Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2014, n. 6897
CASS
Sentenza 5 dicembre 2014

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È inammissibile la richiesta di revisione che, senza allegare elementi probatori nuovi e specificatamente indicati, si sostanzi nella domanda di procedere all'esame delle persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni sulla base della ipotetica possibilità che gli stessi, se escussi nel giudizio di revisione, possano rendere dichiarazioni favorevoli al condannato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le dichiarazioni poste a base dell'istanza di revisione devono preeistere alla sua presentazione per consentire al giudice adito la valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., in relazione all'art. 633, comma primo, del medesimo codice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2014, n. 6897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6897
    Data del deposito : 5 dicembre 2014

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