Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 16128/2000
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MUSATTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO ER, NI IO, LO AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 16124/00 proposto da:
CO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AN LO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MUSATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n^. 16126/00 proposto da:
NI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IO NI e RENATO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti e atto notarile del Notaio Galliana, rep. N. 54093 del 14/10/02;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MUSATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 4^ ricorso n^. 16128/00 proposto da:
LO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO LO e RENATO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti e procura alle liti del 31/10/2002;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MUSATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 6647/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/07/99 - R.G.N. 1198/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato PROSPERETTI;
uditi gli Avvocati MERLINO e SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso, per l'accoglimento del terzo motivo, ricorso principale, rigetto del resto, rigetto ricorso incidentale, rigetto istanza di rinvio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Gli avvocati Alberto AC, FR OB e NN ON , con distinti ricorsi convennero dinanzi al Pretore di Milano la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense proponendo domande rivolte a far rivalutare i loro redditi annuali ai fini della quantificazione della pensione di vecchiaia nella misura del 100 per cento, a far applicare scaglioni e coefficienti di rivalutazione dei redditi dell'anno di maturazione della pensione anziché di quello successivo con i relativi riflessi sui supplementi di pensione per gli avvocati AC e Bortolotti, e a far rivalutare la pensione dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le domande furono rigettate ma la sentenza su appello dei ricorrenti, contrastato dalla Cassa, è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Milano, che ha accolto tutte le domande dei pensionati ad eccezione di quella concernente l'applicazione del coefficiente di rivalutazione dei redditi dell'anno di maturazione della pensione. I giudici d'appello, dichiarando di adeguarsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 297 del 1999, hanno ritenuto che ai sensi dell'art. 15 della legge 20 settembre 1980 n. 576 il coefficiente del 100 per cento deve applicarsi, in luogo del coefficiente del 75 per cento, per tutti gli anni di pensione da prendere in considerazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia degli avvocati, e cioè anche per gli anni fino al 1990.
Quanto alla richiesta di applicazione del coefficiente di rivalutazione dei redditi dell'anno di maturazione della pensione, il tribunale ha osservato, che, da un lato, l'art. 2 comma 2 della legge 576 del 1980, in sintonia con la previsione del successivo art. 15
comma 3, esclude espressamente dalla rivalutazione "l'ultimo anno" e che d'altro lato tale esclusione in quanto espressamente prevista non può esser superata dal riferimento, contenuto nell'art. 4 della legge 141 del 1992, alla calcolabili per intero, ai fini del sorgere del diritto e dell'ammontare della pensione dell'anno di presentazione della domanda, per le pensioni di anzianità, inabilità o invalidità o dell'anno di verificazione dell'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. Quanto alla richiesta di adeguamento della pensione dal primo gennaio dell'anno successivo alla maturazione, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'anno medesimo, il giudice d'appello, dichiarando anche in tal caso di prestare adesione all'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte, nella sentenza 4 ottobre 1996, n. 8684, ha ritenuto che la domanda fosse fondata, affermando che tale conclusione è giustificata da una serie di indicazioni normative, e precisamente: dal fatto che la legge 20 settembre 1980, n. 576, secondo quanto prevede l'art. 26, comma 1,
disciplina le pensioni di vecchiaia che maturano dal 1 gennaio 1982;
dal fatto che sino a tale data le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, come disposto dall'ultimo comma del cit. art. 26; dal fatto che per la prima applicazione dell'art. 16 della legge, ossia della rivalutazione delle pensioni, si deve far riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge, secondo quanto stabilito dall'art. 27 ultimo comma della legge stessa che comporta che per la prima rivalutazione delle pensioni maturate non prima del 1982 si deve aver riguardo agli indici di svalutazione relativi all'anno rispettivamente precedente, sia pure per la prima volta.
Secondo il Tribunale, contro l'insieme di queste indicazioni favorevoli alla tesi dei pensionati, non vale la considerazione, tenuta presente del resto dalle Sezioni unite, che in tal modo si rivaluta una pensione non ancora erosa dal processo inflativo. D'altra parte, secondo il giudice d'appello, la razionalità della conclusione adottata dalle Sezioni unite può anche ricercarsi nel fatto che comunque la pensione viene computata in sulla base di redditi precedenti.
Contro questa sentenza la Cassa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi.
Gli intimati resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale formulando un unico motivo.
La Cassa ha contrastato il ricorso incidentale con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Deve quindi disattendersi la richiesta della Cassa, di rimessione dei ricorsi al Primo Presidente per nuova assegnazione alle Sezioni unite. Rispetto al momento, non lontano, in cui, nella materia in esame, sono intervenute le due decisioni delle dette Sezioni, delle quali si dirà oltre, non vi sono state infatti ne' modifiche normative di rilievo ne' sostanziali dissensi nella giurisprudenza di questa Corte, che anche di recente, come si vedrà, si è ormai uniformata all'orientamento espresso in quelle occasioni. Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576; dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, e dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto e i sensi dell'articolo 360, numeri 3 e 5 cod. procedura civile, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto erroneamente che nella specie potesse farsi applicazione dell'articolo 16 della citata legge 576/80, così come novellata dall'articolo 8 della legge n. 141/1992,
nel senso di riconoscere che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, ricognitiva della variazione dell'indice Istat, possono fruire dell'adeguamento ivi determinato. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 141; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto i sensi dell'articolo 360 numeri 3 e 5 del codice di procedura civile, la ricorrente, addebita alla sentenza, ancora una volta, l'erronea decisione già censurata con il motivo precedente, sotto il profilo della inadeguata valutazione della portata delle modifiche introdotte nell'articolo 16 della legge 576/80 dalla citata legge 141/92.
I due motivi, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
La statuizione del giudice d'appello, che con essi viene censurata, è pienamente conforme al principio stabilito dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza 4 ottobre 1996, n. 8684, in base al quale, "in tema di pensioni a carico della cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dall'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale di cognitivo della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie a di operai e impiegati, e da corrispondersi con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento - considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione - anteriore al momento di maturazione del diritto".
La sentenza appena citata ha ricordato come nella disciplina della previdenza forense la rivalutazione della pensione di vecchiaia sia prevista dall'articolo 16 legge 20 settembre 1980 n. 576, a norma del quale gli importi delle pensioni sono aumentati ed aggiornati, nei tempo, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, e la variazione degli importi medesimi sia disposta annualmente con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio di amministrazione della Cassa, con decorrenza dal primo gennaio successivo alla data del decreto ministeriale". Essa ha quindi individuato i termini del dibattito sul quale era chiamata ad intervenire, precisando che il problema correntemente posto dalia disciplina in questione è quello "relativo alla individuazione del primo aumento che si renda in concreto applicabile alla singola pensione una volta che questa sia maturata, e si collega al particolare meccanismo di operatività dei rilevamenti delle variazioni del costo della vita;
meccanismo in virtù del quale ciascun decreto ministeriale si riferisce necessariamente alle variazioni riscontrate nell'anno precedente la sua emanazione in relazione all'anno anteriore.
Ne consegue che al maturare del singolo diritto alla pensione è immancabilmente collegato il quesito se, rispetto alla pensione così maturata, si rendano immediatamente operativi gli aumenti conseguenti al decreto ministeriale emanato successivamente nello stesso anno di maturazione della pensione, o se il primo aumento suscettibile di incidere sulla singola pensione sia solo quello che, considerato dal decreto nell'anno successivo, si rende efficace dal primo gennaio dal secondo anno successivo". Tale principio, già ribadito in altre occasioni (vedi, ad. es. Cass. 8 aprile 2002, n. 5018; Cass. 10 aprile 2002, n. 5084) ed al quale questa Corte intende prestare adesione, non risulta in alcun modo scalfito, contrariamente alla tesi centrale dei due motivi in esame, dalle modifiche all'articolo 16 della legge 576/80, introdotte dall'articolo 8 della legge 141/92.
Nel confermare ancora una volta l'orientamento stabilito dalle Sezioni unite, questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire recentemente, che "Gli aumenti annuali delle pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense, correlati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, devono essere applicati anche a favore dei soggetti che abbiano conseguito il diritto a pensione nell'anno di emissione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa (soggetta ad approvazione - anche mediante silenzio assenso - da parte del Ministro della Giustizia e di quello del Lavoro e della Previdenza Sociale), e ciò a norma dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, anche nel testo di cui all'art. 8 della legge n. 141 del 1992, che prevede anch'esso la decorrenza dell'aumento dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della delibera, e quindi si è limitato, rispetto alla precedente versione del citato art. 16, a modificare la competenza per l'emissione dell'atto ricognitivo della variazione del costo della vita rilevante ai fini pensionistici (competenza precedentemente attribuita ai ministri suindicati).Tale regola, espressamente prevista per l'adeguamento decorrente dal 1 gennaio 1983, si applica anche agli anni successivi, non essendovi nella normativa alcuna previsione diversa.(Cass. 8 marzo 2002, n. 3397). Con il terzo motivo di ricorso, denunziando nullità parziale della sentenza, ex articolo 360, n. 4 cod. procedura civile, per violazione dell'articolo 112 dello stesso codice;
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, n. 3, cod. procedura civile, per violazione dell'articolo 112 cit;
omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, n. 5, cod. procedura civile, la ricorrente, censurando le statuizioni della sentenza impugnata con riferimento alla posizione degli avvocati AC e OB, le addebita di aver condannato la Cassa a porre a base del calcolo della pensione a tutti gli effetti il più elevato coefficiente del 100% introdotto dal D.M. 25 settembre 1990, anziché il coefficiente del 75% previsto in precedenza, accomunando così la posizione dei due professionisti a quella dell'avv. ON, senza considerare che il AC e il OB, pensionati di vecchiaia rispettivamente dal 1 novembre 1987 e dal 1 agosto 1987 avevano limitato la loro domanda richiedendo il ricalcolo non già, come erroneamente stabilito dalla sentenza impugnata, del trattamento pensionistico ma del solo supplemento quinquennale di pensione e ciò a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Con il quarto motivo di ricorso denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 cod. procedura civile, per violazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, dell'articolo
13, commi 2 e 3, dell'articolo 15 commi 3 e 4, della legge 20 settembre 1980, nonché per violazione dei principi ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, n. 5, cod. procedura civile, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto che il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del più elevato coefficiente di rivalutazione del 100%, spetti a tutti i professionisti pensionati indipendentemente dall'anno di maturazione del diritto pensione, e ciò in base a ad una inesatta interpretazione della decisione assunta dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza 27 maggio 1999, n. 297. I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro connessione.
Il primo di essi (terzo del ricorso) è fondato, come emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata (in particolare, dal dispositivo) e come, del resto, è riconosciuto dagli stessi controricorrenti (v. controricorso AC e controricorso OB, pag. 9). Il secondo motivo (quarto del ricorso) è conseguentemente assorbito. La sentenza va dunque annullata, in relazione all'accoglimento del terzo motivo del ricorso, con rimessione della causa fra la Cassa e gli avvocati AC e OB alla Corte d'Appello di Milano. Con il quinto, ed ultimo, motivo del ricorso la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, cod. procedura civile, per violazione degli articoli 2948, n. 4, e 2946 del codice civile;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, n. 5, cod. procedura civile, addebita alla sentenza impugnata, di aver omesso totalmente di pronunziarsi con riferimento alle posizioni degli AC e OB, in ordine alla eccepita estinzione dei diritti vantati dai professionisti, per l'intervenuta prescrizione decennale, e comunque, con riferimento ai singoli ratei di differenze pensionistiche dagli stessi maturati, quinquennale, così implicitamente respingendo la dedotta eccezione in palese violazione degli articoli del codice civile menzionati. Il motivo è infondato, poiché come anche recentemente affermato da questa Corte l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre 1997, n. 11644). Con un unico motivo di ricorso incidentale gli intimati denunziano violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, legge 11 febbraio 1992, n. 141 nonché degli artt. 2, comma 2, e 16, ultimo comma,
della legge 20 settembre 1980,5 176; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in riferimento all'articolo 360, numeri 3 e 5 del cod. procedura civile, Addebitano alla sentenza impugnata di non aver considerato che i limiti e gli scaglioni di reddito da applicare nella liquidazione della pensione sono quelli dell'anno di liquidazione della pensione stessa e non quelli dell'anno precedente, come chiaramente previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 141/92, che, diversamente interpretato, finirebbe con l'essere irrazionale in quanto mera ripetizione del principio espresso al comma 1 dello stesso articolo. Il motivo è infondato.
Infatti, come recentemente deciso da questa Corte (sent. 10 aprile 2002, n. 5084, sopra cit.) in materia di previdenza forense, la base di computo per la liquidazione della pensione di avvocato è costituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 576/1980, dal reddito medio decennale rivalutato, che si determina, previa rivalutazione della parte di reddito compresa entro il massimale (uguale alla parte soggetta a contributo di cui all'articolo 10, primo comma lettera a) della legge citata) sommando i dieci redditi più elevati, individuati, tra i quindici prodotti anteriormente all'anno della maturazione della pensione, e dividendo il risultato per dieci;
per i redditi più elevati è altresì previsto l'impiego di moltiplicatore decrescenti, previa suddivisione del massimale in scaglioni;
è escluso che le fasce e gli scaglioni del reddito medio decennale da applicare siano quelli valevoli nell'anno di decorrenza della pensione.
Quanto alle spese, nella causa fra la Cassa e gli avvocati AC e OB, è opportuno rimetterne la decisione al giudice del rinvio, mentre sussistono giusti motivi per compensare quelle del presente giudizio fra la Cassa e l'avvocato ON.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale ed i motivi nn. 1, 2 e 5 del ricorso principale;
accoglie il motivo n. 3 del ricorso principale, proposto nei confronti degli avvocati AC OB, dichiarando assorbito il motivo n.
4. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, la causa tra la Cassa e gli avvocati AC e OB, alla Corte di appello di Milano;
compensa le spese di questo giudizio di Cassazione tra la Cassa e l'avvocato ON.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004