Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 2
La deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con D.M. contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori in materia civile e penale, integra un regolamento adottato da un'autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità all'art. 3 secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale che afferisce ai rapporti tra avvocato ed il proprio cliente ed è vincolante nei soli confronti di quest'ultimo.
L'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindacato in sede legittimità quando la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto.
Commentario • 1
- 1. Professioni intellettuali, recesso del cliente, compensiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
047 8 8/ 0 1 M 1 REPUBBLIC D L POI DID IT AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA CORTE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIUSTINIANI Presidente - R.G.N. 17130/98 Dott. Vito Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere - Consigliere 10265 VARRONE Cron. Dott. Michele Consigliere Rep. 1678 Dott. Giovanni Battista PETTI AMATUCCI Consigliere Ud. 27/11/00 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente Richiesta enpla studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA per clit 13000. sul ricorso proposto da:
2. APR. 2001 CIAVATTA GENNARO, CIAVATTA FABIO, CIAVATTA SAVIANO, CIAVATTA SIMONE, in proprio e nella qualità di Eredi di RA TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORTE SUPRESADO APPIA NUOVA 519, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia CLEMENTINO PALMIERO, difesi dall'avvocato GIOVANNI DE del Sig. F.
1. per clam 13000 NOTARIIS, giusta delega in atti;
il ricorrenti IL CANCE LLA
contro
SGRIGNUOLI LORENO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia s N.C. VIA OSTILIA 1/A, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. per diritti L. 3000 2000 GIUSEPPE ROMANO, di feso dall'avvocato ANTONIO LUCIANO, 1919 giusta delega in at IL CANCEL ti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 37/98 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, Sezione Civile, emessa il 28/04/98 e depositata il 05/05/98 (R.G. 163/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Antonio LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurator e Generale Dott. Vincenzo AR che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23.3.1992 VA AR, GO AN e VA AB convenivano in giudi- zio dinanzi al Tribunale di Larino OL LO Colombo e sostenendo che: con sentenza n.32 del 1986 del Tribunale di Larino il predetto era stato dichiara- to colpevole del reato di lesioni volontarie guarite in gg. quattro in danno dell'allora minore VA AB nonché di quello di danneggiamento di una vetrina del negozio di VA AR e condannato al risarcimen- to dei danni (da liquidarsi in separata sede) in favore delle parti civili;
con successiva sentenza n.258/1987 della Corte d'Appello di Campobasso tale decisione era stata modi- 2 ficata con l'applicazione dell'amnistia allo OL e la condanna alle ulteriori spese in favore delle par- ti civili;
la sentenza di appello era divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dallo OL;
ne chiedevano la condanna, tanto al ri storo delle spese (come liquidate in tali sentenze), che al risar- cimento dei danni - per la riparazione della vetrina, le numerose infondate querele proposte ed il molesto comportamento dello OL che aveva intralciato l'attività commerciale di esso VA, le svariate convocazioni e la conseguente forzosa chiusura del ne- gozio a causa dei diversi procedimenti dallo stesso in- staurati - in essi compresi anche quelli materiali e morali subiti da VA AB. Nella contumacia dello OL l'adito Tribuna- le, con sentenza in data 5.10.1993, ado ttava le seguen- ti statuizioni: a) condannava lo OL al pagamen- to in favore di VA AR della somma di L.1.036.816, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni per il danneggiamento della vetrina e per gli intralci all'attività commerciale;
b) respingeva le ul- teriori istanze dei coniugi VA-GO; c) condanna- lo OL al risarcimento dei danni materiali eva 3 morali, quantificati in L.500.000 oltre accessori, in favore di VA AB, per le lesioni subite;
d) lo condannava infine al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione proponevano gravame i coniu- gi VA-GO e VA AB al quale resisteva lo OL. La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza in data 28.4/5.5.1998, rigettava l'impugnazione e condan- nava gli appellanti al rimborso delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propongono ri- corso VA AR, VA AB, VA Savia- no e VA NE, in proprio e nella qualità di eredi di GO AN, affidandone l'accoglimento a ва sei motivi. Resiste con controricorso lo OL. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che allo scritto (con allegata documentazione) fatto pervenire a questa Corte dal resistente OL LO ed assolutamente non riferibile al suo difensore come da questo precisato all'udienza del 27.11..2000 non può attribuirsi valo- re di "memoria". Attesa quindi la sua irricevibilità ci si deve ri- tenere esonerati dal suo esame.
1. Denunciano con il primo mezzo i ricorrenti "error 4 in iudicando violazione e falsa applicazione di leg- ge:artt.345 e 112 c.p.c. illogicità e contradditto- rietà violazione del procedimento e vizio di motiva- zione: art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c." La sentenza impugnata, assumono, avrebbe erronea- mente violato la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ritenendo inammissibile la domanda di danni perché nuova. Il motivo è insuscettibile di accoglimento per as- soluta carenza di interesse nei ricorrenti a proporre е l'esposta censura. д Ed invero, contrariamente al loro assunto, la Corte territoriale ha rigettato nel merito la loro domanda (di corresponsione a titolo di danni delle maggiori somme da loro corrisposte al difensore) e solo per un'esigenza di completezza ha incidentalmente rilevato che, peraltro, trattavasi di domanda inammissibile per- ché "nuova".
2. Con il secondo mezzo, deducendo "error in iudi- cando: nullità della sentenza e del procedimento - vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto: D. M. 585/1994 n. 2 titolo: obbligo del cliente che ha approvato le Tariffe Professionali in relazione all'art. 2043 C.C. ultrapetizione (art.360 nn . 3 e 4 c.p.c.)" si dolgono della statuizione sul punto della 5 Corte d'Appello che sostengono comunque errone a e vi- ziata da ultrapetizione. La differenza tra quanto pagato al proprio difenso- re e quanto liquidato in sentenza integrava, a loro di- re, "danno" dal cui risarcimento essi erano stati ille- gittimamente esclusi. Anche tale censura è infondata. La Corte di merito, con motivazione adeguata ed im- mune da errori, ha correttamente osservato che le spe- se, i diritti e gli onorari relativi alla costituzione di parte civile del processo penale furono liquidati да dal Tribunale e dalla Corte nelle relative sentenze e che le relative statuizioni erano ormai definitive. Ed ha quindi aggiunto che le eventuali maggiori somme do- dai VA al loro difensore facevano caricovute unicamente agli stessi come desumibile dalle Disposi- zioni Generali delle Tariffe Forensi (Delibera C.N.F. 12/6/1993 e 29/9/1994 approvate con D.M. 585/1994) che pongono a carico del cliente gli onorari ed i diritti dovuti all'Avvocato ed al Procuratore "indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali". Tale conclusione è ineccepibile costituendo jus re- ceptum (v. Cass. 30.10.1996 n.9514, Cass. 24.1.1995 n. 803 e Cass. 95/115) che la deliberazione del Consiglio 6 Nazionale Forense, approvata con d.m., contenente la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori in materia civile e penale integra regolamento adottato da autorità non statale in forza di autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità dell'art. 3 secondo comma delle disposizioni sulla leg- ge in generale che afferisce ai rapporti tra avvocato e procuratore e proprio cliente ed è vincolante nei SO- li confronti di quest'ultimo.
3.4. Con il terzo e quarto mezzo, che in quanto др connessi meritano un esame congiunto, i ricorrenti de- nunciano "violazione di legge ed omesso esame di punto decisivo motivazione erronea e contraddittoria - nul- lità del procedimento art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c." e for- mulano identica censura "con riguardo al rigetto della doglianza sub.3 dell'appello per ritenuto difetto asso- luto di prova dei danni e delle vessazioni e molestie" sostenendo che la decisione della Corte d'Appello sa- rebbe stata adottata sull'erroneo presupposto della inesistenza in atti del fascicolo di parte degli appel- lanti, fascicolo che invece sarebbe stato presente. Ora, nell'osservare che le doglianze espresse con tali mezzi risultano ai limiti dell'ammissibilità per l'estrema genericità che le contraddistingue (e la qua- 7 si totale mancanza, quindi, del necessario requisito della "specificità" che deve caratterizzare ogni motivo di ricorso per cassazione) decisiva è la considerazione che esse muovono da un comune rilievo costituito dall'affermazione che la decisione sarebbe l'effetto di un errore di fatto (l'erronea supposizione dell'inesistenza in atti del fascicolo degli appellan- ti). Trattasi cioè di una di quelle ipotesi rientranti nella previsione di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. che di- sciplina uno dei motivi di revocazione (che va propo- sta, a norma dell'art. 398 c.p.c. dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata) e non di jour ricorso per cassazione.
5. Con il quinto mezzo, deducendo "violazione falsa applicazione degli artt. 1226,2056,1175 C.C. e 137 c.p.c. motivazione mancante, insufficiente e contrad- dittoria - omesso esame di punto decisivo" i VA lamentano l'estrema esiguità della liquidazione del danno commerciale per minacce e violenze fatte dallo OL alla loro clientela, operata (nel modestis- simo importo di L.
1.000.000 a fronte di una loro ri- chiesta di L.15.000.000) dal giudice di primo grado e confermata, senza un'adeguata valutazione delle loro censure e degli esiti della espletata prova testimonia- 8 le, da quello d'appello. Il motivo è parimenti privo di fondamento. Per costante ed ormai pacifica giurisprudenza di questo Supremo Collegio (cfr. ex plurimis: Cass. 15.1.2000 n. 409, Cass. 10.4.1996 n. 3341, 26.6.1995 n. 7235 e S.U.
9.6.1992 n. 7067), infatti, "l'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liqui- dare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindaca- to in sede di legittimità quanto la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o er- rori di diritto". E nella specie la motivazione della Corte distret- tuale, che, superando identica doglianza avanzata co n l'atto di appello, ha affermato che il difetto assoluto di prova in ordine alla sussistenza di un danno maggio- re faceva apparire adeguata l'entità del danno equita- tivamente liquidato dal primo giudice, è senza alcun dubbio corretta, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici.
6. Sulla scorta di identiche argomentazioni va in- fine disatteso il sesto motivo con il quale si censura "la valutazione del danno fatta dal giudice d'appello 9 in relazione all'aggressione con ferita da taglio subi- ta da VA AB", denunciandosi, con estrema gene- ricità, l'incongruità della motivazione e la mancanza di senso logico della modesta valutazione di tale dan- no. Anche su tale punto, infatti, la motivazione della Corte di merito, che nel giudicare equa la somma liqui- data dal primo giudice ha fatto riferimento alla lie- vissima entità delle lesioni e alla giovanissima età del danneggiato, all'epoca minorenne e non in attività di lavoro, appare adeguata, corretta ed immune da vizi. Il ricorso va pertanto rigettato ma sussistono tut- tavia giusti motivi, a norma dell'art. 92 CO. 2° c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spesse del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 27.11.2000. рото дват IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vilofi entinions 10 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 2 APR. 2001 D IL CANCELLIERE A M E R Giovanni Giambattista P U S E N O * 60000 310000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 dot... MAG. 2002rie 4. Reg venate s. 160.10 CENTOSESSANA/10. (euro D. 11 Dirigento Area Cervici (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO I! Responsabile Servizio Atti Giudizia (Dr. M. RACCICHINI