizzata nel rapimento, di avere preso accordi per riciclare il riscatto che non era però mai stato versato. Gli accertamenti in base ai quali i giudici veneti avevano condannato NO erano già tutti compresi nelle indagini fatte dall'autorità bresciana. Il favoreggiamento contestato nella prima sentenza riguardava la fornitura sia della Alfetta, sia della BMW. Di entrambe le vetture si era parlato nella sentenza della Corte di assise bresciana. La difesa passava in rassegna le argomentazioni spese dalla Corte veneta, contrastandole con quanto riteneva fosse possibile dedurre dalla decisione della Corte bresciana. Andava pertanto applicato l'art. 649 cod. proc. pen., considerando le condotte contestate ed attivando il rimedio della revisione del processo. Nel ricorso, poi, così si elencavano le nuove prove che giustificavano il giudizio di revisione, ai sensi della lettera c) dell'art. 630, codice di rito: -l'alibi del NO in ordine al sequestro VA copriva l'intero periodo di interesse, e non parte, come affermato dalla Corte veneta, come emerge dalle deposizioni dei vari soggetti elencati nella relazione investigativa del 19 aprile 2000 ed in quella del 17 aprile 2000; -le dichiarazioni di accusa del Di UR erano incompatibili con l'alibi del NO. La difesa assumeva che, in diritto ed alla luce della giurisprudenza di legittimità, le "nuove prove" che legittimano la revisione possono consistere nell'escussione di un testimone mai escusso prima, che è possibile riproporre un alibi disatteso, che la nuova prova può rappresentare un elemento di prova che era deducibile nel processo da rescindere ma che non era stato dedotto, anche solo per negligenza della difesa. 2 3 - Il difensore del NO ha presentato memoria nella quale ribadisce la violazione del divieto del ne bis in idem ed il fatto che tale violazione era già stata posta all'attenzione dei giudicanti veneti.
4 - Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto Perla Lori, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, risultando, la valutazione della Corte territoriale, esorbitante rispetto alla procedura de plano adottata, in quanto si era proceduto alla valutazione dei giudicati considerati confliggenti e dei nuovi elementi dedotti nella richiesta di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. -1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Va, innanzitutto, ricordata la normativa di riferimento. La decisione della Corte d'appello sull'istanza di revisione proposta dal condannato (o dagli altri legittimati ai sensi dell'art. 632 cod. proc. pen.) viene decisa dalla Corte d'appello con la sua reiezione, se inammissibile nei casi e con le forme previste dall'art. 634 cod. proc. pen., con decisione ricorribile in cassazione, o con il suo accoglimento (senza che sia necessario esplicitarlo con apposita ordinanza: Sez. 6, n. 30822 del 18/04/2013, Allegro, Rv. 257779) che sfocia nella fissazione del decreto di citazione a giudizio indicato dall'art. 636 cod. proc. pen.. In particolare l'art. 634 dispone che, nel caso in cui la Corte d'appello pervenga ad una pronuncia di inammissibilità, l'ordinanza sia notificata al condannato (e a colui che, in sua vece, abbia proposto l'istanza) affinchè possa ricorrere, contro tale decisione, in cassazione. Nell'art. 634 non si prevede che alla decisione si pervenga con le forme previste dall'art. 127 codice di rito, ed, anzi, si autorizza la Corte d'appello a decidere anche "di ufficio", così consentendo che la stessa ometta di fissare l'udienza di discussione in camera di consiglio, potendo decidere de plano. Proprio alla luce di tale dato normativo si è già avuto modo di affermare che, in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio nei casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848). Nell'odierno caso concreto la Corte aveva pertanto adottato una modalità di decisione non esclusa dalla legge, ed anzi espressamente prevista, modificando il suo primo giudizio sulla opportunità di sentire le parti, ritenendo inammissibile l'istanza senza necessità di approfondire oltre il tema. Una decisione che, al più, 3 Le può essere criticata nel suo contenuto (anche, eventualmente, in relazione alla forma adottata), piuttosto che in base alla mera forma. 2 Anche il secondo motivo di ricorso, però, sul contenuto dell'ordinanza di inammissibilità, è manifestamente infondato. 2 - 1 -> La revisione di una sentenza di condanna è prevista quando sopraggiungano, dopo il suo passaggio in giudicato, decisioni giudiziali di segno diverso che pongano in insanabile contrasto con quanto si era accertato (nei casi descritti alle lettere a) e b) dell'art. 630 cod. proc. pen.) o sopraggiungano o si scoprano (in tale ultimo caso superando il limite del "deducibile") "nuove prove" che conducano al proscioglimento del condannato o consentano di acclarare la falsità delle prove su cui era fondata la condanna (i casi delle lettere c) e d) dell'art. 630). Sul piano processuale l'art. 631 cod. proc. pen. impone l'immediata discovery degli elementi che legittimano l'istanza. Così l'art. 633 cod. proc. pen. dispone che siano allegate alla richiesta le sentenze che legittimano i conflitti di giudicati descritti alle lettere a) e b) dell'art. 630 e che giustificano il giudizio di falsità delle prove nel caso previsto dalla lettera d). L'art. 634 cod. proc. pen. consente di prevenire alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza quando sia stata proposta per casi non previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., per inosservanza delle forme, ivi comprese quelle dettate dall'art. 633, o, anche, quando la stessa risulti manifestamente infondata. 2 - 2 La mancata produzione in allegato alla richiesta di revisione delle sentenze è ovviamente preordinata a consentire alla Corte d'appello una pronta decisione, anche "di ufficio", senza necessità di provvedere alla acquisizione di tali documenti. E' però evidente che ciò non impedisce al richiedente di produrre le decisioni giudiziali anche dopo la proposizione dell'istanza pur se, necessariamente, prima della decisione della Corte (assumendosi pertanto il richiedente il rischio che la Corte decida prima di tale produzione) non determinando tale ritardo alcuna concreta conseguenza, alcuna necessità per la Corte di acquisire, di propria iniziativa, l'indicata documentazione. 2 - 3 - Ciò premesso sul piano strettamente processuale deve però ricordarsi che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario e, pertanto, i motivi in esso addotti non possono essere i medesimi sui quali si è già discusso nel contradittorio che ha portato alla sentenza che si chiede di rescindere. In altri termini se è consentito, a particolari condizioni, opporre il "deducibile" non è invece compatibile con la struttura del mezzo lamentare nuovamente il già interamente "dedotto" nel giudizio di condanna, visto che, altrimenti, la revisione si troverebbe ad assumere l'improprio ruolo di ulteriore grado di impugnazione ordinaria. 4 Così che l'affermazione presente nel ricorso e nella memoria difensiva di avere già sottoposto la questione (pur sotto il profilo del ne bis in idem ma identico all'oggi denunciato conflitto di giudicati) nel giudizio di condanna prima alla Corte veneta e poi alla stessa Cassazione, con esito negativo, attesta che la questione specifica della coincidenza fra i due giudicati (il secondo allora ancora in itinere, ma ciò non muta la sostanza del punto) era già stata sollevata, nei termini qui proposti. Ne consegue che la questione specifica era già stata interamente dedotta nel corso del secondo giudizio, che su di essa si è formato il giudicato e che non vi sono elementi nuovi che consentano di perseguire il rimedio straordinario della revisione.
2-4 Osta all'accoglimento del primo motivo di ricorso anche la verifica della fondatezza, nel "merito", dell'assunto difensivo, la coincidenza fra le due accuse, mosse al NO nei due diversi procedimenti. La Corte trentina, nella sentenza impugnata, aveva, infatti, motivato sulla specifica questione con argomentazione priva di manifesti vizi logici. Formulando le seguenti considerazioni. L'autorità bresciana aveva prosciolto NO dall'accusa ascrittagli a titolo di favoreggiamento personale, "per avere aiutato i latitanti SS AN e ES IO a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, in particolare fornendo loro autovetture e prestandosi a mantenere i contatti fra gli stessi ed ambienti di Milano, pur sapendoli ricercati. In Milano e altrove fino al 26 febbraio 1976". L'autorità veneta l'aveva, invece, condannato per avere consumato i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione di IV IN e di CO TT VA, entrambi in concorso con AN RO e IO ES (e con altri), nel primo caso, fornendo "le auto per la commissione del reato e riciclava una part del riscatto che veniva riscosso da NI, SS, LD e ES. In Verona dal 7 al 22 maggio 1975", nel secondo con "il ruolo di fornitore della auto e di riciclatore di parte del riscatto. In Brussa di Caorle (VE) il 13 agosto 1975". Era pertanto immediatamente rilevabile la diversità dei fatti, delle condotte, ascritte al Cecccagnoli, dal momento che l'autorità veneta l'aveva giudicato per la diretta partecipazione ai due sequestri di persona, l'autorità bresciana aveva vagliato le accuse per delle condotte del tutto diverse e precisamente per l'aiuto che avrebbe (o, meglio, non avrebbe) fornito ad alcuni dei suoi complici dei suddetti sequestri di persona (anzi, in relazione al solo sequestro VA) non in riferimento alla consumazione degli stessi ma solo in relazione alla loro condizione soggettiva di latitanti. Peraltro non limitandosi a fornire autovetture ma prestando la propria opera per riciclare parte del riscatto, una condotta del tutto estranea a quanto gli si era imputato a titolo di favoreggiamento. 5 е La diversità delle accuse era pertanto manifesta e la Corte trentina ben poteva rilevarlo in sede di inammissibilità, anche decidendo de plano. 3 Resta, così, da esaminare il punto relativo alla richiesta di revisione ai sensi della lettera c) dell'art. 630 cod. proc. pen... Si deve ricordare che, in tema di "nuove prove", fondanti la richiesta di revisione, alla Corte territoriale spetta, comunque, il giudizio sulla manifesta infondatezza della richiesta medesima, seppure questo si debba limitare ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami (ex plurimis: Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, Giunta, Rv. 245770). E si è anche precisato che le dichiarazioni poste a base dell'istanza di revisione debbono preesistere alla sua presentazione per consentire al giudice adito la valutazione preliminare di ammissibilità contemplata dall'art. 634 cod. proc. pen., in relazione all'art. 633, comma primo, del medesimo codice (Sez. 1, n. 6897 del 05/12/2014, Monaco, Rv. 262484). Se ne deduce, pertanto, che le "nuove prove" debbono essere portate all'attenzione della Corte territoriale, anche nella fase rescindente, per consentire un adeguato giudizio (e non una supina adesione agli assunti difensivi), quantomeno sulla loro pertinenza. Ed allora, risulta priva di vizi logici manifesti la decisione della Corte trentina che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta in tema di nuove prove posto che delle stesse non era stato fornito alcun concreto dettaglio, tanto più in quanto si affermava che da tali fonti sarebbe derivata una prova d'alibi (già fallita nel giudizio di condanna) che avrebbe interamente coperto un periodo lunghissimo (per tale tipologia di controprova), di alcuni mesi, un risultato già in sé di dubbia attendibilità. -3 All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Carlo Zaza Pur e PORTATA IN CANCELLERIA addi 24 FEB 2017 -6 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO