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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1773/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Francesco Pellecchia Presidente
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1773/2024, avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale e contestuale richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STELLA SALVATORE, giusta procura in Parte_1 atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura Controparte_1 in atti;
- RICORRENTE -
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.09.2024, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Trani il 03.10.2020 (trascritto nel registro degli atti di Stato
pagina 1 di 3 civile del detto Comune al n. 51, P. II, S. A, anno 2020) dal quale non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della sopra citata disposizione.
DIRITTO
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con sentenza non definitiva del
Tribunale di Trani n. 35/2025 emessa il 14.01.2025 e pubblicata in data 20.01.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Quindi, essendo decorsi i termini di legge, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione. A tal fine, il , Pt_1 in data 4.12.2025 e la in data 3.12.2025, hanno depositato note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza del 10.12.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la pronuncia di divorzio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione. Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 18.09.2024. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa dal Tribunale di Trani il
14.01.2025 e pubblicata in data 20.01.2025 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può essere accolta.
Non apparendo tali condizioni pattuite in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.
c.p.c. In ragione dell'accordo delle parti, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il
03.10.2020 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 51, P. II, S. A, anno
2020) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 16.09.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) nulla sulle spese;
pagina 2 di 3 3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Francesco Pellecchia Presidente
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1773/2024, avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale e contestuale richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STELLA SALVATORE, giusta procura in Parte_1 atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura Controparte_1 in atti;
- RICORRENTE -
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.09.2024, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Trani il 03.10.2020 (trascritto nel registro degli atti di Stato
pagina 1 di 3 civile del detto Comune al n. 51, P. II, S. A, anno 2020) dal quale non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della sopra citata disposizione.
DIRITTO
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con sentenza non definitiva del
Tribunale di Trani n. 35/2025 emessa il 14.01.2025 e pubblicata in data 20.01.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Quindi, essendo decorsi i termini di legge, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione. A tal fine, il , Pt_1 in data 4.12.2025 e la in data 3.12.2025, hanno depositato note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza del 10.12.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la pronuncia di divorzio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione. Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 18.09.2024. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa dal Tribunale di Trani il
14.01.2025 e pubblicata in data 20.01.2025 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può essere accolta.
Non apparendo tali condizioni pattuite in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.
c.p.c. In ragione dell'accordo delle parti, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il
03.10.2020 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 51, P. II, S. A, anno
2020) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 16.09.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) nulla sulle spese;
pagina 2 di 3 3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
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