Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4788
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori in materia civile e penale, integra un regolamento adottato da un'autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità all'art. 3 secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale che afferisce ai rapporti tra avvocato ed il proprio cliente ed è vincolante nei soli confronti di quest'ultimo.

L'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindacato in sede legittimità quando la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto.

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  • 1Professioni intellettuali, recesso del cliente, compensiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4788
Data del deposito : 2 aprile 2001

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