Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01856/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2022, proposto da
SOCIETA' AGRICOLA LA GORINA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Cantu', Massimo Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione dell'Organismo Pagatore della regione Lombardia, ricevuta a mezzo posta certificata del 9 giugno 2022, avente ad oggetto il mancato accoglimento della richiesta di riesame dell'esito della domanda di accesso alla riserva nazionale 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa ZA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente società agricola La Gorina S.r.l. agisce per l’annullamento della comunicazione dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ricevuta a mezzo posta certificata del 9 giugno 2022, di mancato accoglimento della richiesta di riesame dell’esito della domanda di accesso alla Riserva nazionale 2021 nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.
2. La vicenda amministrativa può essere così di seguito ricostruita.
2.1. In data 23 giugno 2021 la ricorrente presentava domanda di accesso alla riserva nazionale per l’assegnazione di nuovi Diritti all’Aiuto (cd. titoli PAC) ai sensi dell’art. 30 paragrafo 7 lett. a) del Reg. UE 1307/2013 finalizzati ad evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico.
2.2. In data 14 febbraio 2022 l’Organismo Pagatore comunicava l’esito provvisorio negativo della domanda segnalando che in relazione all’oggetto della domanda di aiuto “ Abbandono terre – interventi comunitari, nazionali, regionali enti pubblici ” l’istruttoria risultava avere avuto esito negativi per la seguente motivazione “ Zona non soggetta a rischio abbandono: OT (PV) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata ”.
2.3. A seguito del preavviso di diniego, la ricorrente formulava le proprie controdeduzioni con riferimento alla circolare AGEA n. 96517 del 17/12/2019, all’art. 30 del reg. UE n. 1307/2013 e all’art. 10 del DM n. 5465 del 7/6/2018.
2.4. Con provvedimento del 5 aprile 2022 l’Organismo Pagatore riscontrava le controdeduzioni facendo rilevare come il territorio comunale di OT (PV), nel quale sono situate le superfici nella titolarità della società ricorrente, è ricompreso nelle “ Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata ” e pertanto non costituisce un’area soggetta a rischio di abbandono, concludendo per la definitiva non ammissibilità della richiesta di assegnazione.
2.5. In data 21 aprile 2022 la ricorrente invitata l’Organismo a riesaminare la propria decisione di diniego.
2.6. Con la nota del 9 giugno 2022 – oggetto del presente gravame – l’Organismo si pronunciava negativamente anche sull’istanza di riesame ribadendo e rendendo ulteriormente esplicite le ragioni di diniego.
3. Con il ricorso in esame, è chiesto l’annullamento di detto diniego in ragione della “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 del Reg. UE n.1307/2013 paragrafo 7 lett. a) e 10 commi 4 e 5 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018 ” per aver l’Organismo escluso l’ammissibilità di programmi finalizzati alla ristrutturazione o alla sviluppo aziendale per il sol fatto che le superfici per le quali è stato richiesto l’accesso alla riserva nazionale si trovino in una zona classificata ad agricoltura specializzata.
Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, l’art. 10 comma 4 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, così come la circolare AGEA n. 96517 del 17 dicembre 2019, distinguerebbe due fattispecie alternative, “ a seconda che si sia in presenza di superfici situate in zone classificate montane, ovvero, come nella fattispecie, siano soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica ”.
Nella specie, la ricorrente deduce di aver aderito al programma MIS H PSR 2000/2006 Regione Lombardia, circostanza dalla quale si desumerebbe l’ammissibilità della richiesta.
4. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia per resistere al ricorso avversario
In via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione della natura meramente confermativa del provvedimento impugnato rispetto al diniego del 5 aprile 2022, non impugnato nei termini decadenziali. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025, fissata per la trattazione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte pubblica, essendo il ricorso infondato nel merito.
6.2. Parte ricorrente censura il provvedimento impugnato asserendo violazione e falsa applicazione degli art. 30 del Reg. UE n. 1307/2013 paragrafo 7 lett. a) e 10 c. 4 e 5 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e fondando l’unica censura di ricorso sulla tesi secondo la quale una corretta interpretazione dell’art. 30 del Reg. UE n. 1307/2013 paragrafo 7 lett. a), dell’art. 10 c. 4 e 5 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e della circolare AGEA n. 96517/2019 porterebbe a concludere che possano essere oggetto di aiuto sia le superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR a rischio abbandono sia – alternativamente - le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica, anche se non a rischio abbandono (fattispecie – quest’ultima – nella quale rientrerebbe - a suo dire - la domanda oggetto di causa).
La tesi non merita condivisione.
L’art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 prevede testualmente: “7 . Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per: a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico ”.
Come opportunamente evidenziato dalla Regione Lombardia, la ratio ispiratrice della norma è quella di scongiurare il pericolo dell’abbandono delle terre, anche laddove si tratti di zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo.
Il preciso riferimento letterale (“ comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico ”) impone di ritenere come indefettibile il presupposto del rischio di abbandono anche laddove si tratti di zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo, così rendendo cumulative le due forme di intervento.
In tale solco interpretativo di conformità al diritto unionale, devono essere lette anche “ Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ” di cui al DM 7 giugno 2018 ove all’art. 10 c. 4 è previsto che: “ 4. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente alle superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR ovvero alle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica .”
Come è evidente, il Ministero ha inteso scindere (da qui l’uso dell’“ovvero”), nell’ambito delle superfici oggetto di richiesta di accesso alla riserva nazionale, le “ superfici situate in zone classificate montane ” (e quindi facilmente identificabili e riconducibili ad un contesto di zone svantaggiate e quindi a rischio esplicito di abbandono) dalle “ superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo ”.
Il presupposto comune ad entrambe le fattispecie resta, tuttavia, pur sempre ancorato a quello indicato in via regolamentare nel rischio di abbandono delle stesse, il quale deriva da una classificazione territoriale in tal senso che deve necessariamente sussistere per l’ammissibilità della richiesta di aiuto.
In altri termini, anche le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo, anche se situate in zone territorialmente distinte dalle precedenti, per essere considerate ammissibili ai sensi dell’art. 30 Reg. UE 1307, devono essere a rischio di abbandono.
Conferma della validità di tale interpretazione si rinviene altresì nelle disposizioni della circolare di AGEA citata che, richiamando gli art. 30 paragrafo 7 lett. a) Reg. UE 1307/2013 e l’art. 10 c. 4 DM n. 5465/2018, richiama implicitamente tutte le casistiche in essi ricomprese (e quindi anche le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo) riconducendole ad un unico presupposto/fattispecie comune che è l’“ abbandono di terre ”.
Ne deriva conseguentemente l’infondatezza delle profilate censure dovendosi affermare la legittimità del provvedimento di diniego impugnato in ragione della sussistenza di una classificazione territoriale ostativa all’ammissibilità della domanda della ricorrente.
7. Per quanto sopra, il diniego impugnato resiste alle censure dedotte nel ricorso, che deve essere respinto.
8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO IN, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
ZA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA EL | DO IN |
IL SEGRETARIO