Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
Sussiste l'interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettivo del suo reclamo avverso il D.M. dispositivo del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354, anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo, in quanto il Ministro, nel disporre un eventuale nuovo decreto, é tenuto ad adeguarsi alla decisione adottata dall'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2013, n. 20221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20221 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 971
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 30566/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE AUGUSTO N. IL 01/12/1962;
avverso l'ordinanza n. 1975/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 27/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA A., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da La Torre Augusto avverso il decreto del Ministro della Giustizia di applicazione del regime di sorveglianza particolare (art. 41 bis o.p., commi 2 quinquies e 2 sexies). Ha infatti rilevato che il reclamante non era più sottoposto a regime di sorveglianza particolare perché il decreto, avente efficacia per anni due, sino al 16 giugno 2011, non era stato ulteriormente prorogato. Ha quindi preso atto della sopravvenuta carenza di interesse al reclamo ed ha osservato che detto interesse non può essere ravvisato nella prospettiva della futura concedibilità della detenzione domiciliare, in quanto l'essere stato, o meno, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis o.p. non è circostanza preclusiva o di rilevanza determinante rispetto all'ottenimento di detta misura.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso La Torre Augusto, deducendo: - violazione di legge per difetto assoluto di motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'interesse al reclamo non viene meno sol perché il decreto applicativo sia divenuto successivamente inefficace. E, infatti, facendo sempre riferimento esemplificativo alla detenzione domiciliare, si rileva che per i detenuti e gli internati per determinati delitti (artt. 416 bis e 630 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) la misura è concedibile a condizione che collaborino con la giustizia o per ragioni di salute;
ed è evidente che se si è stati destinatati del regime di sorveglianza speciale non si può più essere collaboratori di giustizia e dunque non si può usufruire dei benefici previsti dalla legge. Sul punto occorre ricordare che il ricorrente ha intrapreso il percorso collaborativo ben prima della sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis o.p. ed è allora evidente che la condotta collaborativa dovrebbe essere stata effettuata successivamente alla sottoposizione a detto regime. Quel che nel caso di specie interessa è una pronuncia che attesti l'assoluta abnormità del fatto che il ricorrente non ha mai cessato di prestare la propria collaborazione. In più è appena il caso di ricordare che l'eventuale declaratoria di illegittimità darebbe diritto al risarcimento del danno per ingiusta sottoposizione a tale regime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza deve essere annullata, dal momento che questa Corte ha da tempo affermato il principio di diritto per il quale "sussiste l'interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettivo del suo reclamo avverso il decreto ministeriale dispositivo del regime di detenzione differenziato ... anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo, in quanto il Ministro, nel disporre un eventuale nuovo decreto, è tenuto ad adeguarsi alla decisione adottata dall'autorità giudiziaria" - Sez. 1^, n. 2660 del 10/1/2005 (dep. 27/1/2005), Lombardo, Rv. 230550 -. Il fatto che il reclamante non fosse più sottoposto al regime di sorveglianza speciale non poteva determinare l'inammissibilità del reclamo che, pertanto, deve essere preso in esame, imponendosi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013