Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
In tema di annullamento parziale della sentenza, la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegue al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito. (Fattispecie nella quale, a seguito del riconoscimento, in sede di rinvio, delle circostanze attenuanti generiche, si era determinato l'abbassamento della soglia della pena edittale al di sotto del limite dei cinque anni, con conseguente prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2000, n. 7548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7548 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 01/06/2000
1. Dott. BRUNO ROSSI Consigliere SENTENZA
2. " EF AM " N. 644
3. " UM RD " REGISTRO GENERALE
4. " TO IA " N. 9994/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'OS CI, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 26.11.1999 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali.
La Corte osserva in fatto e in diritto
Con sentenza del 26.7.1997 il Tribunale di Torino dichiarava CI D'IN colpevole del delitto di cui all'art. 468, c.p., commesso l'11.4.1992, e lo condannava alla pena di un anno, due mesi di reclusione e quattrocentomila lire di multa.
Il 23.4.1998 la locale Corte d'appello riduceva la pena ad un anno di reclusione e duecentomila lire di multa.
Con sentenza del 22.1.1999 la Corte Suprema di Cassazione annullava la pronuncia di secondo grado "limitatamente al mancato esame del motivo d'appello attinente alle circostanze attenuanti generiche" e restituiva gli atti al giudice "a quo", che con la decisione in data 26.11.1999, portata alla cognizione di questo collegio, ha riconosciuto all'imputato il beneficio invocato, ma non ha dichiarato il reato estinto per prescrizione sull'assunto che questa possiblità le era preclusa dal disposto dell'art. 624, c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. pen. 11.5.1993 - Ligresti).
Di ciò il ricorrente D'IN, secondo il quale, proprio in applicazione della norma citata, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, maturata l'11.10.1999 per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante il rapporto di connessione essenziale tra la parte della sentenza annullata e quella non annullata, costituendo la prima "una premessa indispensabile" della seconda, in quanto incidente sulla sua "configurazione giuridica".
Il gravame è fondato.
Il quesito che esso pone è se a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione una sentenza di condanna limitatamente al diniego di una circostanza attenuante il giudice del rinvio possa dichiarare una causa di estinzione del reato conseguente al riconoscimento del beneficio prima negato e sopravvenuta alla pronuncia di leggittimità.
Con una recente sentenza (22.11.1990, n. 99 - Bossi ed altri) questa stessa sezione ha dato risposta negativa all'interrogativo, richiamando una serie di pronunce delle sezioni unite penali (23.1.1994, Agnese;
11.5.1993, Ligresti;
19.1.1994, Cellerini;
26.3.1997, Attinà), che hanno affrontato sotto diversi aspetti il tema della formazione progressiva del giudicato disciplinata dall'art. 624, c.p.p., affermando il principio che "qualora venga rimessa dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali punti, impedisce, nel conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, l'applicazione ex art. 129 c.p.p. di cause estintive del medesimo reato sopravvenuto all'annullamento parziale, ad eccezione della morte del reo....".
Secondo la sentenza in parola tale principio è applicabile anche nell'ipotesi - ricorrente nella specie - in cui siano ancora in discussione "questioni inerenti alle valutazioni circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze...", anche quando questi siano elementi indispensabili non solo per la determinazione della pena, ma anche "per identificare il termine prescrizionale".
Il collegio non ritiene di poter aderire a questa soluzione non proprio coerente con le premesse giurisprudenziali da cui la pronuncia prende le mosse e, in ogni caso, non sufficientemente giustificata.
Premesso, invero, che la stessa sentenza "Attinà", cui la decisione citata dedica particolare attenzione, non esclude la possibilità di applicare l'art. 123 c.p.p. in sede di rinvio con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, quando ciò risulti "in insanabile contrasto logico" con la sentenza emessa dal giudice di leggittimità, va rilevato che siffatta condizione non può certamente considerarsi verificata, allorché il punto ancora da decidere non sia soltanto quello dell'eventuale rideterminazione della pena, bensì il concorso di una o più circostanze attenuanti o aggravanti.
Chè, anzi, come ha sottolineato la sezione quinta penale di questa corte, che ha affrontato "ex professo" il problema (sent. n. 4307 del 9.4.1998 - Magnelli ed altri;
conf. Sez. VI, 2.7.1994, n. 7519 - Cacace), la connessione essenziale tra le fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto-reato "nella sua interezza" e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegua al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito.
Sembra questa, al collegio, la risposta più ragionevole al quesito, in contrasto solo apparente con le regole ermeneutiche dettate relativamente al disposto dell'art. 624, c.p.p. dalle sezioni unite, cui, in realtà, si uniforma.
Le circostanze sono, com'è noto, elementi di fatto, di carattere personale, materiale o psichico, che, pur essendo estranee al reato riguardato nella sua essenza ontologica, hanno, però, l'attitudine, oltre che a qualificare e graduare la responsabilità del colpevole, anche a rendere più o meno grave, in sè o nelle sue conseguenze, il fatto criminoso tipico.
Esse inseriscono, dunque, alla struttura stessa del reato inteso come entità naturalistica e giuridica composita (elementi costitutivi ed elementi accessori) e incidono sull'entità non solo della pena in concreto irrogata, ma, quel che qui più conta, anche di quella comminata in astratto dalla legge.
L'incidenza di un provvedimento giurisdizionale su una delle componenti non può, allora, non coinvolgere l'intera fattispecie legale che risulta dalla combinazione di fatto tipico, circostanze e pena edittale.
E poché la scansione dei termini prescrizionali è collegata dall'art. 157, c.p. proprio alla pena edittale prevista da ciascuna norma incriminatrice, diminuita o aumentata in misura predeterminata per effetto del concorso di eventuali circostanze, con il risultato pratico della "edizione", in via generale, di sanzioni nuove rapportate alle diminuzioni o agli incrementi anzidetti, il giudice così come ha sicuramente l'obbligo di dichiarare (perfino in sede esecutiva: art. 673 c.p.p.) l'"abolitio criminis", che sia nelle more sopravvenuta (art. 2/2, c.p.; cfr., in proposito, Cass. Sez. VI, 26.3.1996, n. 3020 - Rondoni), è parimenti tenuto a prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione della causa estintiva della prescrizione, la più favorevole pena edittale prevista per il reato circostanziato.
Ciò perché - giova ribadirlo - nonostante i limiti della decisione di parziale annullamento adottata dalla corte di legittimità, il giudicato sul fatto-reato, nel corretto significato in cui deve essere inteso, non si è formato, se non con riguardo al nucleo centrale della fattispecie criminosa e alla sua riferibilità all'imputato, che è, poi, quando occorre, nel nuovo sistema delle cause di proscioglimento delineato dal combinato disposto degli artt.129 e 530 c.p.p., per privilegiare la declaratoria di estinzione rispetto all'assoluzione nel merito.
Nel caso in esame, il reato addebitato al D'IN, a seguito del riconoscimento, in sede di rinvio, delle circostanze attenuanti generiche, che hanno prodotto l'effetto di abbassare sotto la soglia dei cinque anni la pena edittale comminata dall'art. 468,c.p., si è estinto per prescrizione l'11.10.1999 ai sensi degli artt. 157/1, n. 4 e 160 , c.p..
Per tale ragione, la sentenza impugnata, in applicazione dell'art.620, lett. A, c.p.p., deve essere annullata senza rinvio.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 606, 615, 620, c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2000