Articolo 15 della Legge 16 marzo 2006, n. 146
Articolo 14Articolo 16
Versione
12 aprile 2006
Art. 15. Interventi in materia di armi da fuoco 1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
Entrata in vigore il 12 aprile 2006