Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2015, n. 43710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43710 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
10 43 7 1 0/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 8/10/2015 Dott. UMBERTO GIORDANO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARGHERITA CASSANO Dott. N. 43671/2014 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. - Consigliere - - Consigliere - ALESSANDRO CENTONZE Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE LV N. IL 15/06/1936 avverso la sentenza n. 3742/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/06/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.•G-Coreseniti che ha concluso per l' a bilità del ricorse. Udito, per la parte civile, l'Avv. b Reins & Cotiz e سے Uditii difensori Avv. A. Reino e G. Contone che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorse می رے Ritenuto in fatto. 1.11 22 novembre 2013 la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava, nei confronti di LV AT la sentenza emessa il 30 gennaio 2012 dalla Corte d'appello di Palermo limitatamente al punto concernente l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p., in esso assorbito il profilo concernente il trattamento sanzionatorio.
2.La Corte, muovendo dalla premessa che l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, c.p., di natura oggettiva, è applicabile anche al concorrente esterno, rilevava che i giudici d'appello, da un lato, avevano affermato che AT aveva intrapreso attività economiche mediante il reimpiego del denaro proveniente dalla realizzazione di altri delitti, mentre, sotto altro profilo, avevano sostenuto il carattere notorio dell'operatività di “cosa nostra” in campo economico mediante reinvestimento dei proventi dei delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso. Il primo assunto, secondo la sentenza di annullamento, era, però, rimasto privo di conferme, mentre il secondo appariva generico in rapporto alla concreta imputazione di concorso esterno, relativa ad un'articolazione territoriale locale - mandamento di Caccamo dell'associazione alla quale si sarebbe dovuta - specificamente rapportare la valutazione dell'aggravante in parola con un'analisi più penetrante in punto di consapevolezza - o di colposa ignoranza- dell'imputato di agevolare dall'esterno un'organizzazione qualificata dal suo perpetuarsi per mezzo di autofinanziamento da commissione dei reati-fine.
3.In sede di rinvio, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di condanna a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, emessa il 27 aprile 2007 dal Tribunale di Palermo.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AT il quale formula le seguenti censure. Eccepisce violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p. con riferimento all'omesso avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, all'avv. Giuseppe Canzone, codifensore dell'imputato insieme con l'avv. AN Reina, con conseguente violazione del diritto di difesa rilevante ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 6, c.p. sia سے sotto il profilo oggettivo che soggettivo, tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 25191 del 13 giugno 2014) circa i presupposti per la configurabilità della stessa. Denuncia violazione di legge e vizio della motivazione circa il trattamento sanzionatorio, non sorretto da adeguato apparato argomentativo. Da ultimo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tenuto conto dell'omessa statuizione ex art. 624 c.p.p., nella sentenza di annullamento, delle parti della sentenza divenute irrevocabili e della stretta connessione esistente fra reato base e circostanze aggravanti. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.Con riferimento alla prima doglianza il Collegio osserva che l'omesso avviso della fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato rappresenta una nullità generale a regime intermedio (Sez. U., n. 6 del 25 giugno 1997; Sez. U., n. 39060 del 16 luglio 2009; Sez. U., n. 22242 del 22 gennaio 2011) che si colloca nella fase procedimentale degli atti precedenti al giudizio - comprensivi delle notifiche delle citazioni delle parti e dei difensori - denominati nella rubrica dell'art. 601 c.p.p. "atti preliminari al giudizio", atteso che è lo stesso giudice che provvede agli adempimenti. L'omesso avviso dell'udienza relativa al giudizio d'appello ad uno dei due difensori di fiducia si colloca, pertanto, nella fase intercorrente tra la fissazione dell'udienza e l'udienza di comparizione. La circostanza che la nullità in questione non attenga alla fase del giudizio si desume chiaramente dal successivo art. 181 c.p.p. che distingue le "nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio” (comma 3) dalle nullità verificatesi "nel giudizio" (comma 4). Ulteriore conferma in tal senso proviene dai principi espressi dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 159 del 2006) e da altre decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 119 del 27 ottobre 2004; Sez. U., n. 39060 del 16 luglio 2009). Ne consegue che il difensore regolarmente avvisato e non comparso ha l'onere di dedurre la suddetta nullità generale a regime intermedio, verificatasi antecedentemente al giudizio, prima della deliberazione della sentenza relativa allo stesso grado. 2 Anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati, la nullità conseguente all'omessa notificazione del decreto di citazione, non verificatasi “nel giudizio”, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza nello stesso grado (Sez. U., n. 22242 del 27 gennaio 2011). Sez. U., n. 39060 del 16 luglio 2009). Nel caso di specie, la nullità generale a regime intermedio, conseguente all'omessa notifica al codifensore di LV AT, avv. Giuseppe Canzone, del decreto di citazione per il giudizio d'appello non è stata dedotta nei termini di legge né dall'imputato né dall'altro difensore di fiducia, avv. AN Reina, entrambi ritualmente avvisati. Pertanto, la predetta eccezione è preclusa in questa sede, dove è stata per la prima volta intempestivamente formulata.
2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, c.p. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. La ratio della previsione legislativa è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti. L'aggravante in esame, ricompresa nel novero di quelle speciali, ha natura oggettiva (art. 70 c.p..), poiché il perseguimento della finalità descritta nell'art. 416- bis, sesto comma, c.p. mediante i proventi dei delitti, costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione e ne qualifica la pericolosità al pari del suo carattere armato. In coerenza con tale natura dell'aggravante è da ritenere che essa vada riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 17249 del 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908). L'art. 416-bis, comma sesto, c.p. stabilisce una precisa correlazione logico- causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416-bis c.p., colte 3 سے nella loro proiezione dinamico-strutturale, delineando un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti. L'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose. Come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 416-bis, sesto comma, c.p., ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi (Sez. U., n. 25191 del 27 febbraio 2014).
3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sinora enunciati. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (AN FR, GE NO, Lima, Barbagallo), dagli accertamenti bancari e patrimoniali, dalle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. emergeva l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso operante in Caccamo - costituente l'emanazione, su base locale, della struttura unitaria e verticistica di "cosa nostra" - dedito alla commissione di molteplici delitti (estorsioni, traffici di droga). Ha, inoltre, sottolineato che la commissione dei reati era funzionale, da un lato, ad autofinanziare l'organizzazione e, dall'altro, a mantenere il controllo delle attività economiche, finanziate, in tutto o in parte, con i proventi dei suddetti reati. L'iter argomentativo si è, inoltre, correttamente sviluppato mediante il richiamo della circostanza che il reimpiego dei capitali illeciti nella gestione di attività economiche rappresentava uno dei maggiori fattori di crescita del potere mafioso. In tale contesto la Corte d'appello di Palermo, con discorso giustificativo esente dai vizi prospettati, ha osservato che AT, coinvolto nella sistematica attività estorsiva in danno dell""Astaldi", contribuiva a procurare agli esponenti di vertice del mandamento di Caccamo, oltre che dell'intera organizzazione, importanti risorse da reinvestire nelle predette iniziative economiche, oltre che nei traffici di sostanze stupefacenti. Dalle medesime fonti probatorie emergeva, inoltre, che AT, grazie alle rilevanti disponibilità finanziarie acquisite, si prestava a svolgere, per conto degli esponenti di vertice del mandamento, tra cui AN LE e ZO 4 سے Di ES che a causa della loro qualifica di "uomini d'onore" non potevano manifestare apertamente interesse ai prestiti e alla remunerazione - attività creditizia in favore di numerosi soggetti (taluni dei quali appartenenti a "cosa nostra"), erogando loro somme di denaro in contanti, destinate alla successiva restituzione insieme con la corresponsione di interessi. Sulla base di queste considerazioni, logicamente sviluppate nel rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità la Corte territoriale ha ritenuto provato l'obiettivo coinvolgimento di AT nel riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti, cui era sottesa la consapevolezza della provenienza delle ingenti somme di denaro dalle attività criminose gestite dal sodalizio mafioso e della loro destinazione funzionale, avuto riguardo alle risalenti relazioni economiche intrattenute da AT con elementi di vertice dell'associazione quali LE, NO, Di ES Le censure difensive, lungi dal confutare la struttura logico-argomentativa della sentenza impugnata, si limitano, da un lato, ad una generica contestazione e, dall'altro, prospettano una lettura alternativa delle emergenze probatorie, non consentita in sede di legittimità in presenza di un solido e coerente apparato argomentativo, fondato su una puntuale e logica analisi degli elementi acquisiti.
4. Non meritano accoglimento anche le censure relative al trattamento sanzionatorio. I giudici d'appello, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione logica e compiuta, hanno valorizzato, ai fini della complessiva dosimetria della pena, la qualità e natura del reato commesso, espressivo di una particolare pericolosità sociale, l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, la durata e la rilevanza causale dell'apporto fornito dall'imputato al sodalizio.
5.L'ultimo motivo di ricorso è anch'esso non fondato. Nello sviluppo dinamico del rapporto processuale la formazione progressiva del giudicato è ammissibile non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con queste connessione 5 سے essenziale. Con il termine "parti della sentenza" si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di Cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento. Di conseguenza, una corretta interpretazione dell'art. 624, comma primo, c.p.p. comporta la configurabilità della formazione progressiva del giudicato in ordine alle parti intendendosi con questo termine qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale - non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, che si trovino in rapporto di connessione non essenziale con quelle annullate. Il rapporto di “connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata. E', quindi, da escludere la operatività delle cause di estinzione del reato relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 129 c.p.p. che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la “barriera del giudicato”, essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il relativo iter processuale (Sez. U, n. 4460 del 19 gennaio 1994). In coerente applicazione di questi principi, il Collegio, pur consapevole di un minoritario orientamento esegetico di segno contrario (Sez. 1, n. 7548 del 01/06/2000), ritiene che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora, come nel caso in esame, siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010; Sez. 2, n. 12967 del 14 marzo 2007). Sotto tutti questi profili, dunque, non meritano accoglimento le censure difensive concernenti la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di rinvio.
6. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. سے
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 24 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Umberto Giordano Mründus ливногоمسر DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 OTT 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7