TAR
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01065/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00541 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01065/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2024, proposto da RA Virzì, n.q. di titolare dell'impresa individuale “Virtoti di Virzì RA”, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Cangialosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento:
- del verbale e determinazione di conclusione negativa di conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-bis, l. n. 241/1990 (nota n. 23242 del 29.4.2024), con il quale N. 01065/2024 REG.RIC.
l'intimato Comune ha respinto l'istanza di parte ricorrente volta all'installazione di n.
1 dehors – Tip. 4 e Tip. 3 (ombrelloni a copertura di tavoli e sedie su pedana) – su area pubblica per complessivi 17 mq, a servizio di attività di somministrazione di bevande e alimenti, da realizzarsi su due stalli di sosta a pagamento;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. 25974/2024, trasmessa a mezzo
PEC il 13.5.2024, con cui l'intimata amministrazione ha riscontrato la memoria procedimentale di parte ricorrente;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali l'intimata amministrazione comunale ha comunicato la determinazione negativa della
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14-bis, l. n. 241/1990, per il rilascio del provvedimento autorizzativo per l'installazione di un dehors, motivata sulla base del parere negativo del locale Comando di polizia municipale.
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- che l'istanza rigettata con gli atti impugnati è stata presentata il 29.3.2024 e avrebbe riguardato l'installazione di n. 1 dehors – Tip. 4 e Tip. 3 (ombrelloni a copertura di tavoli e sedie su pedana), da realizzarsi su due stalli di sosta a pagamento; N. 01065/2024 REG.RIC.
- di aver presentato una nuova SCIA l'8 maggio 2024, concernente un differente dehors di Tip. 1, (tavoli e sedie), limitato ai giorni di venerdì, sabato e domenica e alla superficie di suolo pubblico occupata (42,9 mq).
1.2. Ella ha chiesto di annullare gli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Violazione artt. 24, comma 1, 97 e 113 Cost. – violazione e/o falsa applicazione art.
3 l. 241/1990 – nullità del provvedimento per assenza di motivazione – violazione e/o falsa applicazione art. 14bis l. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e manifesta infondatezza del provvedimento;
- Violazione e/o falsa applicazione art. 14bis l. 241/1990 in relazione agli artt. 3 e
10bis del medesimo testo di legge – violazione art. 97 – assenza di motivazione. eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e manifesta infondatezza del provvedimento;
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dehors del comune di carini – eccesso di potere – illogicità manifesta.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e del presupposto parere negativo.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, ha contestato la violazione del combinato disposto degli artt. 10-bis e 14-bis, l. n. 241/1990, tenuto conto della ritenuta tempestività della sua memoria procedimentale (la cui tardività è stata invece contestata dall'amministrazione con l'impugnata nota n. 25974/2024) e del fatto che la presentazione della S.C.I.A. dell'8.5.2024 non avrebbe fatto venir meno l'interesse a ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del dehors richiesto con l'istanza del
29.3.2024. N. 01065/2024 REG.RIC.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, ha infine sostenuto che il dehors oggetto dell'istanza per cui è causa sarebbe stato rispettoso del locale regolamento disciplinante tale materia.
2. Con ordinanza n. 2311 del 22.10.2025 la Sezione ha onerato l'intimato Comune di produrre il parere negativo alla base dell'impugnato provvedimento.
3. L'amministrazione ha adempiuto al superiore incombente istruttorio.
4. Con memoria del 10.1.2026 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando la parziale inutilizzabilità della produzione documentale dell'amministrazione.
5. Il 25.1.2026 si è costituito il Comune intimato, con atto di mera forma.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
- la resistente amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a cui ha replicato la ricorrente;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Prima di analizzare il merito della questione, vanno rigettate entrambe le eccezioni in rito menzionate nella superiore narrativa:
(i) la prima, di parziale inutilizzabilità della produzione documentale della resistente amministrazione;
(ii) la seconda, di sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Quanto al compendio documentale utilizzabile, si consideri quanto segue.
1.1.1. Secondo la ricorrente, l'unico documento rilevante prodotto dall'amministrazione a valle dell'ordinanza istruttoria sarebbe il parere del locale
Comando di polizia municipale del 20.4.2024, perché specificamente inerente all'istanza per cui è causa (i.e., quella del 29.3.2024). N. 01065/2024 REG.RIC.
Non sarebbero invece utilizzabili né il parere del 26.3.2024 (perché inerente ad altra istanza, risalente al 19.3.2024) né, tantomeno, lo stralcio di regolamento comunale che disciplina i dehors.
1.1.2. Come specificato in narrativa, con l'ordinanza n. 2311/2025, la Sezione ha onerato la resistente amministrazione di produrre copia del parere negativo sull'istanza di parte ricorrente.
L'amministrazione, in sede di adempimento al superiore ordine istruttorio, ha chiarito che la ricorrente aveva presentato due istanze, entrambe definite con parere non favorevole:
(i) una il 19.3.2024, a cui ha fatto seguito il parere non favorevole del 26.3.2024, basato sul richiamo all'art. 4, c. 5, del locale regolamento sulla disciplina dei dehors;
(ii) un'altra il 29.3.2024, all'esito della quale è stato reso - il 20.4.2024 - il parere non favorevole oggetto del presente giudizio.
Trattandosi di istanze presentate dal medesimo soggetto, per la medesima attività, a dieci giorni l'una dall'altra, la produzione di entrambi i pareri non può dirsi ultronea al punto da dichiarare inutilizzabile il primo dei suddetti pareri.
Si rammenta, infatti, che sulle amministrazioni resistenti grava il generale obbligo di produrre in giudizio “gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio” (art. 46, c.
2, c.p.a.).
Dunque, l'eccezione di parziale inutilizzabilità dei documenti prodotti a valle dell'anzidetta ordinanza istruttoria non può trovare accoglimento.
1.2. Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata in udienza dalla resistente amministrazione.
Essa fa leva sul fatto che la ricorrente, a seguito della presentazione della S.C.I.A. dell'8.5.2024, abbia potuto comunque installare un dehors. N. 01065/2024 REG.RIC.
Premesso che di tale nuova SCIA ha dato conto la stessa ricorrente (cfr. la superiore narrativa), non può fondatamente sostenersi che la realizzazione del dehors richiesto nel maggio 2024 abbia di per sé fatto venir meno l'interesse della ricorrente a contestare il diniego sulla propria istanza del 29.3.2024.
Se da un lato è vero che si discute sempre di un dehors all'esterno del locale gestito dalla ricorrente non può, dall'altro, sottacersi che i due dehors non sono tra di loro pianamente sovrapponibili. Infatti:
- quello di cui, allo stato, la ricorrente può disporre (S.C.I.A. dell'8.5.2024) è limitato alla mera apposizione di tavolini nel fine settimana (cfr. all. 8 al ricorso);
- quello a cui la ricorrente a cui la ricorrente invece aspira (istanza del 29.3.2024) riguarda la realizzazione di un'area delimitata con tavolini e ombrelloni, che non risulta essere limitata al fine settimana (cfr. all. 3 al ricorso).
Non vi è, allora, alcuna fondata ragione per sostenere l'improcedibilità del ricorso di chi, come la ricorrente, a fronte del diniego dell'autorizzazione ritenuta maggiormente satisfattiva del proprio interesse imprenditoriale, abbia (nelle more dell'impugnazione del diniego) conseguito un'autorizzazione più limitata, in modo da ottenere
(quantomeno in parte) gli effetti favorevoli discendenti dall'apposizione (quantomeno nel fine settimana) di un dehors, peraltro strutturalmente differente da quello a cui aspira.
2. Può quindi passarsi al merito del ricorso, che è fondato e va accolto per l'assorbente fondatezza della prima censura.
3. In effetti, il parere reso dalla polizia municipale il 20.4.2024 (che è stato prodotto agli atti di causa all'esito dell'ordine istruttorio della Sezione), non può dirsi congruamente motivato.
Con esso, il locale Comando di polizia municipale ha affermato che “in riferimento alla richiesta di cui trattasi vist[i] gli elabo[rati] e la relazione tecnica, questo ufficio esprime parere negativo”. N. 01065/2024 REG.RIC.
Anche a voler in qualche modo “arricchire” il contenuto del suddetto parere dando altresì conto del precedente parere reso su altra e precedente istanza della ricorrente
(i.e., quella del 19.3.2024), emergerebbe al più un preteso contrasto con l'art. 4, c. 5, del locale regolamento recante la disciplina sui dehors.
Tale articolo dispone che “nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari
3,50”.
Una simile prescrizione non comporta alcun automatico rigetto di istanze analoghe a quella della ricorrente. Essa impone, al più, la loro conformazione al rispetto delle prescrizioni di sicurezza del suddetto regolamento.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 18, c. 3, l.r. n. 7/2019
(così come dell'art. 14-bis, c. 3, l. n. 241/1990), le determinazioni di dissenso oggetto di conferenza semplificata devono essere congruamente motivate e, in caso di dissenso, devono indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso in modo chiaro
e analitico.
Gli atti di dissenso privi delle anzidette caratteristiche equivalgono ad assenso senza condizioni (art. 18, c. 4, l.r. n. 7/2019, disposizione coerente con l'art. 14-bis, c. 4, l.
n. 241/1990).
Nel caso di specie, il parere reso dal locale Comando di polizia municipale:
- non è stato congruamente motivato;
- non ha, in ogni caso, indicato in modo chiaro e analitico le modifiche al progetto necessarie per ottenere il parere favorevole. N. 01065/2024 REG.RIC.
La resistente amministrazione non ha, dunque, rispettato le prescrizioni in materia di conferenza semplificata, con la conseguenza che la determinazione impugnata è illegittima per difetto di motivazione, come contestato da parte ricorrente.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento:
- del secondo motivo, in quanto incentrato su pretese carenze procedimentali;
- del terzo motivo, avuto presente che il parere reso dal locale Comando di polizia municipale, oltre a non aver detto nulla in proposito (quantomeno con riferimento all'istanza del 29.3.2024), va considerato reso ex lege senza condizioni.
5. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto; sono annullati, per l'effetto, gli atti ivi impugnati. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione resistente sull'istanza di parte ricorrente, da adottare comunque nel rispetto delle prescrizioni del locale regolamento in materia di dehors.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla, per l'effetto, gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01065/2024 REG.RIC.
TO IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AL TO IA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00541 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01065/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2024, proposto da RA Virzì, n.q. di titolare dell'impresa individuale “Virtoti di Virzì RA”, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Cangialosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento:
- del verbale e determinazione di conclusione negativa di conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-bis, l. n. 241/1990 (nota n. 23242 del 29.4.2024), con il quale N. 01065/2024 REG.RIC.
l'intimato Comune ha respinto l'istanza di parte ricorrente volta all'installazione di n.
1 dehors – Tip. 4 e Tip. 3 (ombrelloni a copertura di tavoli e sedie su pedana) – su area pubblica per complessivi 17 mq, a servizio di attività di somministrazione di bevande e alimenti, da realizzarsi su due stalli di sosta a pagamento;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. 25974/2024, trasmessa a mezzo
PEC il 13.5.2024, con cui l'intimata amministrazione ha riscontrato la memoria procedimentale di parte ricorrente;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali l'intimata amministrazione comunale ha comunicato la determinazione negativa della
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14-bis, l. n. 241/1990, per il rilascio del provvedimento autorizzativo per l'installazione di un dehors, motivata sulla base del parere negativo del locale Comando di polizia municipale.
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- che l'istanza rigettata con gli atti impugnati è stata presentata il 29.3.2024 e avrebbe riguardato l'installazione di n. 1 dehors – Tip. 4 e Tip. 3 (ombrelloni a copertura di tavoli e sedie su pedana), da realizzarsi su due stalli di sosta a pagamento; N. 01065/2024 REG.RIC.
- di aver presentato una nuova SCIA l'8 maggio 2024, concernente un differente dehors di Tip. 1, (tavoli e sedie), limitato ai giorni di venerdì, sabato e domenica e alla superficie di suolo pubblico occupata (42,9 mq).
1.2. Ella ha chiesto di annullare gli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Violazione artt. 24, comma 1, 97 e 113 Cost. – violazione e/o falsa applicazione art.
3 l. 241/1990 – nullità del provvedimento per assenza di motivazione – violazione e/o falsa applicazione art. 14bis l. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e manifesta infondatezza del provvedimento;
- Violazione e/o falsa applicazione art. 14bis l. 241/1990 in relazione agli artt. 3 e
10bis del medesimo testo di legge – violazione art. 97 – assenza di motivazione. eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e manifesta infondatezza del provvedimento;
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dehors del comune di carini – eccesso di potere – illogicità manifesta.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e del presupposto parere negativo.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, ha contestato la violazione del combinato disposto degli artt. 10-bis e 14-bis, l. n. 241/1990, tenuto conto della ritenuta tempestività della sua memoria procedimentale (la cui tardività è stata invece contestata dall'amministrazione con l'impugnata nota n. 25974/2024) e del fatto che la presentazione della S.C.I.A. dell'8.5.2024 non avrebbe fatto venir meno l'interesse a ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del dehors richiesto con l'istanza del
29.3.2024. N. 01065/2024 REG.RIC.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, ha infine sostenuto che il dehors oggetto dell'istanza per cui è causa sarebbe stato rispettoso del locale regolamento disciplinante tale materia.
2. Con ordinanza n. 2311 del 22.10.2025 la Sezione ha onerato l'intimato Comune di produrre il parere negativo alla base dell'impugnato provvedimento.
3. L'amministrazione ha adempiuto al superiore incombente istruttorio.
4. Con memoria del 10.1.2026 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando la parziale inutilizzabilità della produzione documentale dell'amministrazione.
5. Il 25.1.2026 si è costituito il Comune intimato, con atto di mera forma.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
- la resistente amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a cui ha replicato la ricorrente;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Prima di analizzare il merito della questione, vanno rigettate entrambe le eccezioni in rito menzionate nella superiore narrativa:
(i) la prima, di parziale inutilizzabilità della produzione documentale della resistente amministrazione;
(ii) la seconda, di sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Quanto al compendio documentale utilizzabile, si consideri quanto segue.
1.1.1. Secondo la ricorrente, l'unico documento rilevante prodotto dall'amministrazione a valle dell'ordinanza istruttoria sarebbe il parere del locale
Comando di polizia municipale del 20.4.2024, perché specificamente inerente all'istanza per cui è causa (i.e., quella del 29.3.2024). N. 01065/2024 REG.RIC.
Non sarebbero invece utilizzabili né il parere del 26.3.2024 (perché inerente ad altra istanza, risalente al 19.3.2024) né, tantomeno, lo stralcio di regolamento comunale che disciplina i dehors.
1.1.2. Come specificato in narrativa, con l'ordinanza n. 2311/2025, la Sezione ha onerato la resistente amministrazione di produrre copia del parere negativo sull'istanza di parte ricorrente.
L'amministrazione, in sede di adempimento al superiore ordine istruttorio, ha chiarito che la ricorrente aveva presentato due istanze, entrambe definite con parere non favorevole:
(i) una il 19.3.2024, a cui ha fatto seguito il parere non favorevole del 26.3.2024, basato sul richiamo all'art. 4, c. 5, del locale regolamento sulla disciplina dei dehors;
(ii) un'altra il 29.3.2024, all'esito della quale è stato reso - il 20.4.2024 - il parere non favorevole oggetto del presente giudizio.
Trattandosi di istanze presentate dal medesimo soggetto, per la medesima attività, a dieci giorni l'una dall'altra, la produzione di entrambi i pareri non può dirsi ultronea al punto da dichiarare inutilizzabile il primo dei suddetti pareri.
Si rammenta, infatti, che sulle amministrazioni resistenti grava il generale obbligo di produrre in giudizio “gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio” (art. 46, c.
2, c.p.a.).
Dunque, l'eccezione di parziale inutilizzabilità dei documenti prodotti a valle dell'anzidetta ordinanza istruttoria non può trovare accoglimento.
1.2. Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata in udienza dalla resistente amministrazione.
Essa fa leva sul fatto che la ricorrente, a seguito della presentazione della S.C.I.A. dell'8.5.2024, abbia potuto comunque installare un dehors. N. 01065/2024 REG.RIC.
Premesso che di tale nuova SCIA ha dato conto la stessa ricorrente (cfr. la superiore narrativa), non può fondatamente sostenersi che la realizzazione del dehors richiesto nel maggio 2024 abbia di per sé fatto venir meno l'interesse della ricorrente a contestare il diniego sulla propria istanza del 29.3.2024.
Se da un lato è vero che si discute sempre di un dehors all'esterno del locale gestito dalla ricorrente non può, dall'altro, sottacersi che i due dehors non sono tra di loro pianamente sovrapponibili. Infatti:
- quello di cui, allo stato, la ricorrente può disporre (S.C.I.A. dell'8.5.2024) è limitato alla mera apposizione di tavolini nel fine settimana (cfr. all. 8 al ricorso);
- quello a cui la ricorrente a cui la ricorrente invece aspira (istanza del 29.3.2024) riguarda la realizzazione di un'area delimitata con tavolini e ombrelloni, che non risulta essere limitata al fine settimana (cfr. all. 3 al ricorso).
Non vi è, allora, alcuna fondata ragione per sostenere l'improcedibilità del ricorso di chi, come la ricorrente, a fronte del diniego dell'autorizzazione ritenuta maggiormente satisfattiva del proprio interesse imprenditoriale, abbia (nelle more dell'impugnazione del diniego) conseguito un'autorizzazione più limitata, in modo da ottenere
(quantomeno in parte) gli effetti favorevoli discendenti dall'apposizione (quantomeno nel fine settimana) di un dehors, peraltro strutturalmente differente da quello a cui aspira.
2. Può quindi passarsi al merito del ricorso, che è fondato e va accolto per l'assorbente fondatezza della prima censura.
3. In effetti, il parere reso dalla polizia municipale il 20.4.2024 (che è stato prodotto agli atti di causa all'esito dell'ordine istruttorio della Sezione), non può dirsi congruamente motivato.
Con esso, il locale Comando di polizia municipale ha affermato che “in riferimento alla richiesta di cui trattasi vist[i] gli elabo[rati] e la relazione tecnica, questo ufficio esprime parere negativo”. N. 01065/2024 REG.RIC.
Anche a voler in qualche modo “arricchire” il contenuto del suddetto parere dando altresì conto del precedente parere reso su altra e precedente istanza della ricorrente
(i.e., quella del 19.3.2024), emergerebbe al più un preteso contrasto con l'art. 4, c. 5, del locale regolamento recante la disciplina sui dehors.
Tale articolo dispone che “nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari
3,50”.
Una simile prescrizione non comporta alcun automatico rigetto di istanze analoghe a quella della ricorrente. Essa impone, al più, la loro conformazione al rispetto delle prescrizioni di sicurezza del suddetto regolamento.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 18, c. 3, l.r. n. 7/2019
(così come dell'art. 14-bis, c. 3, l. n. 241/1990), le determinazioni di dissenso oggetto di conferenza semplificata devono essere congruamente motivate e, in caso di dissenso, devono indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso in modo chiaro
e analitico.
Gli atti di dissenso privi delle anzidette caratteristiche equivalgono ad assenso senza condizioni (art. 18, c. 4, l.r. n. 7/2019, disposizione coerente con l'art. 14-bis, c. 4, l.
n. 241/1990).
Nel caso di specie, il parere reso dal locale Comando di polizia municipale:
- non è stato congruamente motivato;
- non ha, in ogni caso, indicato in modo chiaro e analitico le modifiche al progetto necessarie per ottenere il parere favorevole. N. 01065/2024 REG.RIC.
La resistente amministrazione non ha, dunque, rispettato le prescrizioni in materia di conferenza semplificata, con la conseguenza che la determinazione impugnata è illegittima per difetto di motivazione, come contestato da parte ricorrente.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento:
- del secondo motivo, in quanto incentrato su pretese carenze procedimentali;
- del terzo motivo, avuto presente che il parere reso dal locale Comando di polizia municipale, oltre a non aver detto nulla in proposito (quantomeno con riferimento all'istanza del 29.3.2024), va considerato reso ex lege senza condizioni.
5. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto; sono annullati, per l'effetto, gli atti ivi impugnati. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione resistente sull'istanza di parte ricorrente, da adottare comunque nel rispetto delle prescrizioni del locale regolamento in materia di dehors.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla, per l'effetto, gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01065/2024 REG.RIC.
TO IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AL TO IA
IL SEGRETARIO