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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 giugno 2024 da:
, (CF. elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini n. 6 Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Caterina Culeddu Dore, (C.F. ), che la difende e C.F._2
rappresenta in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
, (CF. elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour n. CP_1 C.F._3
59, presso e nello studio dell'Avv. TA Fara (CF. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_4
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1° luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 ha convenuto in giudizio . Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il signor TA non confluita in un rapporto di coniugio, e che da questa era nata la figlia minore (Sassari 23.06.2013) riconosciuta Per_1
da entrambi i genitori, ha dedotto che dopo la fine del loro rapporto era andata a vivere da sola insieme alla figlia.
Ha rappresentato che il diritto di visita da parte del padre era esercitato in modo sereno e collaborativo tra i due genitori, ma che lei non riusciva a far fronte alle necessità della piccola perché disoccupata e che il padre corrispondeva per il mantenimento della figlia solo € 150,00, pur lavorando come dipendente presso un ristorante- pizzeria a Sassari.
Ha quindi concluso chiedendo: 1) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori dai quali dovrà ricevere cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Disporre che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore adottando sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per quest'ultima tra cui, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività ricreative e sportive. 3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo
Part desideri previo accordo con la signora e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. 4) In caso di disaccordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 21.00 e durante i fine settimana alternativamente la domenica dalle ore 12,00 (dalla Chiesa dopo il catechismo) alle ore 21.00. 5)
Durante le vacanze Natalizie i genitori si accorderanno per tenere con sé la figlia, alternativamente di anno in anno, durante il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o quello di pasquetta. - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno sette giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio. Part 6) Disporre che il signor TA provveda a versare alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di euro 400,00 rivalutabile di anno in Per_1
anno secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, spese per la baby-sitter) che si rendessero necessarie nell'interesse della minore previamente concordate e documentate, salvo urgenza.
Part 7) Disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico e universale (AUU) erogato dall'Inps. 8) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 6 Si è costituito il quale ha dichiarato di aver sempre corrisposto ogni somma necessaria alla CP_1
crescita della bambina dietro semplice richiesta della madre e che quando, nei periodi di disoccupazione, non poteva provvedervi, sopperiva per tutte le necessità la nonna paterna TA.
Ha riferito di non essersi mai è rifiutato di corrispondere il mantenimento per la bambina, di essersi accordato con la signora affinché questa potesse percepire il 100% dell'assegno unico aggiungendo che anche recentemente aveva sostenuto il pagamento delle quote per la scuola di danza della bambina.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha dichiarato di essere stato assunto a tempo indeterminato solo recentemente, dopo una serie di lavori precari, e di percepire uno stipendio pari a € 1.200,00 mensili, su cui gravava il canone di locazione mensile pari a € 550,00 pr l'abitazione dove viveva oltre ad € 70,00 di condominio.
Ha quindi concluso chiedendo: “Adversis reiectis. A) Affidamento e Residenza 1) La minore figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza B) Diritto di Visita 1) : Controparte_2
Il genitore non collocatario avrà il diritto di visita nei seguenti termini: Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15,30, quando verrà prelevato da scuola e sino alle 21,30 quando verrà accompagnato presso l'abitazione materna. Ed a settimane alterne negli stessi giorni infrasettimanali e con l'aggiunta di due pernottamenti, dal sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica mattina alle 21:30 quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna. 2) PERIODO NON SCOLASTICO: nelle stesse giornate indicate preventivamente, ma dalle 10.30 alle 22.30. In caso in cui la minore sia impegnata con il centro estivo e/o altre attività, il minore sarà prelevata dall'abitazione materna alle 15:30 e riaccompagnata presso la residenza materna alla sera alle 22,30. 3) FESTIVITA' COMANDATE: Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza: per l'anno 2024 trascorrerà il 24, Per_1
25 con la madre 26 e 27 con il padre, il 28,29,30 con la madre;
il 31 e 1 gennaio con il padre. Il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
mentre per tutte le altre festività si confida nel buon senso e nella collaborazione dei genitori. 4) FERIE ESTIVE: Nel rispetto del piano ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, sempre tenendo conto delle esigenze della minore, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e altrettanti 15 con la madre. Durante detto termine verrà sospeso il diritto di visita di uno e/o dell'altro genitore. C) Spese di Mantenimento 1) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il padre si farà carico di corrispondere in favore pagina 3 di 6 Part della Sig. la somma di € 300 mensili entro il 15 di ogni mese alle coordinate bancarie già note, le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo il Protocollo del CNF, mentre per quanto concerne
Part l'assegno unico così come già in atto verrà assegnato nella misura del 100% alla D) Aspetti generali 1. In caso di impossibilità di uno dei due genitori o in caso di malattia del bambino, gli orari ed il giorno indicati potranno essere variati previo accordo telefonico. I genitori garantiranno alla figlia la conservazione di un rapporto costante, equilibrato ed assiduo anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel tempo di permanenza del minore presso l'altro genitore, saranno comunque garantiti contatti telefonici e/o telematici con l'altro genitore. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili il genitore che dovrebbe prendere in custodia il minore non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero – in ipotesi di impossibilità di entrambi – potranno essere delegati i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonni, e/o zii o altra persona di comune fiducia che i genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente. E)
Con vittoria di spese e onorari.”
All'udienza del 10 dicembre 2024, le parti, presenti personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono:
“1) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori dai quali dovrà Persona_2
ricevere cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Disporre che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore adottando sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per quest'ultima tra cui, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività ricreative e sportive. 3)
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri previo accordo
Part con la signora e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. 4) In caso di disaccordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia quando non la terrà il weekend, per tre pomeriggi alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 ritirandola presso il domicilio materno alle ore 21.00 riportandola presso il medesimo domicilio, mentre durante i fine settimana che la terrà – il tutto secondo il criterio dell'alternanza – dal sabato alle ore 16 ritirandola presso il domicilio materno al lunedì mattina che la porterà a scuola, salvo diverso accordo delle
Part parti. 5) Disporre che il signor TA provveda a versare alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di euro 300,00 rivalutabile di anno in Per_1
anno secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF che si pagina 4 di 6 rendessero necessarie nell'interesse della minore previamente concordate e documentate, salvo Part urgenza e che la signora percepirà integralmente l'assegno unico di €.199,00.
6) Durante le vacanze Natalizie i genitori si accorderanno per tenere con sé la figlia, alternativamente di anno in anno, durante il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno sette giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio. Il tutto sempre salvo diverso accordo delle parti.”
Alla successiva udienza del 1° luglio 2025, il resistente, presente personalmente, ha confermato il raggiungimento dell'accordo alle condizioni sopra riportate e ha riferito che sia lui che la signora stavano già osservando la regolamentazione concordata.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo presentato in udienza all'interesse della minore e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente riportato.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta TA
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 giugno 2024 da:
, (CF. elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini n. 6 Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Caterina Culeddu Dore, (C.F. ), che la difende e C.F._2
rappresenta in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
, (CF. elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour n. CP_1 C.F._3
59, presso e nello studio dell'Avv. TA Fara (CF. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_4
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1° luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 ha convenuto in giudizio . Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il signor TA non confluita in un rapporto di coniugio, e che da questa era nata la figlia minore (Sassari 23.06.2013) riconosciuta Per_1
da entrambi i genitori, ha dedotto che dopo la fine del loro rapporto era andata a vivere da sola insieme alla figlia.
Ha rappresentato che il diritto di visita da parte del padre era esercitato in modo sereno e collaborativo tra i due genitori, ma che lei non riusciva a far fronte alle necessità della piccola perché disoccupata e che il padre corrispondeva per il mantenimento della figlia solo € 150,00, pur lavorando come dipendente presso un ristorante- pizzeria a Sassari.
Ha quindi concluso chiedendo: 1) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori dai quali dovrà ricevere cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Disporre che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore adottando sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per quest'ultima tra cui, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività ricreative e sportive. 3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo
Part desideri previo accordo con la signora e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. 4) In caso di disaccordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 21.00 e durante i fine settimana alternativamente la domenica dalle ore 12,00 (dalla Chiesa dopo il catechismo) alle ore 21.00. 5)
Durante le vacanze Natalizie i genitori si accorderanno per tenere con sé la figlia, alternativamente di anno in anno, durante il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o quello di pasquetta. - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno sette giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio. Part 6) Disporre che il signor TA provveda a versare alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di euro 400,00 rivalutabile di anno in Per_1
anno secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, spese per la baby-sitter) che si rendessero necessarie nell'interesse della minore previamente concordate e documentate, salvo urgenza.
Part 7) Disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico e universale (AUU) erogato dall'Inps. 8) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 6 Si è costituito il quale ha dichiarato di aver sempre corrisposto ogni somma necessaria alla CP_1
crescita della bambina dietro semplice richiesta della madre e che quando, nei periodi di disoccupazione, non poteva provvedervi, sopperiva per tutte le necessità la nonna paterna TA.
Ha riferito di non essersi mai è rifiutato di corrispondere il mantenimento per la bambina, di essersi accordato con la signora affinché questa potesse percepire il 100% dell'assegno unico aggiungendo che anche recentemente aveva sostenuto il pagamento delle quote per la scuola di danza della bambina.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha dichiarato di essere stato assunto a tempo indeterminato solo recentemente, dopo una serie di lavori precari, e di percepire uno stipendio pari a € 1.200,00 mensili, su cui gravava il canone di locazione mensile pari a € 550,00 pr l'abitazione dove viveva oltre ad € 70,00 di condominio.
Ha quindi concluso chiedendo: “Adversis reiectis. A) Affidamento e Residenza 1) La minore figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza B) Diritto di Visita 1) : Controparte_2
Il genitore non collocatario avrà il diritto di visita nei seguenti termini: Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15,30, quando verrà prelevato da scuola e sino alle 21,30 quando verrà accompagnato presso l'abitazione materna. Ed a settimane alterne negli stessi giorni infrasettimanali e con l'aggiunta di due pernottamenti, dal sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica mattina alle 21:30 quando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna. 2) PERIODO NON SCOLASTICO: nelle stesse giornate indicate preventivamente, ma dalle 10.30 alle 22.30. In caso in cui la minore sia impegnata con il centro estivo e/o altre attività, il minore sarà prelevata dall'abitazione materna alle 15:30 e riaccompagnata presso la residenza materna alla sera alle 22,30. 3) FESTIVITA' COMANDATE: Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza: per l'anno 2024 trascorrerà il 24, Per_1
25 con la madre 26 e 27 con il padre, il 28,29,30 con la madre;
il 31 e 1 gennaio con il padre. Il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
mentre per tutte le altre festività si confida nel buon senso e nella collaborazione dei genitori. 4) FERIE ESTIVE: Nel rispetto del piano ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, sempre tenendo conto delle esigenze della minore, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e altrettanti 15 con la madre. Durante detto termine verrà sospeso il diritto di visita di uno e/o dell'altro genitore. C) Spese di Mantenimento 1) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il padre si farà carico di corrispondere in favore pagina 3 di 6 Part della Sig. la somma di € 300 mensili entro il 15 di ogni mese alle coordinate bancarie già note, le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo il Protocollo del CNF, mentre per quanto concerne
Part l'assegno unico così come già in atto verrà assegnato nella misura del 100% alla D) Aspetti generali 1. In caso di impossibilità di uno dei due genitori o in caso di malattia del bambino, gli orari ed il giorno indicati potranno essere variati previo accordo telefonico. I genitori garantiranno alla figlia la conservazione di un rapporto costante, equilibrato ed assiduo anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel tempo di permanenza del minore presso l'altro genitore, saranno comunque garantiti contatti telefonici e/o telematici con l'altro genitore. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili il genitore che dovrebbe prendere in custodia il minore non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero – in ipotesi di impossibilità di entrambi – potranno essere delegati i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonni, e/o zii o altra persona di comune fiducia che i genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente. E)
Con vittoria di spese e onorari.”
All'udienza del 10 dicembre 2024, le parti, presenti personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono:
“1) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori dai quali dovrà Persona_2
ricevere cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Disporre che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore adottando sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per quest'ultima tra cui, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività ricreative e sportive. 3)
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri previo accordo
Part con la signora e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. 4) In caso di disaccordo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia quando non la terrà il weekend, per tre pomeriggi alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 ritirandola presso il domicilio materno alle ore 21.00 riportandola presso il medesimo domicilio, mentre durante i fine settimana che la terrà – il tutto secondo il criterio dell'alternanza – dal sabato alle ore 16 ritirandola presso il domicilio materno al lunedì mattina che la porterà a scuola, salvo diverso accordo delle
Part parti. 5) Disporre che il signor TA provveda a versare alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di euro 300,00 rivalutabile di anno in Per_1
anno secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF che si pagina 4 di 6 rendessero necessarie nell'interesse della minore previamente concordate e documentate, salvo Part urgenza e che la signora percepirà integralmente l'assegno unico di €.199,00.
6) Durante le vacanze Natalizie i genitori si accorderanno per tenere con sé la figlia, alternativamente di anno in anno, durante il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno sette giorni, anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio. Il tutto sempre salvo diverso accordo delle parti.”
Alla successiva udienza del 1° luglio 2025, il resistente, presente personalmente, ha confermato il raggiungimento dell'accordo alle condizioni sopra riportate e ha riferito che sia lui che la signora stavano già osservando la regolamentazione concordata.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo presentato in udienza all'interesse della minore e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente riportato.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta TA
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