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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPYBR ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romano Giudice
Giudicedott. Pietro Carè sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3295/2024 promossa da
,nato il [...] a [...] 1 C.F. C.F. 1
,
in Gambia, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare De Cicco, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
Controparte 1 - Questura di Cosenza, difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con ricorso depositato il 02.07.2024, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Cosenza, notificatogli in data
05.06.2024, con il quale gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D. lgs. n.25 del 28.01.2008.
- Questura di Cosenza si è costituito in giudizio è ha chiesto Il Controparte 1 il rigetto del ricorso
All'udienza del 03.04.2025, il difensore ha chiesto un rinvio per l'audizione del ricorrente e per la produzione documentale;
il Giudice ha rinviato ad udienza successiva. All'udienza del 06.11.2025, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale, senza e di l'ausilio dell'interprete, in quanto in grado di esprimersi in lingua italiana comprendere la medesima, e su specifiche domande del giudice, ha testualmente dichiarato: “Sono arrivato in Italia nel 2014. Vivo a Corigliano-Rossano, lavoro come bracciante agricolo, ho un contratto di locazione. Ho frequentato il corso A2 per la lingua italiana anche se ancora non ho l'attestato. Mi trovo molto bene. Null'altro da aggiungere".
All'esito dell'audizione, il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha chiesto la decisione;
lo scrivente Giudice ha quindi riservato di riferire la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19- ter D.lgs 150/2011.
Nel merito si osserva che il ricorrente di nazionalità gambiana ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di Crotone ai sensi dell'art 19 co 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, per conseguimento della integrazione sociale e personale nel territorio italiano.
Tale istanza è stata rigettata a seguito di parere negativo della Commissione
Territoriale, per assenza dei presupposti di legge. Ad avviso del Collegio la decisione del Questore è da riformare.
Orbene, occorre rilevare che il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso soggiorno per protezione speciale in data 13.10.2023, come si evince dalla ricevuta della medesima allegata in atti e deve pertanto trovare applicazione la nuova normativa del d.l. 10 marzo 2023, n.20 (c.d. Decreto Cutro), conv. dalla 1. 50/2023 ed entrato in vigore l'11 marzo 2023, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: "Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente" (comma 2).
Come noto, lo stesso art. 7, comma 1, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come "relativa", in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La norma indicava poi i noti quattro indici¹ - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa² - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della oggi abrogata seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa³. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che "In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(...) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa" (conforme: Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato [...] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. [...]". A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti o nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), o più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre
- sebbene in un obiter dictum - una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d.Decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (...). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria". In questo contesto normativo si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. UU, nn. 29459,
29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21,
3768/23); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20;
27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in
Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto "non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento"; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale tenuto conto del percorso di integrazione conseguito dal ricorrente in Italia, avendo lavorato regolarmente e pressoché continuativamente in forza di vari contratti a tempo determinato con diversi datori di lavoro.
Egli, infatti, ha prodotto la seguente copiosa documentazione lavorativa, alloggiativa ed integrativa: Controparte_2 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 25.05.2022 al 31.12.2022 con la qualifica di addetto alle pulizie di interni presso con sede a Cassano Jonio;
Parte 2
- Comunicazione UNILAV relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 07.02.2022 al 30.04.2022 con la qualifica di bracciante agricolo presso "AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA" con sede a Cassano Jonio;
Controparte_2 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 12.04.2022 al 31.07.2022 con la qualifica di bracciante agricolo presso "AZIENDA AGRICOLA OT VA con sede a Pisticci e Scanzano Jonico;
Controparte_2 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 02.03.2024 al 30.06.2024 con la qualifica di bracciante agricolo presso con sede a Policoro;
Controparte_3 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato Controparte_2 decorrente dal 24.06.2024 al 31.12.2024 con la qualifica di bracciante agricolo, relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato Controparte_2 decorrente dal 01.03.2025 al 31.12.2025 e dal 05.05.2025 al 30.06.2025 con la qualifica di bracciante agricolo presso "AZIENDA AGRICOLA PG" di Per 1
[…] con sede a Policoro;
- Cud 2025;
- Buste paga marzo/maggio 2024 e 2025;
- Contratto di locazione del 20.06.2024 della durata di 4 anni;
- Domanda d'iscrizione CPIA a.s. 2024/2025. Pertanto, è indubbio che fin dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni - affettive, sociali, economiche - da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto.
Ed invero, il ricorrente ha dimostrato la sua volontà d'integrarsi nel tessuto sociale italiano, in primo luogo, attraverso l'impegno profuso per lo svolgimento di attività lavorativa, come documentato in atti e come dichiarato al cospetto dell'Autorità giudiziaria, dinnanzi alla quale, peraltro, ha svolto l'audizione in lingua italiana, senza l'ausilio dell'interprete, così dimostrando di aver conseguito un buon livello di apprendimento della stessa negli anni trascorsi dal suo arrivo in Italia, anche grazie alla frequenza di un corso di lingua italiana presso il CPIA di Rossano. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Ebbene ad avviso del Collegio un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Lespese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa ed il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte 1 il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 17-11-2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Maria Concetta Belcastro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: "Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"
2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio.
3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romano Giudice
Giudicedott. Pietro Carè sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3295/2024 promossa da
,nato il [...] a [...] 1 C.F. C.F. 1
,
in Gambia, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare De Cicco, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
Controparte 1 - Questura di Cosenza, difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con ricorso depositato il 02.07.2024, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Cosenza, notificatogli in data
05.06.2024, con il quale gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D. lgs. n.25 del 28.01.2008.
- Questura di Cosenza si è costituito in giudizio è ha chiesto Il Controparte 1 il rigetto del ricorso
All'udienza del 03.04.2025, il difensore ha chiesto un rinvio per l'audizione del ricorrente e per la produzione documentale;
il Giudice ha rinviato ad udienza successiva. All'udienza del 06.11.2025, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale, senza e di l'ausilio dell'interprete, in quanto in grado di esprimersi in lingua italiana comprendere la medesima, e su specifiche domande del giudice, ha testualmente dichiarato: “Sono arrivato in Italia nel 2014. Vivo a Corigliano-Rossano, lavoro come bracciante agricolo, ho un contratto di locazione. Ho frequentato il corso A2 per la lingua italiana anche se ancora non ho l'attestato. Mi trovo molto bene. Null'altro da aggiungere".
All'esito dell'audizione, il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha chiesto la decisione;
lo scrivente Giudice ha quindi riservato di riferire la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19- ter D.lgs 150/2011.
Nel merito si osserva che il ricorrente di nazionalità gambiana ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di Crotone ai sensi dell'art 19 co 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, per conseguimento della integrazione sociale e personale nel territorio italiano.
Tale istanza è stata rigettata a seguito di parere negativo della Commissione
Territoriale, per assenza dei presupposti di legge. Ad avviso del Collegio la decisione del Questore è da riformare.
Orbene, occorre rilevare che il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso soggiorno per protezione speciale in data 13.10.2023, come si evince dalla ricevuta della medesima allegata in atti e deve pertanto trovare applicazione la nuova normativa del d.l. 10 marzo 2023, n.20 (c.d. Decreto Cutro), conv. dalla 1. 50/2023 ed entrato in vigore l'11 marzo 2023, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: "Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente" (comma 2).
Come noto, lo stesso art. 7, comma 1, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come "relativa", in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La norma indicava poi i noti quattro indici¹ - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa² - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della oggi abrogata seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa³. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che "In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(...) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa" (conforme: Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato [...] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. [...]". A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti o nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), o più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre
- sebbene in un obiter dictum - una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d.Decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (...). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria". In questo contesto normativo si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. UU, nn. 29459,
29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21,
3768/23); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20;
27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in
Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto "non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento"; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale tenuto conto del percorso di integrazione conseguito dal ricorrente in Italia, avendo lavorato regolarmente e pressoché continuativamente in forza di vari contratti a tempo determinato con diversi datori di lavoro.
Egli, infatti, ha prodotto la seguente copiosa documentazione lavorativa, alloggiativa ed integrativa: Controparte_2 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 25.05.2022 al 31.12.2022 con la qualifica di addetto alle pulizie di interni presso con sede a Cassano Jonio;
Parte 2
- Comunicazione UNILAV relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 07.02.2022 al 30.04.2022 con la qualifica di bracciante agricolo presso "AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA" con sede a Cassano Jonio;
Controparte_2 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 12.04.2022 al 31.07.2022 con la qualifica di bracciante agricolo presso "AZIENDA AGRICOLA OT VA con sede a Pisticci e Scanzano Jonico;
Controparte_2 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 02.03.2024 al 30.06.2024 con la qualifica di bracciante agricolo presso con sede a Policoro;
Controparte_3 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato Controparte_2 decorrente dal 24.06.2024 al 31.12.2024 con la qualifica di bracciante agricolo, relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato Controparte_2 decorrente dal 01.03.2025 al 31.12.2025 e dal 05.05.2025 al 30.06.2025 con la qualifica di bracciante agricolo presso "AZIENDA AGRICOLA PG" di Per 1
[…] con sede a Policoro;
- Cud 2025;
- Buste paga marzo/maggio 2024 e 2025;
- Contratto di locazione del 20.06.2024 della durata di 4 anni;
- Domanda d'iscrizione CPIA a.s. 2024/2025. Pertanto, è indubbio che fin dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni - affettive, sociali, economiche - da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto.
Ed invero, il ricorrente ha dimostrato la sua volontà d'integrarsi nel tessuto sociale italiano, in primo luogo, attraverso l'impegno profuso per lo svolgimento di attività lavorativa, come documentato in atti e come dichiarato al cospetto dell'Autorità giudiziaria, dinnanzi alla quale, peraltro, ha svolto l'audizione in lingua italiana, senza l'ausilio dell'interprete, così dimostrando di aver conseguito un buon livello di apprendimento della stessa negli anni trascorsi dal suo arrivo in Italia, anche grazie alla frequenza di un corso di lingua italiana presso il CPIA di Rossano. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Ebbene ad avviso del Collegio un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Lespese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa ed il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte 1 il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 17-11-2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Maria Concetta Belcastro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: "Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"
2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio.
3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.