Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di revisione che, senza allegare elementi probatori nuovi e specificatamente indicati, si sostanzi nella domanda di procedere all'esame delle persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni sulla base della ipotetica possibilità che gli stessi, se escussi nel giudizio di revisione, possano rendere dichiarazioni favorevoli al condannato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le dichiarazioni poste a base dell'istanza di revisione devono preeistere alla sua presentazione per consentire al giudice adito la valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., in relazione all'art. 633, comma primo, del medesimo codice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2014, n. 6897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6897 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 05/12/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 3498
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 20018/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AL N. IL 24/11/1980;
avverso l'ordinanza n. 3/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27.2.2014 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta presentata da NA RE di revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 2.4.2008, irrevocabile in data 1.4.2009, che lo aveva condannato alla pena di anni 23 di reclusione per i reati di omicidio volontario in danno di TR AR, detenzione e porto di armi comuni da sparo.
Avverso l'ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, quale motivo unico, l'erronea valutazione della legge penale e la carenza di motivazione, solamente apparente ed assolutamente priva di un iter logico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. La Corte di appello ha rilevato che la prima parte dell' istanza di revisione si sostanzia nella riproposizione degli stessi motivi di appello (riguardanti in particolare l'attendibilità del "teste principale di accusa RE AE) già valutati dal giudice della cognizione, e nella formulazione di critiche alle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di assise di appello da ritenersi precluse dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Con riguardo alla seconda parte della richiesta di revisione, la Corte di appello ne ha rilevato l'inammissibilità sotto il profilo che con essa " si chiede alla Corte di effettuare in via esplorativa l'audizione delle persone indicate ( collaboratori di giustizia nominativamente indicati nell'istanza) al fine di eventualmente acquisire elementi rilevanti per ribaltare il giudicato". La statuizione della Corte di appello è giuridicamente corretta. La regola prevista dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), secondo cui la revisione della sentenza di condanna può essere richiesta in caso di sopravvenienza o scoperta di prove nuove, comporta , in riferimento alle fonti di prove di tipo dichiarativo , che le stesse debbano consistere in dichiarazioni già ritualmente acquisite nell'ambito di altri procedimenti, ovvero documentate a mezzo di investigazioni difensive appositamente dirette a promuovere il giudizio di revisione ai sensi dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2. Tali nuove dichiarazioni devono preesistere alla richiesta di revisione, in modo da consentire al giudice della revisione di procedere, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., comma 1, alla preliminare valutazione di legittimità della richiesta sotto il profilo, tra l'altro, della conformità al disposto dell'art. 633 c.p.p., (che richiede la "specifica indicazione" delle nuove prove sopravvenute), nonché della astratta idoneità dei nuovi elementi probatori offerti dal richiedente a determinare il proscioglimento del condannato, se confermati mediante rituale assunzione nel corso dell'istruzione dibattimentale svolta nel giudizio di revisione. Costituisce pertanto richiesta estranea all'ipotesi tipizzata dall'art. 630 c.p.p., lett. c), quindi inammissibile ai sensi dell'art. 634 c.p.p., comma 1, la domanda di revisione che, anziché fondarsi sulla allegazione della intervenuta sopravvenienza di elementi probatori nuovi specificamente indicati, si sostanzi in una richiesta rivolta al giudice della revisione affinché proceda all'esame di persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni, sul semplice assunto che sussiste l'astratta ed ipotetica possibilità che esse possano eventualmente rendere, se escusse nel giudizio di revisione, dichiarazioni favorevoli al condannato.
A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015