TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 184
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 del Reg. UE n.1307/2013 paragrafo 7 lett. a) e 10 commi 4 e 5 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018

    La ratio della norma è scongiurare l'abbandono delle terre. Il riferimento letterale "comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo" impone di ritenere indefettibile il presupposto del rischio di abbandono anche per tali zone, rendendo cumulative le due forme di intervento. Il DM 5465/2018, pur scindendo le fattispecie (zone montane ovvero programmi di ristrutturazione), mantiene come presupposto comune il rischio di abbandono, che deriva da una classificazione territoriale in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 184
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 184
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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